| Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 1 agosto 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale "Glustin". (Decreto UAC/C n. 156/2001). |  
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    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Glustin", autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:      EU/1/00/151/01 - 15 mg 28 compresse uso orale;      EU/1/00/151/02 - 15 mg 50 compresse uso orale;      EU/1/00/151/03 - 15 mg 98 compresse uso orale;      EU/1/00/151/04 - 30 mg 28 compresse uso orale;      EU/1/00/151/05 - 30 mg 50 compresse uso orale;      EU/1/00/151/06 - 30 mg 98 compresse uso orale.    Titolare A.I.C.: Takeda Europe R&D Centre Ltd.
                          IL DIRIGENTE GENERALE      della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione della Commissione europea dell'11 ottobre 2000 recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Glustin";  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE";  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento    CEE    n.    2309/93    sono   cedute   dal   titolare dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Visto  l'impegno  della  ditta  a  fornire  i risultati degli studi clinici  attualmente in corso sul profilo ed efficacia del safety del farmaco  nonche'  ad  effettuare  uno  studio di farmacoutilizzazione sulla  base  di  un protocollo di studio definito e concordato con la commissione unica del farmaco;  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Visto  il  parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Visto l'art. 85, comma 20, della legge finanziaria;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "Glustin"  debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
                                Decreta:                               Art. 1.  Alla specialita' medicinale GLUSTIN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:    15 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958013/E (in base 10), 11BUPX (in base 32);    15 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958025/E (in base 10), 11BUQ9 (in base 32);    15 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958037/E (in base 10), 11BUQP (in base 32);    30 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958049/E (in base 10), 11BUR1 (in base 32);    30 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958052/E (in base 10), 11BUR4 (in base 32);    30 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958064/E (in base 10), 11BURJ (in base 32).  |  
|   |                                 Art. 2.  La specialita' medicinale "Glustin" e' classificata come segue:    15 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958013/E (in base 10), 11BUPX (in base 32);    classe:  "H/RR"  - "Glustin" e' indicato solo in combinazione nel trattamento  orale  del  diabete  mellito  di  tipo 2 in pazienti con insufficiente   controllo   glicemico   nonostante  la  massima  dose tollerata  di  monoterapia  orale  sia  con  metformina  sia  con una sulfonilurea:    in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;    in  combinazione  con  una  sulfonilurea  solo  in  pazienti  che mostrano  intolleranza  a  metformina  o  per  i  quali metformina e' controindicata.  Con  distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte  delle  strutture  universitarie  o delle aziende sanitarie che hanno  originato  la  prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.  Le  modalita'  di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 51.505 (ex factory, I.V.A. esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 85.000 (IVA inclusa),    30 mg 28 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958049/E (in base 10), 11BUR1 (in base 32);    classe:  "H/RR"  - "Glustin" e' indicato solo in combinazione nel trattamento  orale  del  diabete  mellito  di  tipo 2 in pazienti con insufficiente   controllo   glicemico   nonostante  la  massima  dose tollerata  di  monoterapia  orale  sia  con  metformina  sia  con una sulfonilurea+:    in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;    in  combinazione  con  una  sulfonilurea  solo  in  pazienti  che mostrano  intolleranza  a  metformina  o  per  i  quali metformina e' controindicata.  Con  distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte  delle  strutture  universitarie  o delle aziende sanitarie che hanno  originato  la  prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.  Le  modalita'  di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 78.613 (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 129.700 (IVA inclusa).  Il  prezzo  cosi'  fissato e' valido con un rapporto di vendita del 50%  del  dosaggio da 15 mg e del 50% del dosaggio da 30 mg e con uno sconto  del  15% sul prezzo ex factory alle strutture universitarie o delle aziende sanitarie:    15 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958025/E (in base 10), 11BUQ9 (in base 32); classe: "C";    15 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958037/E (in base 10), 11BUQP (in base 32); classe: "C";    30 mg 50 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958052/E (in base 10), 11BUR4 (in base 32); classe: "C";    30 mg 98 compresse uso orale, A.I.C. n. 034958064/E (in base 10), 11BURJ (in base 32); classe: "C".  |  
|   |                                 Art. 3.  In  base  al comma 20 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, ai fini   della   verifica   della   sussistenza   delle  condizioni  di erogabilita'  a  carico del Servizio sanitario nazionale, la ditta e' tenuta a fornire i risultati degli studi clinici attualmente in corso sul profilo di efficacia e di safety del farmaco.  La  ditta  e' tenuta inoltre a fornire entro 12 mesi i risultati di uno  studio  di  farmacoutilizzazione  sulla base di un protocollo di studio definito e concordato con la Commissione unica del farmaco;  |  
|   |                                 Art. 4.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 5.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al  presente  decreto al Ministero della sanita', Dipartimento per la tutela  della  salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti  internazionali  direzione  generale  della  valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 6.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 1o agosto 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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