| Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 1 agosto 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale "Avandia". (Decreto UAC/C n. 155/2001). |  
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    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale  "Avandia" autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:      EU/1/00/137/001  -  1  mg  compresse  rivestite  con  film,  56 compresse in blister, uso orale;      EU/1/00/137/002  -  2  mg  compresse  rivestite  con  film,  56 compresse in blister, uso orale;      EU/1/00/137/003  -  2  mg  compresse  rivestite  con  film, 112 compresse in blister, uso orale;      EU/1/00/137/004  -  2  mg  compresse  rivestite  con  film,  56 compresse (dosi singole) in blister, uso orale;      EU/1/00/137/005   -  4  mg  compresse  rivestite  con  film,  7 compresse in blister, uso orale;      EU/1/00/137/006  -  4  mg  compresse  rivestite  con  film,  28 compresse in blister, uso orale;      EU/1/00/137/007  -  4  mg  compresse  rivestite  con  film,  56 compresse in blister, uso orale;      EU/1/00/137/008  -  4  mg  compresse  rivestite  con  film, 112 compresse in blister, uso orale;      EU/1/00/137/009  -  4  mg  compresse  rivestite  con  film,  56 compresse (dosi singole) in blister, uso orale;      EU/1/00/137/010   -  8  mg  compresse  rivestite  con  film,  7 compresse in blister, uso orale;      EU/1/00/137/011  -  8  mg  compresse  rivestite  con  film,  28 compresse in blister, uso orale.      EU/1/00/137/012  -  8  mg  compresse  rivestite  con  film, 112 compresse in blister, uso orale.    Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Plc.
                          IL DIRIGENTE GENERALE      della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione  della Commissione europea dell'11 luglio 2000 recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Avandia";  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE";  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  l'impegno  della  ditta  a  fornire  i risultati degli studi clinici  attualmente  in corso sul profilo e efficacia del safety del farmaco  nonche'  ad  effettuare  uno  studio di farmacoutilizzazione sulla  base  di  un protocollo di studio definito e concordato con la Commissione unica del farmaco;  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Visto  il  parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 della Commissione unica del farmaco;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "Avandia"  debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
                                Decreta:                               Art. 1.  Alla specialita' medicinale AVANDIA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:    1  mg  compresse  rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939013/E (in base 10), 11B845 (in base 32);    2  mg  compresse  rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939025/E (in base 10), 11B84K (in base 32);    2  mg  compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939037/E (in base 10), 11B84X (in base 32);    2 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister  uso  orale,  A.I.C.  n. 034939049/E (in base 10), 11B859 (in base 32);    4  mg  compresse  rivestite  con film, 7 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939052/E (in base 10), 11B85D (in base 32);    4  mg  compresse  rivestite con film, 28 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939064/E (in base 10), 11B85S (in base 32);    4  mg  compresse  rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939076/E (in base 10), 11B864 (in base 32);    4  mg  compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939088/E (in base 10), 11B86J (in base 32);    4 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister  uso  orale,  A.I.C.  n. 034939090/E (in base 10), 11B86L (in base 32);    8  mg  compresse  rivestite  con film, 7 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939102/E (in base 10), 11B86L (in base 32);    8  mg  compresse  rivestite con film, 28 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939114/E (in base 10), 11B87B (in base 32);    8  mg  compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939126/E (in base 10), 11B87Q (in base 32).  |  
|   |                                 Art. 2.  La specialita' medicinale "Avandia" e' classificata come segue:    4  mg  compresse  rivestite con film, 28 compresse in blister uso orale, A.I.C. n. 034939064/E (in base 10), 11B85S (in base 32);    classe: "H/RR" - "Avandia" e' indicato solo nel trattamento orale di  combinazione  del  diabete  mellito  di  tipo  2  in pazienti con insufficiente   controllo   glicemico   dopo  monoterapia  orale  con metformina  o  con  una sulfanilurea, somministrate alla dose massima tollerata:      in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;      in  combinazione  con  una  sulfanilurea  solo  in pazienti con intolleranza  alla  metformina  o  nei  quali  l'uso di metformina e' controindicato.  Con  distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte  delle  strutture  universitarie  o delle aziende sanitarie che hanno  originato  la  prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.  Le  modalita'  di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 51.320 (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 84.700 (IVA inclusa);    8  mg  compresse  rivestite con film, 28 compresse in blister uso orale, n. 034939114/E (in base 10), 11B87B (in base 32);    classe: "H/RR" - "Avandia" e' indicato solo nel trattamento orale di  combinazione  del  diabete  mellito  di  tipo  2  in pazienti con insufficiente   controllo   glicemico   dopo  monoterapia  orale  con metformina  o  con  una sulfanilurea, somministrate alla dose massima tollerata:      in combinazione con metformina solo in pazienti obesi;      in  combinazione  con  una  sulfanilurea  solo  in pazienti con intolleranza  alla  metformina  o  nei  quali  l'uso di metformina e' controindicato.  Con  distribuzione diretta del farmaco ai pazienti ambulatoriali da parte  delle  strutture  universitarie  o delle aziende sanitarie che hanno  originato  la  prescrizione del medicinale, o di residenza del paziente.  Le  modalita'  di dispensazione del farmaco saranno rivalutate dopo sei mesi dalla data di commercializzazione.  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 78.465 (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 129.500 (IVA inclusa);  Il  prezzo  cosi' fissato e' valido con un tetto di vendita del 70% del dosaggio da 4 mg e del 30% del dosaggio da 8 mg:    1  mg  compresse  rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale,  A.I.C.  n.  034939013/E  (in  base  10), 11B845 (in base 32); classe: "C";    2  mg  compresse  rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale,  A.I.C.  n.  034939025/E  (in  base  10), 11B84K (in base 32); classe: "C";    2  mg  compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale,  A.I.C.  n.  034939037/E  (in  base  10), 11B84X (in base 32); classe: "C";    2 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister  uso  orale,  A.I.C.  n. 034939049/E (in base 10), 11B859 (in base 32); classe: "C";    4  mg  compresse  rivestite  con film, 7 compresse in blister uso orale,  A.I.C.  n.  034939052/E  (in  base  10), 11B85D (in base 32); classe: "C";    4  mg  compresse  rivestite con film, 56 compresse in blister uso orale,  A.I.C.  n.  034939076/E  (in  base  10), 11B864 (in base 32); classe: "C";    4  mg  compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale,  A.I.C.  n.  034939088/E  (in  base  10), 11B86J (in base 32); classe: "C";    4 mg compresse rivestite con film, 56 compresse (dosi singole) in blister uso orale, A.I.C. n. 034939090/E (in base 10) 11B86L (in base 32); classe: "C";    8  mg  compresse  rivestite  con film, 7 compresse in blister uso orale,  A.I.C.  n.  034939102/E  (in  base  10), 11B86L (in base 32); classe: "C";    8  mg  compresse rivestite con film, 112 compresse in blister uso orale,  A.I.C.  n.  034939126/E  (in  base  10), 11B87Q (in base 32); classe: "C".  |  
|   |                                 Art. 3.  In  base  al comma 20 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, ai fini   della   verifica   della   sussistenza   delle  condizioni  di erogabilita'  a  carico del Servizio sanitario nazionale, la ditta e' tenuta a fornire i risultati degli studi clinici altualmente in corso sul profilo di efficacia e di safety del farmaco.  La  ditta  e' tenuta inoltre a fornire entro 12 mesi i risultati di uno  studio  di  farmacoutilizzazione  sulla base di un protocollo di studio definito e concordato con la commissione unica del farmaco;  |  
|   |                                 Art. 4.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 5.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della Commissione  delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al  presente  decreto al Ministero della sanita', Dipartimento per la tutela  della  salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti  internazionali,  direzione  generale  della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 6.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 1 agosto 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
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