| Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  
| DECRETO 8 giugno 2001 |  
| Delega  di  attribuzione  di  funzioni  ai  Soprintendenti  regionali istituiti  dal  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 7. (Decreto  del  direttore  generale  per  i  beni  architettonici e il paesaggio). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE              per i beni architettonici e il paesaggio  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441;  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;  Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;  Considerato  che  alla  luce  della normativa da ultimo richiamata, l'azione amministrativa deve essere retta da criteri di economicita', pubblicita' ed efficacia;  Ritenuto  che  la  delega  dal  direttore  generale  competente  ai soprintendenti      regionali      dell'attivita'      amministrativa provvedimentale, di cui all'art. 49 del testo unico n. 490/1999 ed ai procedimenti  istruiti  in  applicazione  dell'art.  822  del  codice civile,  risponda  ai criteri fissati dalla legge n. 241/1990 in tema di   azione   amministrativa,   in   quanto  consente  di  completare l'attivita'  tecnica  dei  predetti  soprintendenti regionali e tiene conto   dei   principi  della  sussidiarieta'  e  della  omogeneita', collegati   ai   principi   della   responsabilita'  e  dell'unicita' dell'azione amministrativa;  Ravvisata inoltre l'opportunita', per semplificare e razionalizzare ulteriormente   l'azione  amministrativa  e  renderla  funzionale  di delegare  ai  soprintendenti regionali le competenze di cui ai citati articoli numeri 49 ed 88 del testo unico n. 490/1999;
                                Decreta:                               Art. 1.  Ai   soprintendenti   regionali  di  cui  all'art.  7  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in relazione all'opportunita' di integrare   le  competenze  in  materia  di  tutela  loro  attribuite dall'art.  13,  comma  2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, e' conferita delega all'adozione dei provvedimenti finali inerenti:    a) prescrizioni di tutela indiretta (art. 49, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);    b) provvedimenti  di  immissione  dei  beni  nel demanio storico, artistico  archeologico  in  applicazione  dell'art.  822  del codice civile.  |  
|   |                                 Art. 2.  La delega di cui all'art. 1 viene conferita:    1)  in  via  continuativa  fatti  salvi  i  poteri  del direttore generale  delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare  l'esercizio  dei  poteri  delegati,  di avocare a se' la trattazione  di  specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di  sua  inerzia,  di  annullare  gli  atti  emanati dal delegato, di revocare la delega stessa;    2)  con  l'obbligo,  per  il delegato, di presentare al direttore generale   delegante   apposita   relazione   trimestrale  in  merito all'esercizio   delle   funzioni   delegate,  con  indicazioni  delle attivita'   svolte,   dei   provvedimenti  assunti  e  dei  risultati conseguiti.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  agli  organi di controllo competenti   secondo  le  vigenti  disposizioni  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 giugno 2001                                        Il direttore generale: Cecchi  |  
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