Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 18 luglio 2001 |
Differimento dei termini di versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali; Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999; Visto il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti; Visto in particolare il comma 4, lettera d), dell'art. 18 della legge n. 580/1993 cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potra' comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 488/1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione di registro delle imprese; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese; Visto il decreto interministeriale 23 aprile 2001 con il quale e' stata determinata la misura degli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2001; Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto il quale stabilisce che il diritto annuale e' versato in unica soluzione con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001 - allegato n. 1) emanato in forza della delega di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella parte in cui stabilisce i termini di presentazione ed il versamento relativi alle imposte; Tenuto conto delle oggettive difficolta' insorte per le imprese con l'introduzione dell'uso del modello unificato F24 per effettuare i versamenti del diritto annuale, anche a causa della novita' di tale metodo di versamento; Ritenuto pertanto necessario differire il termine per il versamento del diritto annuale, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, prevista al punto b) del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001; Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Decreta: Articolo unico Il termine di versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese, con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo, prevista al punto b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001, e' differito dal 20 luglio al 31 ottobre 2001. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2001 Il Ministro delle attività produttive Marzano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2001
Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attività produttive Registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 16 |
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