| Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 7 agosto 2001 |  
| Modifica  della  certificazione  del  corso  di  sicurezza  per  navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso          Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA
      Vista  la  legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla  Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;    Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito   presso   il   Segretariato   generale  dell'organizzazione internazionale  marittima  (IMO),  in  data  26  agosto  1987,  dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto,  in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;    Vista  la  risoluzione  1  della  Conferenza  dei  Paesi aderenti all'IMO  tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati  gli  emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;    Considerato  che  gli  emendamenti  di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;    Ritenuta  la  necessita'  di  dare completa attuazione alla sopra citata  Convenzione  regola  V/l  con  l'adeguamento  della  relativa certificazione;    Viste  le  sezioni  A-V/1  e  B-V/1  capitolo  V  del codice 1995 riguardante   le  disposizioni  per  lo  speciale  addestramento  del personale su particolari tipi di navi;    Tenuto  conto  della regola I/8 dell'annesso sopraccitato e della corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW  1995 relativa agli standards di qualita' dell'addestramento fornito;    Visto  il  decreto  ministeriale  18  luglio 1991 con il quale e' stato  istituito  il  corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici;    Visto  il modello di corso n. 1.04 pubblicato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO);    Considerato  che  il  programma  del  corso di sicurezza per navi cisterna  adibite  al  trasporto  di  prodotti  chimici istituito con decreto  ministeriale  18  luglio  1991 sopra citato risulta conforme alle  disposizioni  emanate dal codice STCW '95 sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V;
                                Decreta:                               Art. 1.                         Finalita' e durata    1.  Il  programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di  sicurezza  per  navi  cisterna  adibite  al trasporto di prodotti chimici  di  cui  agli  allegati A, B e C del decreto ministeriale 18 luglio   1991,   sono  conformi  alle  disposizioni  impartite  dalla Convenzione  STCW  '95,  regola  V/1,  e  dalle sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V del codice STCW '95.    2.  I  centri  di  addestramento devono predisporre un sistema di valutazione  della  qualita'  dell'addestramento  fornito  secondo le disposizioni dettate dalla regola A-I/8 del codice STCW '95.    3.  Il  corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di  prodotti  chimici  effettuato  presso  un centro di addestramento autorizzato  o  riconosciuto  da un'autorita' competente di uno Stato membro  dell'Unione  europea  e' considerato valido ai fini di cui al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.                  Attestato di frequenza del corso
      1.  I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  a  rilasciare  gli  attestati  di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, dovranno  adeguare  la  certificazione  secondo  il  modello  di  cui all'allegato A del presente decreto.    2.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 7 agosto 2001                                          Il dirigente generale: Noto  |  
|   |                      Allegato A (art. 2, comma 1)            ---->  Vedere allegato nel formato PDF  <----  |  
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