Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 6 agosto 2001
Modifiche al decreto 7 gennaio 2000 in materia di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, recante Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, come integrato dai regolamenti (CE) n. 1248/2001 e n. 1326/2001 della Commissione europea recanti misure transitorie in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, in materia di misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;
Tenuto conto del decreto-legge, in via di approvazione, di modifica della legge 19 gennaio 2001, n. 3, con il quale, in applicazione del principio di una maggiore precauzione a garanzia della massima tutela della salute del consumatore, si abbassa l'eta' a partire dalla quale devono essere effettuati i test rapidi sugli animali bovini macellati;
Considerato il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data 1o agosto 2001;
Ritenuto opportuno modificare il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 e successive modifiche, per tenere conto espressamente delle misure sanitarie relative all'obbligo dell'eliminazione degli organi a rischio da tutti i bovini di determinate eta' adottate con la citata ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 del divieto di alimentare gli animali della specie bovina con proteine di origine animale non consentite, nonche' dell'obbligo di sottoposizione al test rapido per BSE di bovini di determinate eta';
Decreta:
Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, citato in premessa, e' modificato nel seguente modo:
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, si accerta che in allevamento siano stati utilizzati per l'alimentazione di animali delle specie bovina e bufalina mangimi contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi, sul registro di stalla deve essere riportata, con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi in questione, l'indicazione di "animale a rischio per BSE . Gli animali in questione sono sottoposti obbligatoriamente al campionamento di cui all'art. 9, nel caso si tratti di capi di eta' superiore ai ventiquattro mesi";
b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche agli animali delle specie bovina e bufalina degli allevamenti di cui all'art. 5 con riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi".
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2001
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 169
 
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