IL DIRETTORE GENERALE del  Dipartimento  delle  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei servizi   -   direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti             agroalimentari e la tutela del consumatore
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Visto  il  decreto  ministeriale  22 novembre  1994 con il quale e' stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini "Piemonte"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di produzione;    Visti  i  decreti dirigenziali 13 maggio 1995, 22 dicembre 1995 e 2 aprile  1996  con il quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;  Vista  la domanda presentata dall'associazione Vignaioli Piemontesi di   Asti,   intesa  ad  ottenere  la  riduzione  del  valore  minimo dell'acidita'  totale dei vino a denominazione di origine controllata "Piemonte Barbera" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;  Visto  il  parere  favorevole  della  regione Piemonte sulla citata domanda;  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che richiederebbero  interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere   della   regione   competente   per  territorio,  la  sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata "Piemonte Barbera", in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;                              Decreta:                           Articolo unico  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine  controllata  "Piemonte  Barbera",  previsto  all'art.  6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 24 agosto 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |