IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Langhe" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto dirigenziale 21 febbraio 1996, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dall'associazione Vignaioli Piemontesi di Asti, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vino a denominazione di origine controllata "Langhe rosso" previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra; Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata domanda; Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo; Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Langhe rosso", in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata "Langhe rosso", previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 agosto 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |