Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 luglio 2001 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, art. 3, comma 5-bis, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Stra. Costruzioni generali, unita' di cantiere in provincia di Catanzaro e Napoli. (Decreto n. 30120). |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche sociali e previdenziali
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che ha aggiunto, dopo il comma 5 del citato art. 3 della legge n. 223/1991, l'ulteriore comma 5-bis che dispone l'applicazione dei benefici previsti dal citato art. 3 anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza della Corte di cassazione del 27 maggio 1997 che ha disposto, ai sensi della citata legge n. 575/1965, il sequestro della S.r.l. Co.Stra.; Vista l'istanza presentata dall'amministratore giudiziario della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del citato art. 3, comma 5-bis della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 21 febbraio 2001; Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli, fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, cosi' come previsto dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 109/1996 che fa parte integrante del presente provvedimento; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Stra., sede in Napoli, cantiere in provincia di Catanzaro, ufficio di Napoli, per un massimo di 25 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 2001 al 20 febbraio 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di intergazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 3, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2001 Il direttore generale: Daddi |
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