| Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 3 luglio 2001 |  
| Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, art.  3,  comma  5-bis,  legge  n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Co.Stra.  Costruzioni  generali, unita' di cantiere in provincia di Catanzaro e Napoli. (Decreto n. 30120). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE              per le politiche sociali e previdenziali
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che ha aggiunto,  dopo il comma 5 del citato art. 3 della legge n. 223/1991, l'ulteriore  comma  5-bis  che  dispone  l'applicazione  dei benefici previsti  dal  citato  art.  3  anche  ai  lavoratori  delle  aziende sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  la sentenza della Corte di cassazione del 27 maggio 1997 che ha  disposto,  ai  sensi della citata legge n. 575/1965, il sequestro della S.r.l. Co.Stra.;  Vista  l'istanza  presentata  dall'amministratore giudiziario della citata  societa'  con  la  quale  viene  richiesta la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  ai sensi del citato  art.  3,  comma  5-bis della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto a decorrere dal 21 febbraio 2001;  Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli, fondato su  ragioni  di  sicurezza  e di ordine pubblico, cosi' come previsto dall'art.  2,  comma  1,  della citata legge n. 109/1996 che fa parte integrante del presente provvedimento;  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;                              Decreta:  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Stra., sede in Napoli, cantiere in provincia di Catanzaro, ufficio di Napoli, per un massimo di 25 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 21 febbraio 2001 al 20 febbraio 2002.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di intergazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 3, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 luglio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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