Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 luglio 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, unita' di Avellino, Battipaglia, Bergamo, Bologna, Brescia, Caiolo, Canegrate, Castellammare, Castellanza, Castelletto Cervo, Cesena, Erba, Latiano, Mantova, Marcianise, Melpignano, Modena, Monopoli, Parma, S. Mauro Torinese, Santa Giulietta, Scafati e Vigevano. (Decreto n. 30115).

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche sociali e previdenziali

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Valtellina, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unita' di:
Avellino, per un massimo di diciassette unita' lavorative;
Battipaglia (Salerno), per un massimo di ventitre unita' lavorative;
Bergamo, per un massimo di quaranta unita' lavorative;
Bologna, per un massimo di tre unita' lavorative;
Brescia, per un massimo di tredici unita' lavorativa;
Caiolo (Sondrio), per un massimo di ventidue unita' lavorative;
Canegrate (Milano), per un massimo di trenta unita' lavorative;
Castellammare (Napoli), per un massimo di tre unita' lavorative;
Castellanza (Varese), per un massimo di nove unita' lavorative;
Castelletto Cervo (Biella), per un massimo di diciotto unita' lavorative;
Cesena (Forli-Cesena), per un massimo di trentatre unita' lavorative;
Erba (Como), per un massimo di tre unita' lavorative;
Latiano (Brindisi), per un massimo di sedici unita' lavorative;
Mantova, per un massimo di otto unita' lavorative;
Marcianise (Caserta), per un massimo di trentasei unita' lavorative;
Melpignano (Lecce), per un massimo di quarantanove unita' lavorative;
Modena, per un massimo di ventisei unita' lavorative;
Monopoli (Bari), per un massimo di ventisette unita' lavorative;
Parma, per un massimo di trentatre unita' lavorative;
San Mauro Torinese (Torino), per un massimo di tredici unita' lavorative;
Santa Giulietta (Pavia), per un massimo di sette unita' lavorative;
Scafati (Salerno), per un massimo di trentasette unita' lavorative;
Vigevano (Pavia), per un massimo di tredici unita' lavorative, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001.
Istanza aziendale presentata il 23 novembre 2000 con decorrenza 2 ottobre 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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