Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. 342
Misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca nel 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca marittima;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la delibera CIPE 25 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, recante approvazione del sesto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000-2002;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione, al fine di consentirne il ripopolamento, nonche' di istituire la misura sociale di accompagnamento per la copertura del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, e' istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Le modalita' di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilita' finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanzia-rio 2001.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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