| Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 6 settembre 2001 |  
| Determinazione  del  costo  del  lavoro  degli  addetti  alle imprese fornitrici  di  servizi  ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  Vista  la  legge  7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma 1 della suddetta legge, nella  parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente,  in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed assistenziale,  dei  diversi  settori merceologici e delle differenti aree territoriali;  Considerata  la necessita' di determinare il costo del lavoro per i lavoratori  delle  imprese  fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti;  Esaminato  il  vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli  addetti  alle  imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti;  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei lavoratori  firmatarie  del succitato contratto collettivo al fine di acquisire  dati  sugli  elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;  Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;  Considerato  che  attualmente  per  i  lavoratori  appartenenti  al settore  della  ristorazione  a  bordo  treno la struttura del costo, cosi'  come  definita  dal predetto contratto, non e' applicabile dal momento  che l'art. 52 dello stesso contratto prevede espressamente - in  considerazione  della  congruita'  dei  trattamenti in atto - una applicazione graduale degli istituti contrattuali;  Rilevata  l'esigenza,  sulla  base  delle  norme  contrattuali,  di provvedere  ad una individuazione distinta del costo del lavoro per i lavoratori  appartenenti  ai settori "Appalti F.S.", "Accompagnamento notte" e "Ferrovie secondarie concesse";  Ritenuto      che,      per      le      particolari     situazioni strutturali-organizzative,   il  costo  del  lavoro  per  il  settore "Accompagnamento  notte"  va  calcolato distintamente per il servizio nazionale e per quello internazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Il  costo  del  lavoro  degli  addetti  alle  imprese fornitrici di servizi  ad  aziende  operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei  trasporti  e'  determinato  nelle  tabelle  A/1  (operai)  e A/2 (impiegati)  per  gli  "Appalti F.S."; B/1 (operai) e B/2 (impiegati) per  l'"Accompagnamento  notte  - servizio nazionale"; C/1 (operai) e C/2    (impiegati)    per   l'"Accompagnamento   notte   -   servizio internazionale";  D/1  (operai)  e  D/2  (impiegati) per le "Ferrovie secondarie concesse".  Le  suddette  tabelle  costituiscono  parte integrante del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.  Il costo del lavoro suscettibile di oscillazioni in relazione a:    a) eventuali  benefici  (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;    b) peculiarita'  nell'organizzazione  e  struttura  del personale dell'impresa;    c) oneri  derivanti  da  interventi  relativi  a  infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;    d) eventuali accordi integrativi aziendali vigenti;    e) specifici costi inerenti agli aspetti logistici, limitatamente all'accompagnamento notte.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 6 settembre 2001                                                  Il Ministro: Maroni  |  
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