Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 luglio 2001
Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della S.p.a. Editoriale TG, unita' di Milano. (Decreto n. 30100).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della societa' S.p.a. Editoriale TG con sede a Milano, volta ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, e 37 della legge n. 416/1981, a decorrere dal 20 luglio 1995 per 12 mesi, finalizzata alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di pensionamento anticipato;
Visto il decreto ministeriale n. 22478 del 21 marzo 1997 di reiezione della citata istanza;
Visto il ricorso al TAR per la Lombardia, sez. III - proposto dal predetto fallimento Editoriale T.G. S.p.a, avverso il sopra indicato provvedimento di reiezione;
Vista la sentenza n. 4423/2000, con la quale il TAR Lombardia, in accoglimento del suddetto ricorso, ha annullato il provvedimento impugnato, sancendo "l'obbligo dell'amministrazione di adottare una nuova determinazione sulla domanda, nel rispetto della disciplina allora applicabile ed in conformita' a quanto indicato nella presente sentenza";
Vista la nota del 21 settembre 2000, con la quale e' stata richiesta all'Avvocatura generale dello Stato impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato della citata sentenza n. 4423/2000;
Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato del 7 giugno 2001, che nel trasmettere la nota dell'Avvocatura di Milano, datata 29 maggio 2001, nella quale si conferma che la sentenza di cui trattasi e' stata effettivamente notificata il 13 luglio 2000 rappresenta che alla stessa sentenza deve essere data esecuzione;
Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alla sentenza in questione, riesaminando la fattispecie aziendale, ai fini della nuova determinazione sulla fattispecie aziendale;
Vista, altresi', la successiva istanza, con la quale il curatore fallimentare ha richiesto la proroga del trattamento in questione per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 20 luglio 1996;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, in ottemperanza alla sentenza n. 4423 del 2000, emanata dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione III, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, e 37 della legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato, per il periodo dal 20 luglio 1995 al 19 luglio 1997 della ditta S.p.a. Editoriale T.G. con sede in Milano, unita' di Milano.
 
Art. 2.
Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda un lavoratore poligrafico per l'intero periodo di riferimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2001
Il Ministro: Maroni
 
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