| Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 12 giugno 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubinsport, unita' di Uzzano. (Decreto n. 30073). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della societa' S.p.a. Dubinsport inoltrata presso il  competente  ufficio  della  Direzione generale della previdenza e assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data 24 maggio  2001,  che  unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  30 marzo  2001 stabilisce  per  un periodo di 24 mesi, decorrente dal 3 aprile 2001, la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore industria   tessile   abbigliamento   applicato  -  a  20  ore  medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unita', su un organico complessivo di quarantacinque unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata, per il periodo dal 3 aprile 2001 al 2 aprile 2002, la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubinsport, con sede in Uzzano S. Alluccio (Pistoia), unita' di Uzzano (Pistoia), per i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di lavoratori pari a diciotto unita', su un organico complessivo di quarantacinque unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Dubinsport - a corrispondere il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996  in  premessa  indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 giugno 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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