| Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 12 giugno 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Piero  Della  Valentina  &  C.,  unita' di Cordignano. (Decreto n. 30072). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. Piero Della Valentina & C. inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data  18 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  29 marzo  2001 stabilisce  per  un periodo di 24 mesi, decorrente dal 2 aprile 2001, la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore industria  del  legno  applicato  -  a  27  ore medie settimanali nei confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a centodiciannove unita',  di cui quarantatre in part-time da 20 ore settimanli a 13,50 ore medie settimanali, su un organico complessivo di duecentoquaranta unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E' autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1o aprile 2002, la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina  & C., con sede in Sacile (Pordenone), unita' di Cordignano (Treviso),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27  ore  medie settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodiciannove  unita',  di  cui  quarantatre in part-time da 20 ore settimanali  a 13,50 ore medie sttimanali, su un organico complessivo di duecentoquaranta unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C. - a corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996,  n.  608, nei limiti finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di priorita'  individuati  nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in  premessa  indicato,  registrato  dalla  Corte  dei  conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 giugno 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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