| Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 12 giugno 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  contratto  di  solidarieta', in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gesi, unita' di Jesi e Macerata. (Decreto n. 30071). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del 10 giugno 2000;  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  GESI inoltrata presso il competente  ufficio  della  Direzione  generale  della  previdenza  e assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data 15 maggio  2001,  che  unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del presente provvedimento;  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  20 aprile  2001 stabilisce  per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1o maggio 2001, la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore industria  metalmeccanica  applicato - a 24 ore medie settimanali nei confronti  di  un  numero  massimo  di  lavoratori pari a venticinque unita', su un organico complessivo di ventisette unita';  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1o maggio 2001 al 30 aprile 2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GESI, con sede in Macerata, unita' di Jesi (Ancona) e Macerata, per i quali e' stato stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di lavoratori  pari  a venticinque unita', su un organico complessivo di ventisette unita'.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  e'  altresi' autorizzato  -  nell'ambito  di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  GESI - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti  finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale  dell'8 febbraio  1996  in premessa indicato, registrato dalla  Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 giugno 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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