Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2001, n. 341
Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 28-bis, inserito dal succitato decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto viene adottato in attuazione dell'articolo 28-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali dell'amministrazione scolastica periferica di cui all'articolo 25-bis del succitato decreto legislativo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque sono oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
seconda criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
prequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto delle liberta' di
insegnamento, delle liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 17, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche. 14. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali
per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione
dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e
per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o
di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle
gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione
dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2.
E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca:
"Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di
istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma
dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Per il testo dell'art. 28-bis del decreto legislativo
n. 29 del 1993, si veda in nota all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni,
reca: "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 2000, n. 324, reca: "Regolamento recante
disposizioni in materia di accesso alla qualifica di
dirigente, a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), che hanno recepito,
rispettivamente, agli articoli 25-bis e 28-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, abrogato dal medesimo
decreto legislativo n. 165/2001:
"Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche)
(Art. 25-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del
1998; art. 25-ter del decreto legislativo n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del
1998). - 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i
capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed
educative alle quali e' stata attribuita personalita'
giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti
dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati
tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base
delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non
appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualita' dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle
famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto
possibile, la titolarita' della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata
della formazione; determina le modalita' di partecipazione
ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita'
di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad
universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei
capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestono l'incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati,
utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In
tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al
comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad
una istituzione scolastica autonoma".
"Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici) (Art.
28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 11, comma 15, della
legge n. 124 del 1999). - 1. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo
di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e
media, per la scuola secondaria superiore e per gli
istituti educativi. Al corso concorso e' ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali
che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso
di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo
quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede
regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni
educative e' calcolato sommando i posti gia' vacanti e
disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua
indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art.
25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso
del triennio successivo per collocamento a riposo per
limiti di eta', maggiorati della percentuale media
triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di
un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto
dei posti da riservare alla mobilita'.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per
titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di
formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione
accedono coloro che superano la selezione per titoli
disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
di formazione i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del
numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso,
bandito per il numero di posti determinato ai sensi del
comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di
cui all'art. 25, il 50 per cento dei posti cosi'
determinati e' riservato a coloro che abbiano
effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di preside incaricato previo superamento di un esame di
ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
di formazione il predetto personale viene graduato tenendo
conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei
titoli culturali e professionali posseduti e
dell'anzianita' di servizio maturata quale preside
incaricato.
4. Il periodo di formazione di durata non inferiore a
quello previsto dal decreto di cui all'art. 25, comma 2,
comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e
specifica, i contenuti, la durata e le modalita' di
svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, che indi-vidua anche i soggetti
abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto
sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione
al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia
del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai
posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola
elementare e media, per la scuola secondaria superiore e
per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso
bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'art. 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale in possesso dei requisiti di
servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle
graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina
sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
e' disposta sulla base dei principi del presente decreto,
tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I
vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere
l'attivita' docente. Essi possono essere temporaneamente
utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per
almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data
di approvazione della prima graduatoria non sono piu'
conferiti incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica
sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede
di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che
facciano domanda di mobilita' professionale tra i diversi
settori. L'accoglimento della domanda e' subordinato
all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto col Ministro per la funzione
pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici".



 
Art. 2
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.
2. Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente.
3. Il presidente e' scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati a riposo: dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di prima fascia di universita' statali o equiparate.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianita' nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.
6. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del corso concorso e da un componente esperto di informatica.
7. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.
 
Art. 3
Termine della procedura concorsuale
e pubblicazione delle graduatorie finali

1. La durata complessiva della procedura di reclutamento, comprensiva del periodo di formazione di cui al comma 4 dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, non puo' eccedere i quattordici mesi dallo svolgimento della prima prova scritta.
2. Le graduatorie finali del corso concorso selettivo di formazione sono pubblicate all'albo degli uffici scolastici regionali che hanno curato la procedura. Di tale pubblicazione viene data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.



Nota all'art. 3:
- Per il comma 4 dell'art. 28-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vede in nota
all'art. 1.



 
Art. 4
Norma di rinvio

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, si rinvia alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, per le parti non incompatibili con la speciale normativa di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.



Note all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, si veda in note alle premesse.
- Per l'art. 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si veda in nota all'art. 1.



 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 70
 
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