Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 agosto 2001 |
Recepimento della direttiva 2001/31/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/387/CEE del Consiglio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, concernente le norme relative alla omologazione CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda le porte; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/90/CE della Commissione che ha modificato da ultimo la direttiva 70/387/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1999; Vista la direttiva 2001/31/CE della Commissione dell'8 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 130 del 12 maggio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Adotta il seguente decreto: Art. 1. 1. L'allegato III al decreto ministeriale 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 1o ottobre 2001 non e' consentito: a) rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale; oppure b) vietare la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli, per motivi riguardanti le porte, se detti veicoli sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974 come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o dicembre 2001 non e' consentito: a) rilasciare l'omologazione CE, e b) rilasciare l'omologazione nazionale, di un nuovo tipo di veicolo per motivi riguardanti le porte se le prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974, come modificato dal presente decreto, non sono soddisfatte. |
| Art. 3. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2001 Il Ministro: Lunardi |
| Allegato L'allegato III al decreto ministeriale 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, e' modificato come segue: 1) al punto 1.2 e' aggiunta la seguente frase: "Quest'ultimo requisito non si applica alla distanza tra il predellino superiore e il pavimento della cabina del conducente". 2) il settimo trattino del punto 1.3 e' sostituito dal testo seguente: "sovrapposizione longitudinale (J) tra due predellini successivi nella stessa rampa oppure tra il predellino superiore e il pavimento della cabina del conducente: 200 mm". 3) al punto 2.2.3, l'alinea e' sostituito dal testo seguente: "Inoltre, la distanza minima (P) tra il bordo superiore del mancorrente o delle maniglie o dei dispositivi equivalenti e il pavimento della cabina del conducente deve essere la seguente:". |
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