| Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' DI VERONA |  
| DECRETO RETTORALE 31 luglio 2001 |  
| Modificazioni allo statuto. |  
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                             IL RETTORE  Visto  lo  statuto di autonomia dell'Universita' di Verona, emanato con  decreto  rettorale  7 ottobre  1994,  n. 6435 e pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale  del  25 ottobre  1994,  n.  250,  e  successive modificazioni;  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  con  la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle modifiche di statuto;  Vista  la  legge  19 novembre  1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127 e in particolare l'art. 17 commi 113 e 114;  Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che all'art. 16,  prevede  l'istituzione  delle  scuole di specializzazione per le professioni  legali  dirette  alla  formazione comune dei laureati in giurisprudenza  attraverso  l'approfondimento  teorico,  integrato da esperienze   pratiche,  finalizzato  all'assunzione  dell'impiego  di magistrato  ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.  25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati  regionali di coordinamento, a norma del-l'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";  Vista  la  delibera del senato accademico in composizione allargata del  23 giugno  1998,  con  la  quale sono state approvate le diverse iniziative ricomprese nella programmazione triennale 1998/2000;  Visto   il   parere  favorevole  reso  dal  comitato  regionale  di coordinamento Veneto in data 24 giugno 1998;  Visto  il  regolamento  didattico  di  Ateneo,  emanato con decreto rettorale 15 ottobre 1998, n. 9922;  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 "Regolamento recante  norme  per  l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali";  Vista  la  delibera  del consiglio di facolta' di gurisprudenza del 13 novembre 2000;  Vista  la delibera del 5 dicembre 2000 con cui il senato accademico in  composizione  ristretta ha approvato la stipula della convenzione tra  l'Universita'  degli studi di Verona e l'Universita' degli studi di   Trento  per  l'istituzione,  a  decorrere  dall'anno  accademico 2001/2002,  della  scuola  di  specializzazione  per  le  professioni legali,  il  relativo regolamento per il funzionamento e il prospetto di   previsione   delle   risorse  finanziarie,  organizzative  e  di personale;  Vista la delibera del 12 dicembre 2000 con cui il senato accademico in  composizione  allargata  ha  approvato l'istituzione, a decorrere dall'anno  accademico 2001/2002, della scuola di specializzazione per le  professioni  legali,  in  collaborazione  con l'Universita' degli studi  di  Trento  ed  ha  autorizzato l'inserimento nella tabella B, relativa  all'ordinamento didattico della facolta' di giurisprudenza, allegata  al  regolamento  didattico  di  Ateneo  emanato con decreto rettorale   15 ottobre   1998,   n.   9922,  il  regolamento  per  il funzionamento  della  scuola  di  specializzazione per le professioni legali,  disponendo  che provvisoriamente sia in tal senso modificato lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Verona - ordinamento didattico;  Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2000;  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio universitario nazionale  nell'adunanza  dell'8 marzo 2001 in ordine all'istituzione ed  attivazione  della  scuola di specializzazione per le professioni legali in collaborazione con l'Universita' degli studi di Trento;  Considerata  l'opportunita'  di  istituire ed attivare, a decorrere dall'anno  accademico 2001/2002, la scuola di specializzazione per le professioni  legali,  in collaborazione con l'Universita' degli studi di Trento;                              Decreta:  Nella  tabella B, relativa all'ordinamento didattico della facolta' di  giurisprudenza,  allegata  al  regolamento  didattico  di Ateneo, emanato  con  decreto rettorale 15 ottobre 1998, n. 9922 e successive modificazioni,  viene  inserito  il  regolamento per il funzionamento della  scuola  di specializzazione per le professioni legali, come di seguito riportato:            REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA            DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI                               Art. 1.                          Sede della scuola  La  scuola di specializzazione per le professioni legali, istituita a  partire  dall'anno  accademico  2001/2002  in forza della apposita convenzione  stipulata  fra  le universita' di Trento e di Verona, ha sede permanente presso entrambe le universita' con uffici e strutture didattiche;  la  sede  amministrativa  e'  invece istituita presso la facolta'   di   giurisprudenza  dell'universita'  cui  appartiene  il direttore ai sensi dell'art. 5.  |  
|   |                                 Art. 2.                        Compiti della scuola  La  scuola  ha  l'obiettivo  formativo di sviluppare negli studenti l'insieme   di   attitudini   e   di  competenze  caratterizzanti  la professionalita' dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche  con  riferimento  alla  crescente  integrazione internazionale della  legislazione  e  dei  sistemi  giuridici  e  alle piu' moderne tecniche di ricerca delle fonti.  |  
|   |                                 Art. 3.                  Gestione finanziaria della scuola  La  scuola  opera  come  centro  di  costo  autonomo, dispone di un proprio  budget costituito dagli apporti in misura eguale di ciascuna universita' parte della convenzione e di soggetti esterni.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Organi della scuola  Sono organi della scuola:    a) il direttore;    b) il consiglio direttivo.  |  
|   |                                 Art. 5.                            Il direttore  Il  direttore  della scuola e' eletto dal consiglio direttivo fra i suoi  componenti  aventi  la qualifica di professore universitario di ruolo  di  prima  fascia e rimane in carica due anni. E' nominato con decreto   del   rettore  dell'universita'  sede  amministrativa,  con tempestiva comunicazione al rettore dell'altra universita'.  Il direttore rappresenta la scuola e:    a)  convoca e presiede il consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;    b)  sovrintende  allo  svolgimento  delle attivita' didattiche ed organizzative  della  scuola,  ne  assicura il regolare svolgimento e l'efficace  coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e  di vigilanza che siano idonee ed opportune nel necessario rispetto dei  compiti del consiglio direttivo e dell'autonomia della didattica dei docenti.  Il  direttore  e'  un  professore dell'una Universita' e, a mandati alterni, un professore dell'altra Universita'.  Con  cadenza  inversa,  dal direttore e' nominato, tra i professori universitari  di  ruolo  componenti  del consiglio direttivo, un vice direttore  che  in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte  le  funzioni  e  dal  quale  puo'  comunque  farsi  coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di direttore e di vice direttore, nei  limiti  del  bilancio,  il  consiglio  direttivo  puo' stabilire specifici compensi.  |  
|   |                                 Art. 6.                       Il consiglio direttivo  Il consiglio direttivo della scuola e' formato da dodici componenti e  rimane  in carica quattro anni. Sei dei componenti sono professori universitari  di  ruolo  di  materie  giuridiche ed economiche e sono designati  in  pari numero dai consigli di facolta' di giurisprudenza delle  Universita'  degli  studi di Trento e di Verona e nominati dai rispettivi rettori.  Gli  altri  sei componenti, due magistrati ordinari, due avvocati e due  notai, sono designati in pari numero dai consigli delle facolta' di  giurisprudenza  delle  Universita' degli studi di Trento e Verona nell'ambito  dell'elenco dei nominativi predisposto, rispettivamente, dal  consiglio  superiore della magistratura, dal consiglio nazionale Forense  e  dal  consiglio  nazionale  del  notariato, e nominati dai rettori delle due Universita'.  Il  consiglio  direttivo  e' validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti.  Nel  caso  in  cui  durante  un  mandato  venga  meno  uno  o  piu' componenti,  gli  organi che li hanno designati provvederanno a nuova designazione per il rimanente periodo.  Il consiglio direttivo:    a)  cura  la gestione organizzativa della scuola e lo svolgimento della prova di ammissione;    b) definisce la programmazione delle attivita' didattiche;  c)  esercita  le  attribuzioni  previste  dall'art.  94 decreto del Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382,  in  quanto compatibili;    d) elegge il direttore della scuola;    e)   propone   il   conferimento  di  incarichi  e  contratti  di insegnamento,  attribuiti  con  decreto  del rettore dell'universita' sede amministrativa, sentiti i due consigli di facolta'.  |  
|   |                                 Art. 7.            Esame di ammissione e iscrizione alla scuola  Alla  scuola  si  accede  mediante  concorso  annuale per titoli ed esame,  per  il  numero  di posti di cui all'art. 3, comma 1, decreto ministeriale  21 dicembre  1999,  n.  537,  indetto  con  decreto del Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Si  applicano  a  tal  fine  gli articoli 4 e 9, decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.  La   commissione   giudicatrice   del  concorso  di  ammissione  e' costituita    con   decreto   del   rettore   dell'Universita'   sede amministrativa  della  scuola,  su  proposta  del consiglio direttivo della scuola.  L'iscrizione e' subordinata al pagamento della relativa tassa nella misura  che sara' fissata annualmente dai consigli di amministrazione delle  Universita'  degli  studi  di  Trento  e  di Verona, di comune intesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola.  |  
|   |                                 Art. 8.                         Attivita' didattica  Gli  incarichi  e  i  moduli  di  insegnamento  sono conferiti, per affidamento  o  per  supplenza  a professori universitari di ruolo, a ricercatori  universitari nonche', per contratto, a magistrati, notai e  avvocati  di  provate  capacita' ed esperienza. Gli incarichi sono conferiti  e  i  contratti  sono stipulati annualmente e hanno durata pari  al  modulo  al  quale  si  riferiscono.  Per  ogni insegnamento disciplinare  il consiglio della scuola individua un responsabile con compiti  di  coordinamento.  Per  l'esercizio  di  tale funzione, nei limiti  del  bilancio, il consiglio puo' stabilire specifici compensi in relazione alla complessita' dell'incarico medesimo.  Ove  il  numero  degli  iscritti  lo  renda  opportuno il consiglio direttivo della scuola puo' procedere alla ripartizione in classi con la  nomina di piu' docenti per il medesimo insegnamento. La nomina di piu'  docenti e' obbligatoria ove il numero degli iscritti sia pari o superiore  a  cento.  In  questi  casi,  uno  dei  docenti, svolge le funzioni  di  coordinatore  delle  classi  di  studenti relative alla medesima disciplina, su designazione del consiglio direttivo.  |  
|   |                                 Art. 9.                        Servizio di tutorato  Il servizio di tutorato e' affidato, a magistrati, avvocati, notai, nonche'  a docenti universitari, ricercatori, assegnisti e dottori di ricerca.  Gli   incaricati   del   servizio   di  tutorato  svolgono  compiti integrativi  delle  attivita'  didattiche, nonche' di assistenza e di orientamento  degli  iscritti  alla  scuola  in modo da renderli piu' attivamente partecipi al processo formativo.  |  
|   |                                Art. 10.                              Frequenza  I corsi avranno luogo presso le Universita' di Trento e di Verona.  La  frequenza  ai corsi e alle attivita' didattiche della scuola e' obbligatoria.  Al  riguardo trova applicazione l'art. 7, commi 4, 5 e 6, decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.  |  
|   |                                Art. 11.                Verifiche intermedie ed esame finale  All'inizio   di   ogni   anno  accademico  il  consiglio  direttivo stabilisce   le   modalita'   per   l'effettuazione  delle  verifiche intermedie  relative  ai singoli insegnamenti disciplinari, orali e/o scritte.  Sulla  base  dell'esito  complessivo delle verifiche intermedie, il consiglio  direttivo  formula  giudizio  favorevole  o  contrario  al passaggio  dal  primo  al  secondo  anno  di  corso  e all'ammissione all'esame di diploma.  Nell'ipotesi  di  mancato passaggio al secondo anno di corso ovvero di  mancata ammissione all'esame di diploma, la ripetizione dell'anno di  corso  frequentato  con  esito  sfavorevole e' possibile una sola volta.  Il  diploma  di specializzazione e' conferito dai rettori delle due Universita'  e  dal direttore della scuola dopo il superamento di una prova  finale, con giudizio espresso in settantesimi, da parte di una commissione  composta  da  sette  membri,  di  cui quattro professori universitari,  un  magistrato  ordinario,  un  avvocato  e un notaio, designata dal consiglio direttivo della scuola. Ordinamento  didattico    1o  anno  (da ottobre  ad aprile):  500 ore complessive:    diritto civile, 60 ore;    diritto commerciale, 40 ore;    diritto processuale civile, 50 ore;    diritto processuale penale, 50 ore;    diritto penale, 60 ore;    diritto amministrativo, 30 ore;    fondamenti del diritto europeo, 25 ore;    diritto dell'Unione europea, 25 ore;    diritto del lavoro, 30 ore;    elementi di informatica giuridica, 10 ore;    contabilita' di Stato e degli enti pubblici, 20 ore;    economia e contabilita' industriale, 20 ore;    stage  80  ore  +  altre  50  da  aprile (art. 7, comma 5 decreto ministeriale);  2o anno - indirizzo giudiziario forense (da ottobre ad aprile): 500 ore complessive:    diritto civile, 60 ore;    diritto processuale civile, 50 ore;    diritto penale, 60 ore;    diritto processuale penale, 50 ore;    diritto amministrativo, 40 ore;    diritto del lavoro, 30 ore;    diritto ecclesiastico, 20 ore;    diritto internazionale, 30 ore;    deontologia giudiziaria e forense, 10 ore;    diritto tributario, 40 ore;    ordinamento giudiziario e forense, 10 ore;    tecnica della comunicazione e dell'argomentazione, 10 ore;    diritto romano, 20 ore;    stages 70 ore + 50 da aprile;  2o  anno  -  indirizzo  notarile  (da ottobre  ad aprile):  500 ore complessive (possibili convenzioni con scuole di notariato)    diritto delle persone, 20 ore;    diritto di famiglia, 30 ore;    diritto delle successioni, 40 ore;    diritto della proprieta' e dei diritti reali, 30 ore;    diritto  della  pubblicita'  immobiliare,  30 ore + 10 ore per il sistema tavolare nel Trentino Alto Adige;    diritto delle obbligazioni e dei contratti, 60 ore;    diritto dei titoli di credito, 20 ore;    diritto delle imprese e delle societa', 60 ore;    diritto della volontaria giurisdizione, 30 ore;    diritto urbanistico e dell'edilizia pubblica, 30 ore;    diritto tributario, 40 ore;    legislazione e deontologia notarile, 20 ore;    stages 70 ore + 50 da aprile.      Verona, 31 luglio 2001                                                   Il rettore: Mosele  |  
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