Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI VALENZANO
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Valenzano (provincia di Bari) ha adottato il 16 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 sono determinate nel modo seguente:
a) aliquota abitazione principale 4 per mille;
b) aliquota altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili 5 per mille;
c) detrazione per abitazione principale L. 200.000;
c1) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nella quale e' sita l'abitazione principale funzionalmente collegata ad essa ancorche' distintamente iscritta in catasto; resta fermo che l'abitazione/principale e la sua pertinenza ( C/2, C/6, C/7 garage o box o posto auto, soffitta e cantina) continuano a essere unita' immobiliari distinte e separate. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione prencipale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
d) sono considerate direttamente adibite ad abitazioni principali le unita' inimobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.
Dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio ecomico-finanziario del bilancio comunale.
Di riservarsi l'adozione di provvedimenti per l'iscrizione in bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari dei comuni, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento sulla imposta c.le immobili, adottato con deliberazione consiliare del commissario prefettizio n. 10 del 25 marzo l999, esecutiva.
Il presente provvedimento non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art.126 del TT.EE.LL n. 267 del 18 agosto 2000.
(Omissis).
 
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