Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2001
Modifiche al decreto ministeriale 30 luglio 2001 concernente l'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2001 che disciplina le modalita' di interruzione tecnica dell'attivita' di pesca;
Ritenuto opportuno, nelle more di operare la revisione delle linee gestionali delle attivita' di pesca, non discostarsi dagli indirizzi finora seguiti in materia di interruzione tecnica delle unita' abilitate alla pesca Mediterranea e delle unita' che esercitano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio e nel Tirreno;
Considerato che sussistono le motivazioni di ordine tecnico che hanno, anche per le annualita' precedenti, giustificato le diverse modalita' di attuazione dell'interruzione tecnica delle predette unita', particolarmente per quanto attiene alla distanza dalle aree di pesca del porto di armamento;
Ravvisata l'urgenza di dettare disposizioni che recepiscano quanto in premessa citato;
Decreta:
Articolo unico
All'art. 7 del decreto ministeriale 30 luglio 2001 in premessa citato, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"2. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi che esercitano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio e nel Tirreno, in deroga alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, attuano il fermo al termine di ogni campagna di pesca, in ragione di due giorni per ogni cinque di attivita'.
3. Al fine dell'osservanza di quanto indicato al comma 2, l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria di porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo".
Roma, 10 agosto 2001
Il Ministro: Alemanno
 
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