Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 agosto 2001
Rettifica al decreto ministeriale 30 marzo 2001, concernente l'utilizzo del nome geografico Sardegna nella designazione e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. gia' riconosciuti a "denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione di origine controllata".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 concernente l'utilizzo del nome geografico Sardegna nella designazione e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. gia' riconosciuti a "denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione di origine controllata";
Considerato che per mero errore materiale e' stato indicato per i V.Q.P.R.D. che possono utilizzare il nome geografico Sardegna la sola "denominazione di origine controllata e garantita" e non anche la "denominazione di origine controllata";
Ritenuto necessario doversi procedere alla rettifica del primo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 30 marzo 2001, con la previsione dell'utilizzo del nome "Sardegna" per tutti i vini gia' riconosciuti a "denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione di origine controllata", cosi' come richiesto dalla regione Sardegna;
Decreta:
Articolo unico
Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 marzo 2001 concernente l'utilizzo del nome geografico Sardegna nella designazione e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione di origine controllata" e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.
Ai sensi della legge n. 164/1992, art. 8, comma 4, le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita appresso elencate, prodotte nella regione Sardegna, possono essere precedute dal nome geografico "Sardegna".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2001
Il Ministro: Alemanno
 
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