IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del  decreto-legge  17 maggio 1996, n. 273, che estende gli inteventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Emilia-Romagna degli  eventi  calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta' nazionale:    grandinate dell'8 aprile 2001 nella provincia di Forli-Cesena;    gelate  dal  14  aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Ravenna;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Decreta:    E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Forli-Cesena:      grandinate dell'8 aprile 2001;      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Montiano, Roncofreddo; Ravenna:      gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001;      provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio  dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Faenza, Riolo Terme.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 agosto 2001                                                Il Ministro: Alemanno  |