| Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 18 luglio 2001 |  
| Modifica  degli  allegati  al decreto del Presidente della Repubblica del  19  ottobre  2000,  n.  437,  riguardante  "Regolamento  recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini". |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997,  che  istituisce  un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e in particolare il titolo I;  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio   del   17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema  di identificazione    e    registrazione    dei    bovini   e   relativo all'etichettatura  delle  carni  bovine  e  prodotti  a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000,  n. 437, regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini;  Ritenuto  necessario  aggiornare gli allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;  Visto l'art. 12 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Gli allegati I, II, III, IV e V al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini, sono sostituiti dagli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto.  Il   presente   decreto   inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 18 luglio 2001                                                 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 167  |  
|   |                                                             ALLEGATO I       ---->  Vedere allegato alle pagg. 25 - 26 - 27    <----  |  
|   |                                                            ALLEGATO II             ---->  Vedere allegato di pag. 28    <----  |  
|   |                                                           ALLEGATO III             ---->  Vedere allegato di pag. 29    <----  |  
|   |                                                            ALLEGATO IV             ---->  Vedere allegato di pag. 30    <----  |  
|   |                                                             ALLEGATO V               Da spedire a Ministero della sanita' -          Dipartimento alimenti nutrizione e della sanita'      pubblica veterinaria - Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma.    Il sottoscritto:    cognome  .... nome .... nato a .... il .... rappresentante legale della  ditta  fornitrice  ....  sede  legale  ....  prov. .... codice fiscale/partita iva ....                               Chiede che  la  ditta  sopra  indicata  sia riconosciuta quale fornitrice di marchi  auricolari  per  l'identificazione degli animali della specie bovina  | |  suina  | |  ovicaprina  | |  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e del regolamento n. 820/1997 parte I.    Il sottoscritto si impegna:      a   comunicare   se   trattasi   di   produttore,  fornitore  o distributore   di  marche  auricolari  in  questi  casi  fornira'  il nominativo  della  ditta  produttrice  dei  marchi o fornitrice degli stessi;      a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla regione  e/o  A.S.L,. per quelle regioni e/o AA.SS.LL. che provvedano all'approvvigionamento  di  marche  auricolari  per  l'allevatore) in possesso  di  apposita  richiesta redatta su apposito modello ove sia indicata  la  quantita' di marchi auricolari necessaria e il relativo numero  di  assegnazione  (codice  identificativo  degli  animali  da marchiare)   determinato   dal   Servizio  veterinario  della  A.S.L. competente per territorio;      a   consegnare   unicamente  marchi  auricolari  conformi  alla normativa vigente;      a  comunicare  all'autorita'  giudiziaria,  al  Ministero della sanita'  e alla regione di competenza l'eventuale furto o smarrimento di marche auricolari;      a  non  fornire  marche  auricolari  con  codice identificativo duplicato,   se   non   su   esplicita  autorizzazione  del  Servizio veterinario della A.S.L.;      a  trasmettere  allo  scrivente Ministero, alla regione ed alla A.S.L.  competente  per  territorio,  con cadenza almeno mensile, per ciascun  lotto  di  marchi prodotti e consegnati, la lista dei codici presenti  sulle  marche auricolari consegnate provvista della data di consegna  e  del  nominativo del richiedente secondo un tracciato che sara' comunicato alle ditte dopo l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate;      a  depositare  presso il Ministero della sanita' - Dipartimento degli   alimenti,   nutrizione  e  sanita'  pubblica  veterinaria  un campione,  per  ciascun tipo, di marca auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;      a  non distribuire o commercializzare marche auricolari diverse dai campioni depositati;      nel  caso  di  nuove  produzioni a depositare un campione delle stesse   preventivamente   presso   il   Ministero  della  sanita'  - Dipartimento   degli   alimenti,   nutrizione   e   sanita'  pubblica veterinaria;      ad indicare il "codice di prodotto" per ogni campione di marche auricolari depositate;      a  depositare  presso il Ministero della sanita' - Dipartimento degli   alimenti,   nutrizione  e  sanita'  pubblica  veterinaria  un facsimile  della  cedola  identificativa in commercio e/o che intende distribuire;      a  depositare  presso il Ministero della sanita' - Dipartimento degli   alimenti,   nutrizione  e  sanita'  pubblica  veterinaria  un fac-simile del passaporto;      ad   allegare   alla   domanda   di  riconoscimento  una  copia dell'iscrizione alla camera di commercio.    Il  sottoscritto  dichiara  che  i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente regolamento.    Il  sottoscritto  e'  a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi  prodotti  in  sostituzione  di  marche  perse,  che  dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi la ditta che procede alla stampa dei codici deve possedere  sistemi di controllo dei codici stampati in modo da evitre che  lo  stesso  codice  venga  stampato  piu' di una volta, la ditta dovra' illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.    Il  sottoscritto  e'  a  conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti  a  perizia  e  che  il costo della stessa sara' a proprio carico.    Il  sottoscritto  e'  a  conoscenza  che, qualora vengano meno le condizioni   sopra  riportate  nonche'  le  disposizioni  legislative vigenti,   puo'   essere   soggetto  alla  sospensione  o  al  ritiro dell'autorizzazione  e  di  conseguenza  all'esclusione della propria ditta   dall'elenco   fornitori  di  marche  auricolari  redatto  dal Ministero della sanita'.      Data, ...............................                            Firma ...................................  |  
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