| Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 9 agosto 2001 |  
| Determinazione,  per  l'anno  2001,  delle  indennita'  spettanti  ai lavoratori  autonomi  volontari  del  Corpo  nazionale  del  soccorso alpino. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  Vista  la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i  volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;  Visto  il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge  n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, n. 379 del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4,  per  i  lavoratori  autonomi,  che l'importo sulla base del quale viene  determinata  l'indennita'  spettante  per  il  mancato reddito relativo  ai  giorni  in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;  Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera d), della predetta  legge le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi devono essere  determinate  in  misura  pari  alla  media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;  Visto  l'art.  3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che,  ai  fini  della determinazione dell'indennita' compensativa del mancato  reddito  relativo  ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono  astenuti  dal  lavoro  per  lo  svolgimento  delle attivita' di soccorso  o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui  le  medesime  hanno  avuto  luogo,  fatta  eccezione  per quelle categorie  di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;  Viste  le  medie  annue  degli  indici  mensili  delle retribuzioni contrattuali  del  settore industria elaborate dall'ISTAT, nonche' la retribuzione base di calcolo;  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  le suddette indennita' conformemente   all'incremento  delle  retribuzioni  contrattuali  di riferimento per l'anno 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  La  retribuzione  media  mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2001, e' pari a L. 2.810.343.  |  
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