| Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 3 agosto 2001 |  
| Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro  "zero coupon" (CTZ-24) con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, undicesima e dodicesima tranche. |  
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge finanziaria  1981),  risulta  modificato  dall'art. 19 della legge 22 dicembre  1984,  n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di competenza,  anche  attraverso  l'emissione di certificati di credito del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 2 agosto  2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati,  a  lire  107.930  miliardi  e  tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  lo settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visti  i  propri decreti in data 7 e 26 giugno 2001, 11 e 23 luglio 2001 e 2 agosto 2001, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime  dieci  tranches  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero coupon"  della  durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre   l'emissione   di   una  undicesima  tranche  dei  suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon";  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, recante riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una undicesima  tranche  di  "CTZ-24",  con  decorrenza  15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro,  di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2001, citato nelle premesse,  recante  l'emissione  della  prima  e  seconda tranche dei certificati stessi.  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 giugno 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al  primo  comma  del  precedente  art.  1  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui  agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 7 giugno 2001.  |  
|   |                                 Art. 3.  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  art.  2,  avra'  inizio  il collocamento della dodicesima tranche  dei  certificati,  per  un  importo massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159   del   9   luglio   1999,   che   abbiano  partecipato  all'asta dell'undicesima  tranche  con  almeno  una richiesta effettuata ad un prezzo   non   inferiore   al  "prezzo  di  esclusione".  La  tranche supplementare  verra'  assegnata  con  le  modalita'  indicate  negli articoli  12  e  13  del  citato decreto del 7 giugno 2001, in quanto applicabili,   e   verra'   collocata  al  prezzo  di  aggiudicazione determinato  nell'asta  relativa  alla  tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 agosto 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al collocamento supplementare.  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori assegnatari il 31 agosto 2001, al prezzo di aggiudicazione.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  Il  versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire  italiane  dell'emissione,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile  lira/euro  di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.  213  del 1998, sara' effettuato dalla Banca d'Italia  il medesimo giorno 31 agosto 2001; la sezione di Roma della tesoreria  provinciale  dello Stato rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.  |  
|   |                                 Art. 5.  L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, fara' carico ad appositi capitoli dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita'  previsionale  di  base  3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo   delle   singole   tranches   ed  al  capitolo  2935  (unita' previsionale  di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il  netto  ricavo  e  il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  trasmesso  per  il visto all'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 agosto 2001                                                Il Ministro: Tremonti  |  
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