IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, ed in particolare l'art. 38, comma 2 laddove si prevede che, trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore il rettore convochi, in un'apposita seduta congiunta il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione per valutare il processo di attuazione dello statuto e predispone il suo eventuale adeguamento normativo, nonche' eventuali modifiche od integrazioni che in tal senso si rendano necessari; Vista la delibera adottata congiuntamente dai due Organi in data 27 aprile 2001 con la quale sono state approvate, conseguentemente all'avvio della riforma degli ordinamenti didattici, modifiche agli articoli 4, 15, 16, 17 e 18 del titolo II dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze; Vista la nota rettorale prot. n. 4906 del 18 maggio 2001 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimita' e di merito; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1698 del 25 giugno 2001, con la quale si comunica di non aver osservazioni da formulare in proposito; Decreta: Agli articoli 4, 15, 16, 17 e 18 del titolo II dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze - emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 - sono apportate le seguenti modifiche: "Art. 4 (Autonomia normativa dell'universita' e delle sue strutture). - All'art. 4 e' aggiunto il seguente comma 7: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal regolamento didattico di Ateneo". "Art. 15 (Titoli universitari). - L'art. 15 e' sostituito dal seguente: "L'Universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia". "Art. 16 (Strutture didattiche). - L'art. 16, comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per la organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche l'Universita' si articola in facolta', corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, scuole di specializzazione". I commi 3, 4, e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 3) Il regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle facolta', dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica e delle scuole presenti nell'Universita' di Firenze ed i relativi ordinamenti didattici. 4) L'adozione del regolamento didattico di Ateneo e le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal senato accademico su proposta dei consigli di facolta' o delle altre strutture didattiche; in tale ultima ipotesi sara' comunque necessario acquisire il parere dei consigli di facolta' interessati. 5) Le norme che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca sono contenute in apposito regolamento di Ateneo. 6) Le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento per il conseguimento dei master sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo". "Art. 17 (La facolta). - All'art. 17, comma 2, ultimo capoverso, le parole: "e di diploma", sono sostituite con "di laurea specialistica"; All'art. 17, comma 3, lettera f) dopo le parole "regolamento didattico di Ateneo" aggiungere: "e ai regolamenti didattici dei corsi di studio"; All'art. 17, comma 3, lettera h) aggiungere "e dei corsi di laurea specialistica"; All'art. 17, lettera l), la locuzione "di cui all'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341" e' soppressa; All'art. 17, comma 4, sostituire "e di diploma" con "e di laurea specialistica"; All'art. 17, comma 6, cassare "... e ove esistente, dell'articolazione della facolta' in corsi di laurea" e sostituire con "e dell'articolazione della facolta' in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica". "Art. 18 (Corsi di laurea e di diploma universitario). - Il titolo dell'art. 18 e' sostituito dal seguente: "Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica"; L'art. 18 comma 1 primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nelle facolta', articolate in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di laurea specialistica"; Tutto il secondo periodo (da: "Nelle facolta'" fino a "diploma universitario") e' soppresso; Il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica sono costituiti anche in corrispondenza di corsi interfacolta'"; Quarto periodo lettera b) dopo "... corso di laurea" aggiungere "e di laurea specialistica"; Quarto periodo lettera g) dopo le parole "regolamento didattico di Ateneo" aggiungere: "e ai regolamenti didattici dei corsi di studio"; In coda al comma 2 dopo le parole "regolamento didattico di Ateneo" aggiungere: "e dai regolamenti didattici dei corsi di studio"; Al comma 3 la locuzione "del corso di laurea o di diploma" e' sostituita con "regolamento della struttura didattica"; Al comma 5 terzo periodo cassare "... di laurea o dell'indirizzo". Il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta quello di seguito riportato: "Art. 4 (Autonomia normativa dell'Universita' e delle sue strutture). - 1. L'Universita' adotta regolamenti aventi ad oggetto la propria organizzazione e la disciplina delle proprie attivita' che si denominano regolamenti di Ateneo. Tali regolamenti sono quelli: a) previsti dalla legge ed approvati secondo le procedure da essa prescritte; b) esplicitamente previsti per materie definite dallo statuto ed approvati secondo le procedure da esso prescritte per ciascuno di tali regolamenti; c) espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici secondo le procedure di cui al comma successivo. 2. Le norme regolamentari di cui al punto c) del comma precedente in materia di attivita' e di organizzazione didattica e scientifica sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di amministrazione. Ogni altra norma regolamentare di cui al punto c) del comma precedente e' deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio del procedimento instaurato per la deliberazione di tali norme, ciascuno dei due organi puo' rivendicare la propria competenza con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti. Sulla competenza decidono in via definitiva nei successivi trenta giorni, in seduta congiunta, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei voti pari ai 2/3 del totale dei membri dei due organi. 3. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono darsi regolamenti, nel rispetto delle norme e dei principi del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo. 4. I regolamenti delle strutture di cui al comma precedente, sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore sentiti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico. 5. Il rettore, ove uno o entrambi i pareri di cui al comma precedente siano negativi, entro trenta giorni rinvia il regolamento al Consiglio della struttura che lo ha deliberato. Tale Consiglio potra' replicare entro i successivi sessanta giorni. 6. Viste le controdeduzioni il rettore: a) ove si tratti di vizi di legittimita' respinge il regolamento o singole disposizioni di esso; b) ove si tratti di questioni di merito e il Consiglio della struttura abbia rideliberato con la maggioranza dei 3/5 dei componenti emana il regolamento. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal regolamento didattico di Ateneo. "Art. 15 (Titoli universitari). - 1. L'Universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia. "Art. 16 (Strutture didattiche). - 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche l'Universita' si articola in facolta', corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, scuole di specializzazione. 2. La realizzazione di servizi didattici potra' avvenire altresi' in collaborazione con enti pubblici e privati anche tramite la costituzione di organismi associativi secondo le modalita' di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e previa acquisizione del parere di cui all'art. 13, comma 1, lettera i). 3. Il regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle facolta', dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica e delle scuole presenti nell'Universita' di Firenze ed i relativi ordinamenti didattici. 4. L'adozione del regolamento didattico di Ateneo e le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal senato accademico su proposta dei consigli di facolta' o delle altre strutture didattiche; in tale ultima ipotesi sara' comunque necessario acquisire il parere dei consigli di facolta' interessati. 5. Le norme che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca sono contenute in apposito regolamento di Ateneo. 6. Le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento per il conseguimento dei master sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo. "Art. 17 (La facolta). - 1. La facolta' e' la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attivita' didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle facolta' nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo. Sono organi necessari della facolta', il consiglio, la giunta e il preside. Tutte le componenti del consiglio di facolta' hanno voto deliberativo. 2. Il consiglio di facolta' si compone: del preside che lo convoca e lo presiede; dei professori di ruolo e fuori ruolo della facolta'; di tutti i ricercatori della facolta'; di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio nel numero previsto dal decreto legislativo 1o ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 e secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 4. Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e di laurea specialistica della facolta', ma sono inquadrati in altre facolta' dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facolta'. 3. Spettano al consiglio di facolta': a) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale; b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), secondo le modalita' ivi previste; c) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facolta', sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate; d) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali e' richiesta dalla legge la deliberazione della facolta'; e) la predisposizione della relazione biennale sulla attivita' didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture didattiche interessate; f) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo e ai regolamenti didattici dei corsi di studio, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate; g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori; h) il coordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica; i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39; l) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione e dal regolamento di facolta'. 4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti a) e d) del comma 3 nonche' quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facolta' ai consigli di corso di laurea e di laurea specialistica. In tal caso il consiglio di facolta' indichera' quali materie intende delegare. 5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalita' di copertura e le chiamate, nonche' le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio. 6. La giunta coadiuva il preside ed e' competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio di facolta' ai sensi dei precedenti commi tre e cinque del presente articolo; ad essa il consiglio di facolta' puo' delegare le materie di sua competenza relative al punto 1) del comma 3; essa e' composta, oltre che dal preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri, nominati dal preside, non inferiore a tre e non superiore a dodici tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e dell'articolazione della facolta' in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica. 7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di facolta' puo' deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una giunta elettiva su proposta del preside ovvero di un decimo dei componenti del consiglio. Nella stessa seduta il consiglio di facolta', a maggioranza dei suoi componenti, definira' il numero dei membri e i criteri di composizione della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio stesso. Agli studenti e' garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facolta'. La giunta, oltre dal preside che la presiede, non potra' essere composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30. I membri della giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in consiglio di facolta'. Il consiglio di facolta' dovra' indicare le materie che intende delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere a) e d), comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facolta', e le dichiarazioni di vacanza, le modalita' di copertura e le chiamate di cui al comma 5. Il preside convochera' il consiglio di facolta' almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla giunta elettiva. 8. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti. 9. Il preside e' eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della facolta', da un corpo elettorale composto: da tutti professori di ruolo e fuori ruolo; da tutti i ricercatori confermati della facolta'; dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio. Per l'elezione e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero piu' alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 40 per la validita' della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari della facolta' almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvedera' alla costituzione del seggio elettorale. 10. Il preside presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla facolta'. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. 11. Il preside puo' designare tra i professori di ruolo membri della giunta, il vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 12. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile una sola volta consecutivamente. 13. La carica di preside e' incompatibile con quella di direttore di Dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'Universita'. 14. Alle facolta' e' attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma. Il consiglio di facolta' o la giunta qualora delegata dal consiglio sono gli organi competenti all'assunzione delle responsabilita' collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. "Art. 18 (Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica). - 1. Nelle facolta', articolate in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di laurea specialistica. I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica sono costituiti anche in corrispondenza di corsi interfacolta'. Spettano a tali consigli: a) l'organizzazione e la programmazione dell'attivita' didattica relativa al corso, incluso il tutorato; b) la presentazione al consiglio di facolta' del piano di sviluppo del corso di laurea e di laurea specialistica e di proposte per la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore; c) la presentazione al consiglio di facolta' di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attivita' didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori; su tali proposte il consiglio di facolta' si esprime approvandole oppure respingendole con delibera motivata; d) il coordinamento delle attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai dipartimenti; e) la presentazione al consiglio di facolta' della relazione annuale sulla attivita' didattica; f) l'esame e l'approvazione dei piani di studio degli studenti; g) la formulazione di proposte e di pareri al consiglio di facolta' in ordine al regolamento didattico di Ateneo e ai regolamenti didattici dei corsi di studio; h) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 2. L'organizzazione dell'attivita' didattica e' disciplinata dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. 3. Il regolamento della struttura didattica puo' prevedere la costituzione di una giunta operante su delega del consiglio. 4. Fanno parte dei consigli di cui al presente articolo tutti i professori ed i ricercatori che svolgono, a qualunque titolo, attivita' didattica nei corsi, nonche' i lettori di madrelingua ed una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalita' di elezione e durata in carica sono stabilite nel regolamento di cui al comma precedente. 5. Ogni consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente. Per l'elezione e' necessaria la maggioranza assoluta in prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalita' previste nel regolamento e sovrintende alle attivita' del corso. Il presidente e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e puo' essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il presidente puo' farsi coadiuvare da un vice-presidente da lui scelto. Firenze, 26 luglio 2001 p. Il rettore: Surrenti |