IL REGGENTE del servizio politiche del lavoro di Potenza Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalita' giuridica; Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'Autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile; Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I; Riconosciuta la propria competenza; Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Decreta lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente societa' cooperativa: societa' cooperativa edilizia "Carmen" a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Giuliani Pierluigi in data 16 novembre 1981, registro societa' n. 1992 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1418. Potenza, 9 agosto 2001 Il reggente: Montanarella |