Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 8 agosto 2001 |
Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" e norme e modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1953, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del l8 settembre 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti Classico"; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda - Ter n. 1818/1998, che ha annullato il predetto decreto dirigenziale di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita Chianti" e "Chianti Classico", nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento in zona delimitata, rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato e' avvenuto in presenza di "eccesso di potere per carenza istruttoria"; Visto il decreto 15 marzo 1999 di adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 5 agosto 1996 alla predetta sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio; Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisizionale - sezione quarta - n. 6567 del 9.6/12.2000, con la quale venivano rigettati gli appelli proposti avverso la sopracitata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio; Preso atto della documentazione presentata, in data 7 febbraio 2001, dal consorzio del vino "Chianti Classico", a sostegno della richiesta del ripristino dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata, dalla quale si evince che il 75% della intera filiera produttiva, rappresentata sia da soci del consorzio proponente che da produttori non iscritti al consorzio stesso, si e' pronunciata a favore del ripristino del predetto obbligo; Ritenuto che scopo primario della legge n. 164/1992 e' quello di garantire che il prodotto possa giungere al consumatore nella "qualita'" e "tipicita'" previste dai disciplinari di produzione, salvaguandando, nel contempo, i diritti di scelta e di gestione dei produttori, i quali hanno un interesse fondamentale per quanto attiene ai controlli, all'immagine ed alla qualita' del prodotto; Preso atto dei motivi che hanno indotto la Corte di giustizia del Lussemburgo, in data 16 maggio 2000 a respingere il ricorso proposto dal Regno del Belgio contro il Regno di Spagna, in merito all'obbligo dell'imbottigliamento del vino a "denominacion de origen calificada Rioja"" nella zona di produzione dello stesso; Ritenuto di coindividere le motivazioni della sentenza della Corte di giustizia ed in particolare la necessita' di garantire i consumatori circa la certezza che "tutte le fasi della produzione di un VQPRD rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilita' della collettivita' interessata all'interno della zona di produzione"; Considerato, pertanto, che la denominazione di origine, per le considerazioni sopra esposte, costituisce un patrimonio collettivo, dove per collettivita' devono intendersi quei soggetti ai quali la legge stessa demanda, attraverso il disciplinare di produzione, il diritto di autoregolamentazione; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Sezione interprofessionale, nella riunione del 18 luglio 2001, ha ritenuto, sulla base sia della necessita' di garantire alla collettivita' certezza sui controlli effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengono nell'ambito della zona di produzione, sia dalla documentazione e dalle dichiarazioni fatte pervenire dal consorzio tutela della denominazione "Chianti Classico", dalle quali si evince che il 75% dei produttori si e' espresso favorevolmente all'imbottigliamento in zona determinata; Considerato che l'art. 10, par. 1, lettera i), della legge n. 164/1992 prevede che nei disciplinari di produzione dei vini a "denominazione di origine controllata e garantita" ed a "la denominazione di origine controllata" "devono essere stabiliti", tra le altre disposizioni, "l'eventuale imbottigliamento in zona delimitata"; Considerato altresi' che nella fattispecie appaiono sussistenti le condizioni ed i requisiti atti a supportare le richieste dei produttori interessati, riguardanti l'imbottigliamento in zona delimitata; Ritenuto pertanto di doversi procedere alla previsione dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata cosi' come definita all'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", gia' riconosciuta dal decreto diringenziale 5 agosto 1996; Ritenuta l'opportunita' di prevedere modalita' tecniche di carattere generale con apposito regolamento ministeriale per la disciplina dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine; Ritenuta la necessita' di prevedere misure provvisorie per l'imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", nelle more dei provvedimenti applicativi del regolamento predetto; Decreta: Art. 1. 1. E' fatto obbligo dell'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", zona delimitata all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996. |
| Art. 2. 1. I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" fuori della zona di produzione di cui al predetto art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, hanno facolta' di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo fino all'entrata in vigore del decreto applicativo del regolamento citato in premessa e con le modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fissate nei successivi articoli. |
| Art. 3. 1. I soggetti ai quali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al precedente art. 2, e' concessa la facolta' prevista dal predetto articolo, sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini la documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione all'imbottigliamento ed alla commercializzazione del vino medesimo per un periodo complessivo non inferiore ai cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione al-l' imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico". |
| Art. 4. 1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sono tenuti a comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i quantitativi di vino destinati all'imbottigliamento fuori zona almeno quindici giorni prima della data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla zona di produzione. 2. Gli stessi soggetti dovranno tenere apposito registro preventivamente vidimato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale dovranno annotare, entro il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di imbottigliamento per ogni partita di vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" imbottigliato i seguenti elementi: a) quantitativo di prodotto, numero e capacita' dei recipienti utilizzati; b) provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneita' all'esame chimico-fisico ed organolettici di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992; c) destinazione della partita imbottigliata. 3. I dati di cui al comma precedente dovranno essere comunicati alla competente Camera di commercio e conseguentemente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici giorni dall'annotazione sul predetto registro. |
| Art. 5. 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15 marzo 1999. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato al precedente art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
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