| Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 8 agosto 2001 |  
| Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" e  norme  e  modalita'  relative  alla  verifica  dei quantitativi da imbottigliare fuori zona. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei servizi   -   direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti             agroalimentari e la tutela del consumatore  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1953, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata  e  garantita "Chianti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;  Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996, con il quale e' stato modificato  il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;  Visto  il  decreto  dirigenziale  5 agosto  1996,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 219 del l8 settembre 1996, concernente   modificazioni   al  disciplinare  di  produzione  della denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  "Chianti"  ed approvazione  dei  disciplinari  di  produzione  relativi  ai  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti Classico";  Vista  la  sentenza  del  tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  sezione  seconda  -  Ter  n.  1818/1998,  che ha annullato il predetto   decreto  dirigenziale  di  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di  origine controllata e garantita "Chianti" e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita Chianti" e "Chianti  Classico", nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento in  zona  delimitata,  rilevando  che  l'emanazione del provvedimento impugnato  e'  avvenuto in presenza di "eccesso di potere per carenza istruttoria";  Visto  il  decreto  15 marzo 1999 di adeguamento delle disposizioni contenute  nel  decreto  dirigenziale  5 agosto  1996  alla  predetta sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio;  Vista  la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisizionale - sezione  quarta  -  n.  6567  del  9.6/12.2000, con la quale venivano rigettati  gli  appelli  proposti avverso la sopracitata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio;  Preso  atto  della  documentazione  presentata,  in data 7 febbraio 2001,  dal  consorzio  del  vino "Chianti Classico", a sostegno della richiesta  del  ripristino dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata,  dalla  quale  si  evince che il 75% della intera filiera produttiva, rappresentata sia da soci del consorzio proponente che da produttori  non  iscritti  al  consorzio  stesso, si e' pronunciata a favore del ripristino del predetto obbligo;  Ritenuto  che  scopo  primario della legge n. 164/1992 e' quello di garantire  che  il  prodotto  possa  giungere  al  consumatore  nella "qualita'"  e  "tipicita'"  previste  dai disciplinari di produzione, salvaguandando,  nel  contempo, i diritti di scelta e di gestione dei produttori,  i  quali  hanno  un  interesse  fondamentale  per quanto attiene ai controlli, all'immagine ed alla qualita' del prodotto;  Preso  atto  dei motivi che hanno indotto la Corte di giustizia del Lussemburgo,  in data 16 maggio 2000 a respingere il ricorso proposto dal Regno del Belgio contro il Regno di Spagna, in merito all'obbligo dell'imbottigliamento  del  vino a "denominacion de origen calificada Rioja"" nella zona di produzione dello stesso;  Ritenuto  di coindividere le motivazioni della sentenza della Corte di   giustizia  ed  in  particolare  la  necessita'  di  garantire  i consumatori  circa la certezza che "tutte le fasi della produzione di un  VQPRD  rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilita'  della  collettivita'  interessata  all'interno della zona di produzione";  Considerato,  pertanto,  che  la  denominazione  di origine, per le considerazioni  sopra  esposte, costituisce un patrimonio collettivo, dove  per  collettivita'  devono intendersi quei soggetti ai quali la legge  stessa  demanda,  attraverso il disciplinare di produzione, il diritto di autoregolamentazione;  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  -  Sezione interprofessionale, nella riunione  del  18 luglio  2001,  ha  ritenuto,  sulla  base sia della necessita'  di  garantire  alla  collettivita' certezza sui controlli effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che tale  certezza  possa  essere  assicurata  solo in quanto i controlli predetti  avvengono  nell'ambito  della zona di produzione, sia dalla documentazione  e  dalle  dichiarazioni fatte pervenire dal consorzio tutela  della denominazione "Chianti Classico", dalle quali si evince che   il   75%   dei   produttori   si   e'  espresso  favorevolmente all'imbottigliamento in zona determinata;  Considerato  che  l'art.  10,  par.  1,  lettera i), della legge n. 164/1992  prevede  che  nei  disciplinari  di  produzione  dei vini a "denominazione   di   origine  controllata  e  garantita"  ed  a  "la denominazione  di origine controllata" "devono essere stabiliti", tra le   altre   disposizioni,   "l'eventuale  imbottigliamento  in  zona delimitata";  Considerato  altresi' che nella fattispecie appaiono sussistenti le condizioni  ed  i  requisiti  atti  a  supportare  le  richieste  dei produttori   interessati,   riguardanti  l'imbottigliamento  in  zona delimitata;  Ritenuto pertanto di doversi procedere alla previsione dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata cosi' come definita all'art. 5  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di origine controllata  e  garantita  "Chianti  Classico", gia' riconosciuta dal decreto diringenziale 5 agosto 1996;  Ritenuta   l'opportunita'   di   prevedere  modalita'  tecniche  di carattere  generale  con  apposito  regolamento  ministeriale  per la disciplina  dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine;  Ritenuta   la   necessita'  di  prevedere  misure  provvisorie  per l'imbottigliamento  fuori  zona  del  vino a denominazione di origine controllata   e   garantita   "Chianti   Classico",  nelle  more  dei provvedimenti applicativi del regolamento predetto;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  E'  fatto  obbligo  dell'imbottigliamento  in  zona  del vino a denominazione  di origine controllata e garantita "Chianti Classico", zona  delimitata  all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico"  fuori  della  zona di produzione di cui al predetto art. 3 del  disciplinare  di  produzione  annesso  al  decreto  dirigenziale 5 agosto  1996,  hanno  facolta' di continuare ad imbottigliare fuori zona  il  vino  medesimo  fino  all'entrata  in  vigore  del  decreto applicativo  del  regolamento  citato  in premessa e con le modalita' relative  alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fissate nei successivi articoli.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  I  soggetti  ai  quali,  ai  sensi  e per gli effetti di quanto disposto  al  precedente art. 2, e' concessa la facolta' prevista dal predetto  articolo,  sono  tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini la documentazione comprovante     il     possesso    della    consolidata    tradizione all'imbottigliamento  ed  alla  commercializzazione del vino medesimo per  un  periodo  complessivo non inferiore ai cinque anni precedenti all'entrata  in vigore del presente decreto, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione  al-l'  imbottigliamento  fuori  zona  del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico".  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  I  soggetti  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  3  del presente decreto,   sono   tenuti   a   comunicare   all'Ispettorato  centrale repressione  frodi  competente per territorio, i quantitativi di vino destinati  all'imbottigliamento  fuori  zona  almeno  quindici giorni prima  della  data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla zona di produzione.  2.   Gli   stessi   soggetti   dovranno  tenere  apposito  registro preventivamente   vidimato  all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi  competente  per  territorio,  nel quale dovranno  annotare,  entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo all'operazione  di  imbottigliamento  per  ogni  partita  di  vino  a denominazione  di  origine controllata e garantita "Chianti classico" imbottigliato i seguenti elementi:    a) quantitativo  di  prodotto,  numero e capacita' dei recipienti utilizzati;    b)  provenienza  della partita ed estremi della certificazione di idoneita'  all'esame  chimico-fisico ed organolettici di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992;    c) destinazione della partita imbottigliata.  3.  I  dati  di  cui al comma precedente dovranno essere comunicati alla  competente  Camera  di commercio e conseguentemente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici giorni dall'annotazione sul predetto registro.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Con  l'entrata  in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia  le  disposizioni  recate dal decreto ministeriale 15 marzo 1999.  2.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto entrano in vigore dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato al precedente art. 2.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 agosto 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |  
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