IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo; Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo; Preso atto che il consiglio degli studenti non ha trattato la modifica in questione, benche' la stessa sia stata regolarmente trasmessa, e che ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello statuto il parere richiesto al consiglio medesimo si considera acquisito se non espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione della proposta; Preso atto del parere espresso dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza dell'11 aprile 2001; Vista la deliberazione del senato accademico di data 11 giugno 2001, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2001, e' stata approvata la modifica degli articoli 20 e 23 dello statuto, relativamente agli adeguamenti statutari previsti dal decreto ministeriale n. 509/1999, nonche' la modifica dell'art. 31, comma 2, dello statuto relativamente alla copertura assicurativa della responsabilita' patrimoniale; Vista la nota rettorale prot. n. 20010018481 del 22 giugno 2001, di trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica della deliberazione del senato accademico dell'11 giugno 2001 di approvazione delle succitate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste; Preso atto che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota in data 18 luglio 2001, protocollo n. 1997, non ha espresso alcun rilievo in merito alle modificazioni succitate; Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le summenzionate modificazioni dello statuto; Decreta: 1. E' approvata la modificazione dell'art. 20, comma 1, dello statuto che viene riformulato come segue: "Art. 20 (Le facolta). - 1. Le strutture didattiche sono costituite dalle facolta' che si articolano in corsi di studio". 2. E' approvata la modificazione dell'art. 23 dello statuto con l'inserimento di un comma 4 formulato come segue: "Art. 23 (Comitati per la didattica). - (...) 4. I comitati per la didattica devono esprimere parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso le facolta' di afferenza con particolare riferimento alla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati". 3. E' approvata la modificazione dell'art. 31, comma 2, dello statuto che viene riformulato come segue: "Art. 31 (Indennita). - (...) L'Universita' prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dalla gestione delle varie attivita' dell'ente che possono ingenerare responsabilita' professionali, patrimoniali (civili o amministrative) e piu' in generale di responsabilita' civile verso terzi. Nel regolamento generale di Ateneo vengono stabiliti i limiti e le modalita' di dette coperture, nonche' le categorie di soggetti cui si riferiscono". 4. Le summenzionate modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto. 5. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per conoscenza. Trieste, 3 agosto 2001 Il rettore: Delcaro |