Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 luglio 2001
Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE
del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento
e gli affari economici - servizio per lo sviluppo
e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - ufficio II
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;
Visto lo stanziamento per l'anno finanziario 2001, sul cap. 7352 del bilancio di previsione del M.U.R.S.T. "iniziative per la diffusione della cultura scientifica" di un importo pari a L. 20.000.000.000;
Visto il decreto ministeriale n. 563 del 4 giugno 2001, con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2001 la somma di L. 5.472.500.000 per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa;
Considerato che in particolare l'art. 1, primo comma, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;
Considerata l'opportunita' di determinare le modalita' per la concessione dei contributi;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.
I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.
Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entita' del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una migliore qualita' dei risultati e un piu' ampio coinvolgimento di soggetti.
 
Art. 2.
Non sono ammissibili al contributo:
a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;
b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari;
c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.
 
Art. 3.
Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:
a) una quota di L. 2.500.000.000 per progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere;
b) una quota di L. 2.000.000.000 per progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell'industria;
c) una quota di L. 972.500.000 per progetti comunque coerenti con le finalita' della legge.
Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.
 
Art. 4.
La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, resa in conformita' alle norme sull'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e della legge n. 127/1997, art. 3, cosi' come modificato dalla legge n. 191/1998, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta "bando ex art. 4, legge n. 6/2000, diffusione cultura scientifica", entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda, che dovra' essere debitamente completata in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalita' giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto corrente postale o conto corrente bancario con relative coordinate per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:
a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto;
b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;
c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;
d) il termine finale di realizzazione del programma che non puo' essere superiore ad un anno dall'acquisizione del contributo.
 
Art. 5.
Alla domanda deve essere allegato:
a) sintesi dell'attivita' istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;
b) studio di fattibilita';
c) piano finanziario del progetto da realizzare.
 
Art. 6.
Tutta la documentazione di cui agli articoli 4 e 5 deve essere firmata dal legale rappresentante.
 
Art. 7.
Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.
 
Art. 8.
L'istruttoria propedeutica sara' effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati tra i componenti del comitato tecnico, scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione del comitato tecnico scientifico.
Roma, 19 luglio 2001
Il direttore del Dipartimento: D'Addona
 
Allegato
LEGGE N. 6/2000 - INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE
DELLA CULTURA SCIENTIFICA Scheda da allegare alla domanda di richiesta contributo.
Ente proponente ..... ..... .....
Legale rappresentante .....
Ragione sociale .....
Eventuali estremi riconoscimento personalita' giuridica .....
Sede ..... citta' ..... prov ..... c.a.p. ..... tel. ..... fax ..... e-mail ..... codice fiscale ..... P.Iva .....
Numero conto tesoreria provinciale .....
Numero conto corrente postale ..... presso l'ufficio di .....
Numero conto corrente bancario ..... Istituto bancario ..... agenzia n. ....... di ..... ABI ..... CAB .....
Titolo progetto ..... ..... ..... ..... ..... .....
Obiettivo (max 5 righe) ..... ..... ..... ..... .....
Eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili .....
Costo totale progetto ..... Contributo totale richiesto .....
Termine finale realizzazione progetto ..... ..... ..... ..... .....
Il legale rappresentante
 
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