IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE     del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari         e dei servizi - Direzione generale per la qualita'       dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;  Visti  i  regolamenti CEE della Commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;  Vista   la   richiesta  presentata  in  data  11  luglio  2001  dal laboratorio   ARPA   -   Agenzia  regionale  prevenzione  e  ambiente dell'Emilia-Romagna  -  Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in   Reggio   Emilia,   via   Amendola   n.   2,  volta  ad  ottenere l'autorizzazione  ad  effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di  avere  ottenuto  l'accreditamento  per l'effettuazione di singole prove  o  gruppi  di  prove  da organismo conforme alla norma europea EN 45003;  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;                              Autorizza il  laboratorio  ARPA  -  Agenzia  regionale  prevenzione  e ambiente dell'Emilia-Romagna  -  Sezione provinciale di Reggio Emilia, ubicato in  Reggio  Emilia, via Amendola n. 2, nella persona del responsabile dott. Emilio  Renna, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.  L'autorizzazione  ha  validita'  triennale  e la domanda di rinnovo deve  essere  inoltrata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.  Il  responsabile  del  laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 luglio 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |