Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CAGLIARI |
DECRETO RETTORALE 31 luglio 2001 |
Modificazioni all'ordinamento didattico universitario - Istituzione della scuola di specializzazione per "Le professioni legali" presso la facolta' di giurisprudenza. |
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IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'ordinamento didattico di Ateneo dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto n. 1098 del 24 aprile 1939, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visto gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Cagliari di cui al decreto rettorale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 (e successive modificazioni); Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione (art. 20), modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento delle attivita' amministrative, in particolare l'art. 17, commi 113 e 114 e seguenti; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (art. 16, comma 3), e in particolare l'art. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, art. 2 (programmazione del sistema universitario); Viste le proposte formulate da questo Ateneo in relazione al piano triennale di sviluppo 1998/2000 contenenti, tra le altre, la richiesta d'istituzione della scuola di specializzazione per "Le professioni legali", approvate in data 8 luglio 1998 dal Comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna e trasmesse al M.U.R.S.T. con note rettorali n. 3200 del 29 giugno 1998, n. 3509 del 14 luglio 1998 e n. 3757 del 29 luglio 1998; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali"; Viste le delibere della facolta' di giurisprudenza dell'8 novembre 2000 e del 22 febbraio 2001 relative alla proposta di istituzione della scuola di specializzazione per "Le professioni legali"; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 16 novembre 2000, 5 novembre 2000 e 8 marzo 2001, hanno approvato la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente all'istituzione della suddetta scuola di specializzazione; Considerato che il predetto statuto d'autonomia dell'Universita' di Cagliari non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Uditi i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 21 luglio 1999, 8 febbraio 2001 e 8 marzo 2001 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione per "Le professioni legali"; Decreta: L'ordinamento didattico di Ateneo dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. L'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Universita' degli studi di Cagliari, di cui all'art. 117, e' integrato con l'inserimento della scuola di specializzazione per "Le professioni legali", afferente alla facolta' di giurisprudenza. |
| Art. 2. Dopo l'art. 519, relativo alla scuola di specializzazione in "Scienze e tecnologie minerarie", e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione per "Le professioni legali", di cui all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 3. Scuola di specializzazione per "Le professioni legali" Capo I Art. 520. Istituzione della scuola 1. E' istituita presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Cagliari la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, ai sensi degli articoli 17, commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997, n. 127, 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonche' del regolamento interministeriale di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 2. La scuola e' struttura didattica dell'Universita' cui contribuiscono le facolta' e i dipartimenti interessati. L'universita' garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento. Art. 521. Ente costituente L'Universita' di Cagliari istituisce la scuola a decorrere dall'anno accademico 2001-2002. Eventuali accordi e convenzioni, ai sensi degli articoli 16, comma 3, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, 2 e 5 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, potranno in ogni tempo essere stipulati con altre Universita' sedi di facolta' di giurisprudenza o con altre facolta' con insegnamenti giuridici. Art. 522. Sede legale e rappresentanza 1. La sede legale della scuola e' in Cagliari, presso la facolta' di giurisprudenza, viale S. Ignazio, 17. 2. La rappresentanza della scuola spetta al direttore. Art. 523. Finalita' 1. La scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato e notaio. 2. La scuola puo' provvedere, altresi', alla formazione degli avvocati della U.E., che intendano esercitare con il rispettivo titolo nella Repubblica italiana. Art. 524. Ammissione alla scuola 1. Alla scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, per il numero di posti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2. Al concorso possono partecipare tutti coloro i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in data anteriore alla prova d'esame. 3. La prova d'esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Alla predisposizione dei quesiti provvede la commissione ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, di cui al decreto 21 dicembre 1999, n. 537, con le modalita' di cui agli articoli 4, comma 4, e 9, comma 2, dello stesso decreto. 4. Non e' ammessa, nelle prove del concorso, la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza. 5. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione e' composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato, da un avvocato e da un notaio, designati dal consiglio di facolta' di giurisprudenza e nominati con decreto rettorale; con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza. 6. Presidente della commissione giudicatrice del concorso di ammissione e' il componente avente maggiore anzianita' di ruolo, ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, il piu' anziano di eta'. 7. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea viene effettuata in conformita' ai criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 8. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane di eta'. Art. 525. Valutazione intermedia 1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e' subordinato al superamento di una prova interdisciplinare scritta e/o orale, le cui modalita' saranno determinate dal consiglio direttivo. Art. 526. Diploma di specializzazione 1. L'ammissione all'esame di diploma e' subordinato al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attivita' didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potra' ripetere l'anno di corso una sola volta. 2. Il diploma di specializzazione e' conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. 3. A tale fine, con delibera del consiglio direttivo, e' costituita apposita commissione, composta di sette membri, di cui quattro professori universitari di ruolo, un magistrato, un avvocato e un notaio. Art. 527. Titoli 1. Il diploma di specializzazione, rilasciato dalla scuola al termine del periodo di formazione, costituisce titolo per l'accesso al concorso per l'assunzione nella magistratura ordinaria; costituisce altresi' titolo valutabile per lo svolgimento della pratica forense e notarile, secondo le deliberazioni dei rispettivi ordini professionali, e per ogni altro effetto previsto dalla normativa vigente. Capo II ORGANI DELLA SCUOLA Art. 528. Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo e' formato da dodici componenti, di cui sei professori universitari di ruolo o fuori ruolo, due magistrati, due avvocati e due notai e rimane in carica per la durata di anni quattro. 2. La designazione e' fatta dal consiglio della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Cagliari. I componenti che non rivestono la qualita' di professore universitario sono scelti nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato. 3. La nomina e' fatta con decreto del rettore del-l'Universita' di Cagliari. Art. 529. Competenze 1. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della scuola, svolgendo anche le funzioni di consiglio di gestione; assume iniziative in ordine ai rapporti con altri enti e con istituzioni di formazione; propone annualmente al consiglio della facolta' di giurisprudenza di Cagliari i componenti della commissione per il concorso di ammissione; designa quelli della commissione per l'esame finale; propone i titolari degli insegnamenti e gli altri docenti, designa i tutori e delibera i relativi compensi; formula indirizzi sulla metodologia didattica; programma le attivita' didattiche necessarie al corretto funzionamento della scuola; propone all'Universita' di Cagliari l'ammontare del contributo d'iscrizione; presenta annualmente al consiglio della facolta' di giurisprudenza di Cagliari ed alle universita' od enti convenzionati una relazione sull'attivita' svolta; esercita tutte le altre competenze di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 2. Il consiglio direttivo e' validamente costituito per ogni riunione con la presenza di almeno sette dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 3. Il consiglio direttivo elegge il direttore, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso, tra i professori universitari di ruolo che ne fanno parte. 4. Il consiglio direttivo designa il segretario, scelto tra il personale amministrativo di livello non inferiore al sesto. Art. 530. Convocazione delle riunioni 1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, nonche' ogni volta che sia convocato dal direttore della scuola, il quale ne ha l'obbligo quando lo richiedano almeno quattro componenti. 2. La convocazione, in forma scritta e contenente il relativo ordine del giorno, e' inviata ai componenti almeno sette giorni prima della riunione. La convocazione e' altresi' affissa nei locali della scuola. Art. 531. Svolgimento delle riunioni 1. Alle riunioni del consiglio direttivo sono ammessi, a loro richiesta, e senza diritto di voto, i docenti della scuola, previa delibera di volta in volta adottata dal consiglio. 2. Tutti gli atti del consiglio direttivo sono pubblici. Art. 532. Direttore della scuola 1. Il direttore rappresenta la scuola, convoca e presiede il consiglio direttivo e da' esecuzione alle sue deliberazioni; assume le iniziative necessarie al corretto ed efficiente funzionamento della scuola, sottoponendole all'approvazione del consiglio direttivo. 2. Il direttore della scuola designa il vice direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza. 3. Il direttore della scuola resta in carica per la durata del consiglio direttivo; puo' essere eletto al massimo per due mandati consecutivi e puo' essere rieletto dopo l'intervallo di almeno un mandato. Capo III PERSONALE DOCENTE Art. 533. Titolari dei corsi 1. I titolari dei corsi sono designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza di Cagliari, nel rispetto delle eventuali convenzioni con altri atenei, su proposta del consiglio direttivo. 2. Per i professori universitari e per i ricercatori si applica la normativa vigente in tema di stato giuridico e di insegnamenti universitari. 3. I titolari dei corsi che non siano professori universitari o ricercatori, dovranno rivestire preferibilmente la qualita' di magistrato, avvocato o notaio e comunque dovranno possedere le specifiche competenze e le capacita' didattiche richieste per ciascun insegnamento, secondo la metodologia didattica deliberata dal consiglio direttivo. 4. Possono inoltre essere designati, su proposta del consiglio direttivo, esperti secondo le modalita' previste dallo statuto e dal regolamento di Ateneo per i professori a contratto. Art. 534. Tutori Il tutore svolge compiti integrativi delle attivita' didattiche, di collegamento fra i corsi, di assistenza ed orientamento degli specializzandi, per rendere effettiva la loro partecipazione al processo di formazione. Il servizio di tutorato puo' essere affidato dal consiglio direttivo a ricercatori, nonche' - in base a contratti di diritto privato - a magistrati, avvocati e notai, ovvero a dottori di ricerca o cultori delle materie di insegnamento. Art. 535. Incarichi, affidamenti e contratti di diritto privato 1. Gli incarichi, gli affidamenti ed i contratti per le attivita' didattiche della scuola sono conferiti annualmente dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, su proposta del consiglio direttivo. 2. I contratti di diritto privato per le attivita' didattiche della scuola non danno luogo a rapporto di lavoro subordinato. Capo IV SPECIALIZZANDI Art. 536. Ammissione e organizzazione delle attivita' 1. L'ammissione degli specializzandi e' comunicata mediante la pubblicazione presso la scuola dell'esito del concorso apposito. 2. Le attivita' della scuola sono organizzate entro il territorio del distretto della corte d'appello di Cagliari ed in modo da consentire lo studio personale e la frequenza alla pratica professionale. 3. La frequenza alla scuola ed alle attivita' di stages e tirocinio e' obbligatoria e si svolge secondo il calendario deliberato dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno. Art. 537. Esclusione 1. Il rettore, su proposta del consiglio direttivo, in ogni tempo decide in merito all'esclusione dello specializzando che non abbia provveduto al pagamento delle tasse e contributi d'iscrizione, che abbia superato il limite delle assenze ingiustificate, ovvero che abbia commesso altre gravi mancanze. 2. In ogni caso, e' previamente sentito l'interessato. Art. 538. Ricevimento All'inizio di ogni anno, il direttore rende pubblici gli orari ed i luoghi di ricevimento dei docenti della scuola. Art. 539. Obbligo del segreto Lo specializzando ha l'obbligo di osservare il segreto in ordine a dati e notizie riservati che venga a conoscere durante gli stages ed i tirocini. Capo V ORDINAMENTO DIDATTICO Art. 540. Materie d'insegnamento 1. Gli insegnamenti dell'ordinamento didattico si distinguono in corsi obbligatori e corsi a scelta. 2. Il consiglio direttivo definisce la programmazione delle attivita' didattiche. 3. Sono comprese nell'ordinamento didattico almeno le seguenti materie: Primo anno: diritto civile; diritto amministrativo (sostanziale e processuale); diritto costituzionale; diritto penale (parte generale); diritto commerciale; diritto penale (parte speciale); diritto processuale civile; diritto processuale penale; fondamenti del diritto europeo e diritto dell'Unione europea; diritto del lavoro e della previdenza sociale; contabilita' di Stato e degli enti pubblici/economia e contabilita' industriale; diritto della proprieta' immobiliare; diritto delle persone e della famiglia; informatica giuridica e metodologia di ricerca delle fonti; Secondo anno - Indirizzo giudiziario-forense: diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo, (sostanziale e processuale); diritto processuale civile - diritto processuale penale; diritto processuale costituzionale; diritto del lavoro; diritto tributario; diritto internazionale ed internazionale privato; diritto ecclesiastico; deontologia e ordinamenti giudiziario e forense; diritto romano; teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica; Secondo anno - Indirizzo notarile: diritto delle persone e della famiglia; diritto delle successioni; diritto della proprieta', dei diritti reali e della pubblicita' immobiliare; diritto delle obbligazioni, dei contratti e dei titoli di credito; volontaria giurisdizione; diritto dell'impresa e delle societa'; diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica; diritto tributario; legislazione e deontologia notarile. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 31 luglio 2001 Il rettore: Mistretta |
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