| Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 27 luglio 2001 |  
| Riconoscimento  dell'acqua  minerale  "Ruscella",  in Modica, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                          della prevenzione  Vista  la  domanda  in data 12 giugno 2000 con la quale la societa' SI.A.M.  Sicil  acque minerali S.r.l., con sede in Ragusa, via Alcide De  Gasperi  n.  18, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale  denominata  "Ruscella"  che  sgorga  dall'omonima  sorgente nell'ambito della concessione mineraria "S. Maria Zappulla", sita nel comune  di  Modica  (Ragusa),  al  fine dell'imbottigliamento e della vendita;  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute dell'11 ottobre 2000 e del 5 luglio 2001;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:                               Art. 1.  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, come modificato dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata  "Ruscella"  che  sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della  concessione  mineraria "S. Maria Zappulla", sita nel comune di Modica (Ragusa), al fine dell'imbottigliamento e della vendita.  |  
|   |                                 Art. 2.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  comunicato  alla Commissione delle Comunita' europee.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio  per  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  5  del  decreto legislativo n. 105/1992.    Roma, 27 luglio 2001                                     p. Il direttore generale: Scriva  |  
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