Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 8 marzo 2001 |
Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base. |
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Il sottosegretario di Stato Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: Istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999: Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa , che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o dicembre 1998 Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'articolo 104 istitutivo del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base; Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 104 che prevede come il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con proprio decreto, determini i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del predetto FIRB; Tenuto conto del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2000, che, in coerenza con le relative Linee Guida (accolte dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella seduta del 25 maggio 2000 e recepite nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 giugno 2000), trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia ; Decreta: Art. 1. Criteri e modalita' procedurali 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 104, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) istituito presso il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST). |
| Art. 2. Ambito operativo 1. In attuazione dell'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il MURST interviene, attraverso le risorse del FIRB, a sostegno di attivita' di Ricerca di Base definite come attivita' che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali. |
| Art. 3. Modalita' procedurali 1. Gli specifici interventi a favore delle attivita' di cui all'articolo 2 sono realizzati secondo modalita' procedurali di carattere valutativo e negoziale. 2. Secondo modalita' procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di: a) progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale. 3. Secondo modalita' procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali; c) progetti per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7 e al comma 5 dell'articolo 8, per tutti gli interventi, il MURST concede un contributo alla spesa nella misura pari al 70% dei costi riconosciuti ammissibili. |
| Art. 4. Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base 1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle disponibilita' annuali del FIRB, ripartite con decreto del MURST in coerenza con i criteri contenuti nel Programma Nazionale per la Ricerca di cui al D.Lgs. n. 204/1998. 2. Il MURST, nel rispetto delle disposizioni seguenti, cura l'istruttoria dei progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto avvalendosi di una specifica Commissione (di seguito denominata Commissione) nominata dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 3. La Commissione di cui al precedente comma 2, per la valutazione degli aspetti di natura tecnico-scientifica delle iniziative, acquisisce il parere, con onere a carico del FIRB, di esperti, anche internazionali, all'uopo nominati dal MURST. 4. La Commissione, per gli adempimenti di propria competenza, si riunisce con cadenza almeno mensile ed e' composta da: - un componente designato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con funzioni di Presidente; - un componente designato dal CUN unitamente al relativo supplente; - un componente designato dalla CRUI unitamente al relativo supplente; - un componente designato dal Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR), unitamente al relativo supplente; - un componente designato dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) unitamente al relativo supplente; - un componente designato dall'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST) unitamente al relativo supplente; - due componenti designati dal Comitato Nazionale per l'Economia e il Lavoro (CNEL) unitamente ai relativi supplenti, in rappresentanza, rispettivamente, del mondo imprenditoriale e delle forze sociali; - un componente designato dalla IV Commissione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) unitamente al relativo supplente; - il Presidente del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e relativo supplente. 5. Nelle more della costituzione dell'AST, e sino alla relativa designazione, la competenza al riguardo e' attribuita al Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. |
| Art. 5. Soggetti ammissibili 1. Sono ammissibili a beneficiare degli interventi a favore dei progetti di cui al precedente artico-lo 3, comma 2, lettera a), e secondo le modalita' disciplinate nelle ulteriori disposizioni del presente decreto, i seguenti soggetti: a) universita', statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato; b) enti di Ricerca, di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi; c) ricercatori universitari, purche' i relativi regolamenti universitari ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e abbiano definito la disciplina per i diritti di proprieta' intellettuale; d) ricercatori e tecnologi dipendenti dagli enti di ricerca di cui al precedente punto b): per tali soggetti si osservano i principi dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999; e) altri soggetti, con personalita' giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attivita' di ricerca. 2. Con riferimento agli interventi a favore dei progetti di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e b), sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), e) del presente articolo. 3. Con riferimento agli interventi di sostegno a favore dei progetti di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera c), sono ammissibili i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), e) del presente articolo, nonche' le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnate nella promozione di attivita' di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. In tutti i casi in cui, nella realizzazione del progetto, sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, il contributo e' concesso purche': a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale; b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti; ovvero: c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese; d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale. |
| Art. 6. Progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attivita' di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale 1. Ai fini dell'ottenimento degli interventi a favore della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del presente decreto, uno o piu' dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, inoltra, al MURST, la relativa domanda redatta, in n. 4 copie, secondo lo schema pubblicato unitamente al presente decreto e del quale non costituisce parte integrante. 2. Il MURST, verificatane la regolarita', trasmette la documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento, ad uno o piu' degli esperti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, individuati sentita la Commissione di cui al comma 2 dello stesso articolo 4, per le valutazioni di natura tecnico-scientifica. 3. L'esperto, entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al MURST l'esito della propria istruttoria effettuata sulla base dei seguenti criteri: - rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti; - collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale, nonche' con studiosi di chiara fama internazionale; - risultati attesi e al relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale; - coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale della Ricerca; - eventuale previsione di inserimento di giovani competenze all'interno dei progetti con meccanismi contrattuali flessibili ed economicamente competitivi. 4. Il MURST, acquisito il parere della Commissione espresso sulla base della valutazione dell'esperto di cui al precedente comma, adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione. 5. Il decreto di concessione, completo del relativo disciplinare, definisce le specifiche modalita' di erogazione, nonche' le modalita' di monitoraggio delle attivita' realizzate e di controllo dei risultati conseguiti. 6. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: - spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto); - spese generali direttamente imputabili all'attivita' di ricerca nella misura forfetizzata del 60% del costo del personale; - spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attivita' oggetto del progetto; - spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto; - costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attivita' di ricerca; - altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attivita' di ricerca; 7. I progetti sono ammessi al finanziamento nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione al MURST che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, ne da tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per i progetti ammessi all'intervento, i relativi costi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda. 8. Il decreto di cui al precedente comma 5 puo' prevedere la concessione di una anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo, subordinata alla presentazione di idonea garanzia ove tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di relativa competenza. 9. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Essi sono, inoltre, notificati alla Commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, nonche' alla Segreteria Tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998 e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. |
| Art. 7. Progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private 1. Al fine di contribuire al potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese accrescendone la capacita' competitiva anche a livello internazionale, il MURST, previo parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, e tenuto conto delle indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca, puo' provvedere alla conclusione, con uno o piu' dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a), b), e), di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative. 2. Le iniziative di cui al comma precedente dovranno presentare carattere di multidisciplinarieta', molteplicita' di scopi applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale. 3. Gli accordi predetti sono definiti sulla base di specifiche proposte avanzate al MURST dai soggetti di cui al comma precedente. 4. Le proposte sono sottoposte alla Commissione che, avvalendosi degli esperti, esprime la propria valutazione di natura tecnico-scientifica. 5. Acquisita la valutazione della Commissione, il MURST sottoscrive l'accordo previo parere della IV Commissione del CIPE. L'accordo definisce le modalita' di realizzazione delle attivita', le modalita' di erogazione dell'agevolazione, nonche' le modalita' di controllo delle attivita' realizzate e dei risultati conseguiti. 6. L'accordo deve prevedere l'inserimento, all'interno delle strutture partecipanti e ai fini dello sviluppo delle attivita', di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, e' a totale carico del FIRB. 7. Fatto salvo quanto specificatamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 6. |
| Art. 8. Progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale 1. Ai fini, prioritariamente, dell'attuazione del Programma Nazionale della Ricerca, il MURST, con proprio decreto, e previo parere della Commissione, invita i soggetti ammissibili di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere a), b), e), a presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sulle tematiche individuate indicando i criteri per la selezione degli stessi, nonche' i relativi limiti temporali di durata e i limiti di costo. 2. La selezione dei progetti sara' effettuata sulla base dei seguenti elementi: - innovativita' della metodologia proposta; - rilevanza e/o originalita' dei risultati attesi; - potenzialita' di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali; - integrazione tra attivita' di ricerca e di alta formazione; - partenariato pubblico-privato realizzata anche attraverso l'azione di associazioni di categoria; - coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale. 3. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati. 4. Per le modalita' di selezione e gestione dei progetti si applicano le procedure indicate all'articolo 6 del presente decreto, salva l'applicazione delle disposizioni seguenti. 5. Ogni progetto deve prevedere l'inserimento, all'interno delle strutture proponenti e/o partecipanti, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, e' a totale carico del MURST. |
| Art. 9. 1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 8 marzo 2001 Il Sottosegretario di Stato: Cuffaro Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 203 |
| ----> Vedere Moduli da pag. 11 a pag. 27 <---- |
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