| Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |  
| DECRETO 8 marzo 2001 |  
| Criteri  e  modalita'  procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base. |  
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                     Il sottosegretario di Stato   Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168: Istituzione del Ministero dell'Universita'   e   della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  e successive modifiche ed integrazioni;   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.  477,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999:  Regolamento  recante  norme  concernenti  l'organizzazione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;   Vista  la  legge  15  marzo  1997, n. 59: Delega al Governo per il conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della  Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa  ,  che,  all'art.  11,  comma  1, lett. D), delega il Governo  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  diretti  a  riordinare e razionalizzare  gli  interventi  diretti  a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso;   Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 204 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1o dicembre 1998 Disposizioni per il  coordinamento,  la programmazione e la valutazione della politica nazionale  relativa  alla  ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo  11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;   Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2001)  e,  in particolare, l'articolo 104 istitutivo del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base;   Visto,  in  particolare,  il comma 3 del predetto articolo 104 che prevede come il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e  Tecnologica,  con  proprio  decreto,  determini  i  criteri  e  le modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie del predetto FIRB;   Tenuto conto del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato dal CIPE  nella  seduta  del  21  dicembre  2000, che, in coerenza con le relative  Linee  Guida (accolte dal Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica  nella seduta del 25 maggio 2000 e recepite nel  Documento  di Programmazione Economico-Finanziaria approvato dal Consiglio  dei  Ministri il 29 giugno 2000), trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;   Visto  il  decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;   Visto  il  D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: Regolamento recante norme per  la  semplificazione  dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia ;                              Decreta:                               Art. 1.                   Criteri e modalita' procedurali   1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 104, comma 3, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  i criteri e le modalita' procedurali  per  l'assegnazione  delle risorse finanziarie del Fondo per  gli  Investimenti  della  Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB)  istituito presso il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST).  |  
|   |                                 Art. 2.                          Ambito operativo   1.  In  attuazione dell'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il  MURST  interviene,  attraverso  le  risorse del FIRB, a sostegno  di attivita' di Ricerca di Base definite come attivita' che mirano  all'ampliamento  delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse   a   specifici   ed   immediati   obiettivi  industriali  o commerciali.  |  
|   |                                 Art. 3.                        Modalita' procedurali   1.  Gli  specifici  interventi  a  favore  delle  attivita' di cui all'articolo  2  sono  realizzati  secondo  modalita'  procedurali di carattere valutativo e negoziale.   2.  Secondo  modalita'  procedurali  di  carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di:   a)   progetti  autonomamente  presentati  per  lo  svolgimento  di attivita'  di  ricerca  di  base  di  alto  contenuto  scientifico  e tecnologico, anche a valenza internazionale.   3.  Secondo  modalita'  procedurali  di  carattere  negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di:   a)  progetti  di  potenziamento  delle  grandi  infrastrutture  di ricerca pubbliche o pubblico-private;   b)  progetti  strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali;   c)  progetti  per  la costituzione, il potenziamento e la messa in rete  di  centri  di  alta  qualificazione  scientifica,  pubblici  o privati, anche su scala internazionale.   4.  Fatto  salvo  quanto  previsto al comma 6 dell'articolo 7 e al comma  5  dell'articolo 8, per tutti gli interventi, il MURST concede un  contributo  alla  spesa  nella  misura  pari  al  70%  dei  costi riconosciuti ammissibili.  |  
|   |                                 Art. 4.          Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base   1.  Gli  interventi  di  sostegno  di cui al presente decreto sono realizzati  a valere sulle disponibilita' annuali del FIRB, ripartite con  decreto  del  MURST  in  coerenza  con  i  criteri contenuti nel Programma Nazionale per la Ricerca di cui al D.Lgs. n. 204/1998.   2.  Il  MURST,  nel  rispetto  delle  disposizioni  seguenti, cura l'istruttoria dei progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto avvalendosi  di  una  specifica  Commissione  (di  seguito denominata Commissione)  nominata  dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.   3. La Commissione di cui al precedente comma 2, per la valutazione degli   aspetti   di  natura  tecnico-scientifica  delle  iniziative, acquisisce  il parere, con onere a carico del FIRB, di esperti, anche internazionali, all'uopo nominati dal MURST.   4.  La  Commissione, per gli adempimenti di propria competenza, si riunisce con cadenza almeno mensile ed e' composta da:   -  un  componente  designato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con funzioni di Presidente;   -   un   componente  designato  dal  CUN  unitamente  al  relativo supplente;   -  un  componente  designato  dalla  CRUI  unitamente  al relativo supplente;   -  un componente designato dal Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR), unitamente al relativo supplente;   -  un  componente  designato  dal  Comitato  di  Indirizzo  per la Valutazione della Ricerca (CIVR) unitamente al relativo supplente;   -  un  componente  designato  dall'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST) unitamente al relativo supplente;   - due componenti designati dal Comitato Nazionale per l'Economia e il Lavoro (CNEL) unitamente ai relativi supplenti, in rappresentanza, rispettivamente, del mondo imprenditoriale e delle forze sociali;   -  un  componente  designato  dalla  IV  Commissione  del Comitato Interministeriale  per  la Programmazione Economica (CIPE) unitamente al relativo supplente;   -  il  Presidente del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e relativo supplente.   5.  Nelle  more  della costituzione dell'AST, e sino alla relativa designazione,  la  competenza  al  riguardo e' attribuita al Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.  |  
|   |                                 Art. 5.                        Soggetti ammissibili   1.  Sono  ammissibili  a beneficiare degli interventi a favore dei progetti  di  cui  al  precedente artico-lo 3, comma 2, lettera a), e secondo  le  modalita'  disciplinate nelle ulteriori disposizioni del presente decreto, i seguenti soggetti:   a)  universita',  statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;   b)  enti  di  Ricerca,  di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;   c)   ricercatori  universitari,  purche'  i  relativi  regolamenti universitari  ne  abbiano  disciplinato  la procedura autorizzativa e abbiano   definito   la   disciplina  per  i  diritti  di  proprieta' intellettuale;   d) ricercatori e tecnologi dipendenti dagli enti di ricerca di cui al  precedente  punto  b):  per tali soggetti si osservano i principi dettati  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo  n.  381 del 29 settembre 1999;   e) altri soggetti, con personalita' giuridica, pubblici o privati, che,  per  prioritarie  finalita'  statutarie,  siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attivita' di ricerca.   2. Con riferimento agli interventi a favore dei progetti di cui al precedente  articolo  3,  comma  3, lettere a) e b), sono ammissibili esclusivamente  i  soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), e) del presente articolo.   3.  Con  riferimento  agli  interventi  di  sostegno  a favore dei progetti  di  cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera c), sono ammissibili  i  soggetti  di  cui  al comma 1, lettere a), b), e) del presente  articolo, nonche' le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnate nella promozione di attivita'  di  ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.   4.  In  tutti i casi in cui, nella realizzazione del progetto, sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, il contributo e' concesso purche':   a)  sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;   b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti;   ovvero:   c)  i  soggetti  di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali  un  compenso  equivalente  al  prezzo  di  mercato per i diritti  di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;   d)  sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.  |  
|   |                                 Art. 6.        Progetti autonomamente presentati per lo svolgimento          di attivita' di ricerca di base di alto contenuto      scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale   1.  Ai  fini  dell'ottenimento  degli  interventi  a  favore della realizzazione  dei  progetti  di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a),  del  presente  decreto,  uno  o  piu'  dei  soggetti  di  cui al precedente  articolo  5,  comma  1,  inoltra,  al  MURST, la relativa domanda  redatta,  in  n.  4  copie,  secondo  lo  schema  pubblicato unitamente  al  presente  decreto  e  del quale non costituisce parte integrante.   2.   Il   MURST,   verificatane   la   regolarita',  trasmette  la documentazione,  entro 15 giorni dal ricevimento, ad uno o piu' degli esperti  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del  presente decreto, individuati  sentita  la  Commissione  di cui al comma 2 dello stesso articolo 4, per le valutazioni di natura tecnico-scientifica.   3.  L'esperto,  entro  45  giorni dalla trasmissione del progetto, invia  al  MURST  l'esito  della propria istruttoria effettuata sulla base dei seguenti criteri:   -   rilevanza   scientifica,   individuale   e/o  collettiva,  dei proponenti e dei partecipanti;   -  collegamento  delle  strutture  coinvolte  con  reti di ricerca nazionale  ed  internazionale,  nonche'  con  studiosi di chiara fama internazionale;   -  risultati attesi e al relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale;   -  coerenza  con  gli  indirizzi  del  Programma  Nazionale  della Ricerca;   -  eventuale  previsione  di  inserimento  di  giovani  competenze all'interno  dei  progetti  con meccanismi contrattuali flessibili ed economicamente competitivi.   4.  Il MURST, acquisito il parere della Commissione espresso sulla base  della  valutazione  dell'esperto  di  cui  al precedente comma, adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione.   5.  Il decreto di concessione, completo del relativo disciplinare, definisce le specifiche modalita' di erogazione, nonche' le modalita' di  monitoraggio  delle  attivita'  realizzate  e  di  controllo  dei risultati conseguiti.   6. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:   -  spese  di  personale  (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario  adibito all'attivita' di ricerca, dipendente dal soggetto proponente  e/o  in  rapporto  di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione  coordinata  e  continuativa,  ivi  inclusi dottorati, assegni  di  ricerca, e le borse di studio che prevedano attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto);   -  spese generali direttamente imputabili all'attivita' di ricerca nella misura forfetizzata del 60% del costo del personale;   -  spese  per  l'acquisizione  di  strumentazioni,  attrezzature e prodotti   software   limitatamente   alle  quote  impiegate  per  lo svolgimento dell'attivita' oggetto del progetto;   -  spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;   -  costo  dei  servizi  di  consulenza  e  simili  utilizzati  per l'attivita' di ricerca;   -  altri  costi  di  esercizio  (ad es. costo dei materiali, delle forniture   e   di   prodotti   analoghi)   direttamente   imputabili all'attivita' di ricerca;   7.   I   progetti  sono  ammessi  al  finanziamento  nel  rispetto dell'ordine  cronologico  di  presentazione  al MURST che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, ne da tempestiva comunicazione in  Gazzetta  Ufficiale.  Per  i  progetti  ammessi all'intervento, i relativi  costi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda.   8.  Il  decreto  di  cui  al  precedente comma 5 puo' prevedere la concessione  di  una  anticipazione,  fino  ad un massimo del 30% del contributo, subordinata alla presentazione di idonea garanzia ove tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di relativa competenza.   9.  Tutti  i  risultati  delle  verifiche e delle valutazioni sono raccolti  in  una  apposita  anagrafe  presso  il  MURST.  Essi sono, inoltre, notificati alla Commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, nonche' alla Segreteria Tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998 e al Comitato di indirizzo per la  valutazione  della  ricerca  (CIVR)  di  cui all'articolo 5 dello stesso decreto.  |  
|   |                                 Art. 7.        Progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture               di ricerca pubbliche o pubblico-private   1.   Al  fine  di  contribuire  al  potenziamento  del  patrimonio infrastrutturale  di  ricerca  del  Paese  accrescendone la capacita' competitiva  anche  a livello internazionale, il MURST, previo parere della  Commissione  di  cui  all'articolo  4,  comma  3, del presente decreto, e tenuto conto delle indicazioni del Programma Nazionale per la  Ricerca,  puo'  provvedere  alla  conclusione, con uno o piu' dei soggetti  di  cui  al precedente articolo 5, comma 1, lettere a), b), e), di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative.   2.  Le  iniziative  di cui al comma precedente dovranno presentare carattere    di   multidisciplinarieta',   molteplicita'   di   scopi applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale.   3.  Gli  accordi  predetti  sono definiti sulla base di specifiche proposte avanzate al MURST dai soggetti di cui al comma precedente.   4.  Le  proposte sono sottoposte alla Commissione che, avvalendosi degli   esperti,   esprime   la   propria   valutazione   di   natura tecnico-scientifica.   5.   Acquisita   la   valutazione   della  Commissione,  il  MURST sottoscrive  l'accordo  previo  parere della IV Commissione del CIPE. L'accordo definisce le modalita' di realizzazione delle attivita', le modalita'  di  erogazione  dell'agevolazione, nonche' le modalita' di controllo delle attivita' realizzate e dei risultati conseguiti.   6.  L'accordo  deve  prevedere  l'inserimento,  all'interno  delle strutture  partecipanti  e ai fini dello sviluppo delle attivita', di giovani  ricercatori  e/o  di  ricercatori  di  chiara fama a livello internazionale,  secondo  le  forme  di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, e' a totale carico del FIRB.   7.  Fatto  salvo  quanto  specificatamente  disposto  nel presente articolo,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 6.  |  
|   |                                 Art. 8.          Progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie         pervasive e multi-settoriali e per la costituzione,        il potenziamento e la messa in rete di centri di alta           qualificazione scientifica, pubblici o privati,                    anche su scala internazionale   1.   Ai  fini,  prioritariamente,  dell'attuazione  del  Programma Nazionale  della  Ricerca,  il  MURST,  con proprio decreto, e previo parere  della  Commissione,  invita  i soggetti ammissibili di cui al precedente  art.  5,  comma  1,  lettere  a),  b), e), a presentare i progetti  di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sulle tematiche individuate  indicando  i  criteri  per  la  selezione  degli stessi, nonche' i relativi limiti temporali di durata e i limiti di costo.   2.  La  selezione  dei  progetti  sara'  effettuata sulla base dei seguenti elementi:   - innovativita' della metodologia proposta;   - rilevanza e/o originalita' dei risultati attesi;   -  potenzialita'  di  promozione  e  sviluppo  di  reti di ricerca nazionali ed internazionali;   - integrazione tra attivita' di ricerca e di alta formazione;   -   partenariato   pubblico-privato  realizzata  anche  attraverso l'azione di associazioni di categoria;   -  coerenza  tra  le  competenze  e  le  esperienze scientifiche e manageriali  dei  soggetti  proponenti  e  i contenuti della proposta progettuale.   3.  La  realizzazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque favorire  la  costituzione,  il  potenziamento  e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati.   4.  Per  le  modalita'  di  selezione  e  gestione dei progetti si applicano  le procedure indicate all'articolo 6 del presente decreto, salva l'applicazione delle disposizioni seguenti.   5.  Ogni  progetto deve prevedere l'inserimento, all'interno delle strutture  proponenti e/o partecipanti, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di  legge  e  per  una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga  a  quanto  previsto  dal comma 4 dell'articolo 3, e' a totale carico del MURST.  |  
|   |                                 Art. 9.   1.  Il  presente  decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione  ed  entra  in vigore al quindicesimo giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana.   Roma, 8 marzo 2001                                 Il Sottosegretario di Stato: Cuffaro   Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001   Ufficio  di  controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 203  |  
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