Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI CUNEO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Cuneo ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille; b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale; c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari, non costituenti abitazione principale, censite nella categoria A, escluse le A/10 (uffici), usate direttamente dal contribuente e/o concesse in locazione per usi diversi dall'abitazione principale. Sono esclusi gli immobili: concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (scontano il 6,5 per mille); sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e l'alienazione di immobili (scontano il 4 per mille); gia' abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (scontano il 6 per mille). d) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. e) aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili. f) aliquota del 3 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla legge n. 431/1998. g) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato. 2) di confermare per l'anno 2001 le detrazioni di imposta gia' deliberate dal consiglio comunale con atto n. 15 del 1o febbraio 2000: a) detrazione ordinaria di L. 200.000 per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo; b) detrazione speciale di L. 300.000 per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in: a) proprieta' di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a L. 80.000.000; b) reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, se pur non esaustivamente, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., rientri nei parametri di cui al seguente prospetto:
Numero familiari conviventi |Reddito lordo complessivo 1 |Fino a L. 19.000.000 2 |Fino a L. 30.000.000 3 |Fino a L. 33.500.000 4 |Fino a L. 36.000.000 5 |Fino a L. 37.500.000 6 o piĆ¹ |Fino a L. 39.000.000
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d'acconto in caso di possesso dei requisiti prima del 30 giugno o in caso diverso entro il 20 dicembre nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti. (Omissis). |
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