Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Ascoli Piceno ha adottato il 28 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti detrazioni I.C.I. agevolate, rispetto a quella minima ordinaria di L. 200.000 prevista dalla legge, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, relativo all'anno 2000, ai sensi e con le modalita' previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni:
L. 450.000 per appartenenza alla condizione reddituale massima, pari a L. 15.860.000 annue;
L. 400.000 per appartenenza alla condizione reddituale annua massima aumentata del 20% (L. 19.032.000);
L. 350.000 per appartenenza alla terza fascia reddituale annua massima aumentata del 30% (L. 20.618.000);
e a condizione che il contribuente stesso:
a) sia dimorante e titolare del diritto di proprieta', ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unita' immobiliare, sita nel comune di Ascoli Piceno, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
A/1 abitazioni signorili;
A/7 abitazioni in villini;
A/8 abitazioni in ville;
A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;
a) non abbia la titolarita' del diritto di proprieta', ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini I.C.I., in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze cosi' come intese dall'art. 7 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;
b) abbia compiuto il sessantesimo anno di eta', entro il 31 dicembre 2000;
c) sia pensionato e non percepisca redditi di lavoro autonomo;
d) abbia presentato all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, specifica dichiarazione attestante la situazione economica e patrimoniale richiesta.
La detrazione effettiva non deve superare l'importo della imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5% dell'abitazione principale e delle suddette pertinenze.
(Omissis).
ed, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di rideterminare, le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
a) aliquota ordinaria:
b) 7 per mille;
c) aliquota diversificata:
d) 6 per mille per unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti concordati e per unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprieta', ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attivita', rispettivamente, commerciale e artigianale e a condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'ufficio tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2001, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello in distribuzione presso l'ufficio tributi del comune;
e) aliquota ridotta:
4,5 per mille soltanto per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune.
(Omissis).
 
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