IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE per la Lombardia Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1o gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: "Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1"; Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente; Vista la nota prot. n. 130923 del 31 luglio 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicita' immobiliare dell'ufficio medesimo dal 28 luglio 2001 alle ore 10 del 6 agosto 2001; Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare, essendo stato causato dal guasto degli archiviatori rotanti n. 1 e 2 e che l'archiviatore n. 1 e' stato rimesso in funzione in data 31 luglio 2001 mentre l'archiviatore n. 2 e' stato svuotato, consentendo di ripristinare l'accesso alla consultazione degli atti entro le ore 10 del 6 agosto 2001, e' dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio; Sentito l'ufficio del garante del contribuente che con nota in data 10 agosto 2001, prot. n. 250, ha confermato la suddetta circostanza; Decreta: E' accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare dell'ufficio provinciale di Mantova come segue: 1) per quanto riguarda i titoli di trascrizione dal n. 1 del 1983 al n. 5520 del 1990 e le note di iscrizione dal n. 994 del 1985 al n. 1450 del 2001 (contenuti nell'archiviatore n. 2) dal 28 luglio 2001, alle ore 10 del 6 agosto 2001; 2) per quanto riguarda le note di trascrizione dal n. 1 del 1983 al n. 5140 del 2001 (contenuti nell'archiviatore n. 1) dal 30 luglio 2001 al 31 luglio 2001. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 27 agosto 2001 Il direttore compartimentale: Ettorre |