Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 16 agosto 2001 |
Aggiornamento per limiti di concentrazione delle miscele di composti di tabella 2b in conformita' all'art. 4, comma 2, della legge n. 93/1997 di ratifica della Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993", cosi' come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, recante norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496; Vista la legge 4 aprile 1997, n. 93, art. 4, comma 2, che, ai fini delle dichiarazioni fissa i limiti delle miscele a bassa concentrazione di prodotti chimici di cui al paragrafo 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496; Vista la stessa legge 4 aprile 1997, n. 93, art. 4, comma 2, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero di aggiornare con decreto tali limiti sulla base dei parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attivita' produttive e che all'art. 27 trasferisce al Ministero delle attivita' produttive le funzioni esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero; Vista la decisione in materia presa dalla V Conferenza degli Stati parte con prot. n. C - V/DEC. 19 del 19 maggio 2000 ed in cui si definiscono i limiti delle miscele a bassa concentrazione dei prodotti di tabella 2 e di tabella 3 ai fini delle dichiarazioni; Decreta: 1. In relazione all'applicazione delle disposizioni sulle dichiarazioni periodiche relative alle miscele a bassa concentrazione contenenti prodotti chimici di tabella 2 e di tabella 3 di cui al paragrafo 5 delle Parti VII ed VIII della Convenzione ed a parziale variante di quanto disposto nell'art. 4, comma 2, della legge 4 aprile 1997, n. 93: tali dichiarazioni non sono piu' dovute per miscele a bassa concentrazione contenenti il 30% o meno di un prodotto di tabella 2B o di tabella 3; rimangono valide le disposizioni vigenti di cui alla legge 4 aprile 1997, n. 93, art. 4, comma 2, per le dichiarazioni relative a miscele a bassa concentrazione che contengono prodotti di tabella 2A e 2A* inferiori a 0,5%. 2. Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 16 agosto 2001
Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro degli affari esteri Ruggiero |
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