Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 8 giugno 2001 |
Aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n. 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'articolo 5, lettera h); Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000 e dal decreto 3 gennaio 2001 (aggiornamento e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantitA' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal D.M. 19 maggio 2000; Vista la direttiva della Commissione n. 2000/57/CE del 22 settembre 2000 che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantitA' massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente negli ortofrutticoli e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Viste le direttive della Commissione n. 2000/58/CE del 22 settembre 2000 e n. 2000/81/CE del 18 dicembre 2000 che modificano gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano, rispettivamente, le quantitA' massime dei residui di sostanze attive Kresoxim-metile e Spiroxamina, contenute nei prodotti fitosanitari, rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva 2000/82/CE della Commissione del 20 dicembre 2000 che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantitA' massime di residui di antiparassitari rispettivamente negli ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale, e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ali ortofrutticoli; Visti i decreti del Ministro della sanita' emanati successivamente al 19 maggio 2000 relativi alle revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Monolinuron (decreto del 13 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000), Pirazofos (decreto del 13 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000) e Clozolinate (decreto del 26 gennaio 2001); Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 15 novembre 2000 al 31 marzo 2001; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 2000/57/CE, n. 2000/58/CE, n. 2000/81/CE e n. 2000/82/CE con le quali l'Unione europea ha fissato nuovi limiti massimi di residui e modificato limiti giA' esistenti; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei e sui: 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000. |
| Art. 2. Limiti massimi di residui 1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001. 2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001. |
| Art. 3. Intervalli di sicurezza 1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001. |
| Art. 4. Disposizioni che permangono in vigore 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001, non modificate dal presente decreto. 2. I limiti massimi di residuo delle seguenti sostanze attive: DNOC, monolinuron e pirazofos si applicano a decorrere dal 1o luglio 2002. 3. I limiti massimi di residuo delle seguenti sostanze attive: clozolinate e tecnazene si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Il presente decreto sarA' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 8 giugno 2001 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 397 |
| ALLEGATO 1 ----> Vedere ALLEGATO 1 da Pag. 8 a Pag. 25 del S.O. <---- |
| ALLEGATO 2 ----> Vedere ALLEGATO 2 da Pag. 26 a Pag. 31 del S.O. <---- |
| ALLEGATO 3 ----> Vedere ALLEGATO 3 da Pag. 32 a Pag. 50 del S.O. <---- |
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