| Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Accordo  interprofessionale  per  la  campagna  2001  per  le  patate destinate alla trasformazione industriale |  
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    Il  giorno  3 aprile  2001,  nella  sede  del  Ministero  per  le politiche  agricole e forestali, alla presenza dei rappresentanti del Ministero stesso, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo  n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticole UNAPA  e  l'ITALPATATE da una parte e L'A.I.I.P.A. e A.N.I.C.A.V., in rappresentanza  delle  industrie  di  trasformazione  dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;    Considerando   che  nell'attuale  scenario  internazionale  della trasformazione  industriale  delle patate destinate all'alimentazione umana,  per  consentire  all'agricoltura  e all'industria italiana di portarsi  ad  un  livello  europeo  e'  di  primaria  importanza  che l'accordo   interprofessionale   si  mantenga  nella  logica  di  una programmazione poliennale.    Si conviene:      1) il  presente accordo interprofessionale rappresenta la terza annualita'  del  programma  triennale  1999/2001,  che  si propone di incrementare,  al  termine  di tale periodo, i quantitativi di patate avviate  alla  trasformazione industriale, almeno del 30% rispetto al quantitativo previsto per l'anno 1998;      2) l'obiettivo  di  trasformazione  per la presente campagna e' quantificato in 130.000 tonnellate;      3) (istituzione    di    un    fondo    nazionale    alimentato volontariamente  dalla  parte agricola finalizzato alla realizzazione di   programmi   strategici  per  il  settore  gestito  dalle  Unioni nazionali,  secondo  le indicazioni delle associazioni dei produttori aderenti);    Si conviene pertanto:      il  presente  accordo  per  la  campagna  2001  per  le  patate destinate  alla  trasformazione  industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.    Le  patate  oggetto  del  presente  accordo, sono prodotte per la trasformazione  industriale  e  non  semplicemente  compravendute, in quanto  l'industria  si  colloca  nella  fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.                               Art. 1.    La  premessa  e  gli  allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.    Le  associazioni  industriali  di categoria stipulano il presente accordo  interprofessionale  in  nome  e  per  conto delle aziende di trasformazione  ad  esse  aderenti  ed  in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.  |  
|   |                                 Art. 2.    Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra   le  associazioni  dei  produttori  riconosciute  e  le  imprese acquirenti,    contratti    di    trasformazione    per   complessive tonnellate 130.000 di patate.    La  stipula  dei  contratti avverra' con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).    I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 2001.    Qualora   dalla  verifica  della  contrattazione  risultasse  non collocata  parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di  trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati eccedenti la   ripartizione  per  associazione  di  produttori  o  quantitativi contrattati da singole associazioni inferiori a quelli assegnati, con la  mediazione  dell'Unapa  e dell'Italpatate, si dovra' provvedere a ripartire tali quantitativi gia' contrattati fra le alte associazioni dei  produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessita'  delle  industrie  acquirenti.  Le  stesse provvederanno a prorogare  i termini di contrattazione fino al 31 luglio 2001 al fine di  conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.  |  
|   |                                 Art. 3. Opzione 1    Tenuto  conto dei costi di produzione e dell'andamento di mercato dei  prodotti  trasformati, le parti contraenti possono concordare il prezzo  di  cessione delle patate al momento della contrattazione, ad un  livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 220 lire/kg per  la  fascia A, 200 lire/kg per la fascia B piu' eventuale opzione bonus e malus e 165 lire/kg per la fascia B1.    In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati. Opzione 2    Le  parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate  al  momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale.    In  questo  senso  nei  contratti  si fara' riferimento al prezzo indicativo  (di  cui  all'opzione 1)  rispetto  al quale il prezzo di mercato puo' risultare superiore od inferiore.    A  seconda  dell'andamento  di mercato, per le fasce A, B e B1 si procedera' come segue:      se  il  prezzo di mercato e' maggiore del prezzo indicativo, il 50%  della  differenza  tra  i  due  prezzi  si aggiungera' al prezzo indicativo;      se  il  prezzo di mercato e' inferiore al prezzo indicativo, il 50%  della  differenza  tra  i  due  prezzi  si diminuira' dal prezzo indicativo.    Tuttavia, considerato che i costi variabili medi per coltivare un ettaro  di  patate  si aggirano intorno ai 6 milioni di lire, con una resa media per ettaro di 400 quintali, essendo il costo di produzione medio di 150 lire/kg, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende  sotto  tale  limite  il prezzo di cessione delle patate sara' calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo  di  produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la  fascia A  non  potra'  essere  interiore  a  195  lire/kg, per la fascia B a 175 lire/kg e per la fascia B1 a 155,5 lire/kg.    Per  la  determinazione  del  prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio economico  del CEPA, di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore  ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso. Fascia C    Per   il   prodotto   non   adatto  qualitativamente  alle  fasce precedenti,   ma   idoneo   all'ottenimento   di   derivati   ad  uso alimentazione  umana  di  cui  alle  norme di qualita' della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 40/kg.    (Il  prodotto  utilizzabile con la fascia C non puo' superare 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale).  |  
|   |                                 Art. 4.    I  prezzi definiti all'art. 3 si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta.    Le   parti  potranno  convenire  in  contratto  che  la  consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.    I  pagamenti  dovranno  essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.  |  
|   |                                 Art. 5.    Per   consentire   una  corretta  determinazione  del  prezzo  da corrispondere  ai  produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2 prevista   al   precedente   articolo,   viene  conferito  l'incarico all'osservatorio  economico del CEPA (Centro di documentazione per la patata),  per  la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.  |  
|   |                                 Art. 6.    (La  parte  venditrice  e'  autorizzata  al versamento fino ad un massimo  di  lire 3  al kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa).  |  
|   |                                 Art. 7.    Nell'ambito   delle  obbligazioni  assunte  dai  contraenti,  nei termini dei calendari di consegna: la parte acquirente si impegna a:      1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato, che risponda alle  norme  di  qualita'  concordate  entro  i  termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;      2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalita' contrattuali.    La parte agricola si impegna a:      1) consegnare  tutto  il prodotto contrattato che risponda alle norme  di  qualita'  concordate  come  da  allegati 3,  4, 5, entro i termini pattuiti nel contratto.  |  
|   |                                 Art. 8.    Per  il  prodotto  oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualita' che verranno qui allegate (allegati 3, 4, 5).    Il  verificarsi  di  eventi eccezionali tali da non consentire la consegna  o  il  ritiro  del prodotto, dovranno essere comunicati nel momento  in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto piu' veloce.    Le  modalita'  e  i  tempi  di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.    Qualora  alla  data prevista, concordata secondo le modalita' del terzo  comma  del  presente  articolo,  l'acquirente non ritirasse il prodotto   contrattato,   o  il  venditore  non  consegnasse  secondo contratto,  la  parte venditrice o compratrice potra' fare verificare immediatamente  dal  collegio  arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne.    Nel  caso  che  il  collegio  arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente,  oppure  l'inadempienza della parte venditrice, alla parte  lesa  sara'  dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del  prezzo  di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato  da  acquisto "in perdita" o "in sostituzione". Per la parte acquirente   detto  importo  costituira'  prova  certa  di  pagamento anticipato a valere sul dovuto.    Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.    Ferme  restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potra'   proporre   altre   varieta'   alternative,  in  accordo  con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.  |  
|   |                                 Art. 9.    All'atto   della   partenza  dal  centro  di  raccolta  la  parte venditrice  preleva  e  certifica  un  campione rappresentativo della partita.    Il  controllo  del prodotto ricevuto verra' effettuato secondo la seguente prassi:      per  le  patate  entrate  in  stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovra' essere effettuato nel corso della stessa giornata;      per  le  patate  entrate  in  stabilimento  dopo  le ore 12, il controllo  dovra'  essere  effettuato  entro  le  ore  12  del giorno successivo.    In   caso  di  non  rispondenza  alle  specifiche  qualitative  e quantitative  previste  e  con  l'esclusione  di  una  variazione  di percentuale  dell'1%  in  piu' o in meno sulla quantita' indicata nel documento  di trasporto, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione piu' rapido, la parte venditrice sull'entita' del peso, della tara e della sostanza secca.    La  parte  venditrice  deve  comunicare  entro  4 ore  la mancata accettazione dei controlli.    Qualora  non  fosse  stato  raggiunto un accordo fra le parti, si procedera'  ad  un  ulteriore  prelievo  ed  al  controllo, presso lo stabilimento,  di  un campione in contradditorio fra le parti stesse, che  fara'  testo  per  l'esito  della  controversia  in  atto  e per l'accettazione o meno della merce.    Se  una  partita  di  prodotto  e'  contestata  e le parti non si accordano,  la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n.  88  del  1988,  entro  tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.    Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.  |  
|   |                                Art. 10.    Il  pagamento  del  prodotto  avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.    Qualora  l'acquirente  non  rispettasse i suddetti termini, sara' dovuto  al  venditore,  per  il  ritardo, un interesse pari all'1% al mese,  per  tutto  il  periodo  di  mora. Il pagamento dell'interesse avverra'   contestualmente   al  saldo  comprensivo  degli  interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.    In  fattura  andranno  evidenziate le quantita', le qualita' ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.  |  
|   |                                Art. 11.    Sono  istituiti,  obbligatoriamente,  centri  di  raccolta in cui concentrare  e  controllare  fisicamente  il prodotto da avviare alla trasformazione;  i  centri  saranno  gestiti  dalle  assodazioni  dei produttori al di fuori degli impianti industriali.    Qualora  si  tratti  di  impianti  di trasformazione direttamente gestiti  da  associazioni  o  cooperative  di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.  |  
|   |                                Art. 12.    Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere durante  l'esecuzione  dei  contratti,  le  parti,  ferme restanti le vigenti  disposizioni  di legge in materia contrattualistica, possono scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso e' formato   da   tre  membri  dei  quali  uno  e'  scelto  dalla  parte industriale,  uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di   comprovata   capacita'   professionale,   comprese   nell'elenco disponibile presso le Unioni e l'A.I.I.P.A.    Il  collegio arbitrale dovra' formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.  |  
|   |                                Art. 13.    Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di  industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui  hanno  dato  delega  per  la  firma,  la  somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.    Un   pari   importo   verra'   corrisposto   dalle  industrie  di trasformazione,   per   lo   stesso  motivo,  alle  associazioni  dei produttori con cui hanno stipulato contratti.    La  suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all'art. 3.  |  
|   |                                Art. 14.    Il  presente  accordo  e'  depositato  a  cura  delle  unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole e forestali,   nonche'   presso   gli   assessorati  all'agricoltura  e all'industria delle regioni interessate.    I  contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei  venditori,  entro  quindici  giorni  dalla  stipula,  presso gli assessorati  all'agricoltura  delle  regioni  interessate,  presso il MIPAF,  l'AGEA e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti.    Inoltre,  saranno  inviati  all'Unione  nazionale  a cui aderisce l'Associazione di produttori venditrice.  |  
|   |                                                             Allegato 1    Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad UNAPA:      Asso.Pa (Bologna);      As.Pro.Pat. (Alessandria);      Asso.Patata (Napoli);      La Sila (Cosenza);      A.P.P.A. (Verona);      A.M.P.P. (L'Aquila);      A.P.P.A.L. (Viterbo);      A.L.Pro.Pat. (Milano);      Asso.Na.Pa. (Napoli).    Associazione tra produttori di patate della provincia di Bari.    Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad Italpatate:      A.P.P.E. (Bologna);      A.A.P.P. (Salerno);      A.P.C. (Napoli);      A.P.P. Centro Italia (Viterbo);      Regina (Caserta);      Silanpatate (Cosenza);      A.P.A.M. (Campobasso);      A.R.P.A.S. (Sardegna);    Elenco  delle  associazioni,  riconosciute  e momentaneamente non aderenti ad unioni nazionali:      Fucentina (L'Aquila).    Elenco delle associazioni riconosciuta entro il 31 maggio 2001.  |  
|   |                                                             Allegato 2    Elenco industrie di trasformazione (Provvisorio):      CPC S.p.a.;      Pai S.p.a.;      San Carlo;      Comal;      Covalpa      San Luis;      Palaia;      IPAS;      Pizzoli;      SCAC;      Rolli S.p.a.;      Tomassi;      Sagit S.p.a.;      Ica F;      Mia F;      Dorita;      Pata S.r.l.;      Amica C;      Pandal F;      Gemma;      COPOP;      Solemilia;      Pesclaudio;      Conserviera;      Nestle' S.p.a.;      Conar;      Terrantica;      La Doria;      Sacpo;      Di Vita;      INPAT;      Pecos;      Conagricap;      Cotrapa;      Snacks & Snacks;  |  
|   |                               Allegato 3                         CONTRATTO DI FORMAZIONE PATATE CAMPAGNA 2001 Data    N. contratto........................ codice ..................... ditta .......................... tra il ....... legale .............. rappresentante dell'associazione ............ con sede amministrativa in .................................... tel. ....................... partita IVA .................. aderente all'Unione nazionale ......., produttore-venditore da una parte e la ditta .............. con sede sociale in .......................................... e stabilimento in ............ via .............. n. .......... tel. .............. partita  IVA....,  che  dichiara  di  essere associata o di designare l'associazione  di  categoria  ....  ....  acquirente  dall'altra, si conviene quanto segue:                               Art. 1.    L'associazione  si  impegna  a consegnare per la campagna 2000/01 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.    Tonn. .... patate di cui alla fascia A all. n. ....    Tonn. .... patate di cui alla fascia B all. n. ....    Tonn. .... patate di cui alla fascia B1 all. n. ....    Tonn. .... patate di cui alla fascia C all. n. ....    Il   prodotto  consegnato  dovra'  corrispondere  alle  norme  di qualita'  prescritte  per  le  patate  destinate  alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne: ....    L'industria di trasformazione assume l'obbligo:    a) di  ritirare  tutti  i  quantitativi  di  prodotto oggetto del presente  contratto,  conformi alla normativa di qualita' di cui agli allegati 4, 5 e 6;    b) di ritirare il prodotto entro le date convenute: .... ....                               Art. 2.    L'associazione  di  produttori  venditrice dovra' collaborare con l'industria  acquirente,  al  fine  di  arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.    Dovranno   essere   messi  a  disposizione  dell'acquirente  dati riguardanti  localita',  numero di  ettari  investiti  per  varieta', relativi  alle  patate  oggetto  del presente contratto e l'industria sara'  autorizzata  a  visitare  per  mezzo  dei  suoi tecnici, ed in accordo  con  l'associazione  di  produttori venditrice, in qualsiasi momento,   le  colture  ed  a  controllarne  lo  stato  vegetativo  e sanitario.                               Art. 3.    Il prezzo viene concordato come segue: ....    Il  prezzo  di cui sopra e' convenuto per il prodotto reso.... su camion,  rinfusa,  al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualita' allegate all'accordo.                               Art. 4.    La  parte  venditrice  si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie  fidejussorie  o  fissare come forma di pagamento quella del bonifico  bancario  irrevocabile,  con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano   elementi  probanti  (contratti  o  accordi  effettivamente sottascritti   dalle   parti)   che   dimostrino   una  loro  passata inosservanza  anche  parziale  dei pagamenti previsti dalle modalita' contrattuali.                               Art. 5.    Modalita' di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.                               Art. 6.    Condizioni particolari aggiuntive: ....    Le  parti  concordano  che  il mancato pagamento dei servizi resi comporta  la  lesione  del  prezzo  contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite  dall'accordo  interprofessionale  per le patate, stipulato presso  il MIPAF il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal  codice civile, nonche' quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.                               Art. 7.    Il  presente  contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sara'   valido   soltanto   al   momento   della  firma  dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.
        p. l'Associazione ............                                         p. l'Industria .............  |  
|   |                                                             Allegato 4              NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA    Fascia A    Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.    Destinazione: trasformazione-industrile per l'alimentazione umana (chips).    Varieta':  quelle  concordate  fra  le  parti  e  provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varieta'. Caratteristiche organolettiche. Gusto e odore tipici delle varieta' concordate. Caratteristiche chimico-fisiche:    Residuo secco: minimo 21% con oscillazione di piu' o meno 0,5%.    Per  ogni  decimo  di  punto  in piu' oltre il 21,5% e fino ad un massimo  di  23,5%  (23% fino al 30/06): + L. 2/Kg per ogni decimo di punto.    Per  partire con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.    Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape). Caratteristiche fisiche.    Limiti di accettabilita':      a) patate con calibro diverso dal convenuto: 5% in peso;      b) lesioni meccaniche non piu' profonde di 3 mm 3% in peso;      c) patate  con  macchie  sottocutanee  che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondita': 5% in peso;      d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non piu' profonde di 3 mm: 2% in peso;      e)   scabbia  superficiale  estesa  a  piu'  di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;      f) tuberi con guasto: 2% in peso;      g) i  tuberi  debbono  essere  asciutti in superficie, privi di incrostazioni  terrose,  esenti  da  odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;      h) debbono  essere  rispettate  le norme fitosanitarie previste dalla legge;      i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.    La  sommatoria  delle  tolleranze  di  cui  sopra non deve essere superiore  all'8%  in  peso  per  ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).    Il  prodotto  che  presenta  incrostazioni  terrose,  tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.    In  via  sperimentale,  per  la campagna 2000, a cura delle AP si procedera'   alla   verifica  del  calore  attraverso  una  prova  di friggitura,  dal  numero  dei  tuberi  per  kg intendendo accettabili valori  da  7  a  9.  Inoltre  si procedera', di comune accordo, alla sperimentazione di nuove varieta' adattate alla fascia A.  |  
|   |                                                             Allegato 5              NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA    Fascia B    Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.    Destinazione:   trasformazione  industriale  per  l'alimentazione umana.    Varieta':  quelle  concordate  fra  le  parti  e  provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varieta'. Caratteristiche organoletiche. Gusto e odore tipici delle varieta' concordate. Caratteristiche chimico-fisiche.    Residuo  secco:  minimo di 20% con oscillazioni di piu' o meno di 1,0%  dall'inizio  dei  ritiro al 30/06 il residuo secco minimo e' di 19,5% piu' o meno 1,0%.    Per  ogni decimo di punto in piu', oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/06)  e  fino  ad  un  massimo  del  22%  (21,5%  fino al 30/06): + L. 0,5/Kg per ogni decimo di punto.    In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si puo'  accettare  anche  un  residuo  secco  minimo  pari  a  20%  con oscillazioni in meno di 1,5%.    Per  partite  con  sostanza secca inferiore o superiori ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.    Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape). Caratteristiche fisiche.    Limiti di accettabilita':      a) lesioni meccaniche non piu' profonde di 3 mm: 3% in peso;      b) patate  con  macchie  sottocutanee  che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondita': 5% in peso;      c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non piu' profonde di 3 mm: 2% in peso;      d) scabbia  superficiale  estesa  a  piu'  di  un  quarto della superficie del tubero: 3% in peso;      e) tuberi con guasto: 2% in peso;      f) i  tuberi  debbono  essere  asciutti in superficie, privi di incrostazioni  terrose,  esenti  da  odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;      g) debbono  essere  rispettate  le norme fitosanitarie previste dalla legge;      h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.    La  sommatoria  delle  tolleranze  di  cui  sopra non deve essere superiore  all'8%  in  peso  per  ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).    In  alternativa  a  quanto  stabilito  nei  punti da a) ad e), e' possibile valutare le partite secondo le seguenti modalita'.    Su  un  campione  di  100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.    Sono previsti i seguenti bonus e malus:      da  00  a  10  tuberi  con  qualsiasi  macchia bonus di L. + 25 per Kg;      da  11  a  20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 15 per Kg;      da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 5 per Kg;      da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;      da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. - 5 per Kg;      da  36  a  40 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. - 10 per Kg;      oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non e' accettabile.    Inoltre  puo' essere concordato di pagare il prodotto in funzione del  numero  dei  tuberi  presenti in un campione di 10 Kg secondo la seguente tabella:      da 44 a 49 tuberi bonus di L. + 25 per Kg;      da 50 a 55 tuberi bonus di L. + 20 per Kg;      da 56 a 60 tuberi bonus di L. + 10 per Kg;      da 61 a 66 tuberi prezzo base;      da 67 a 71 tuberi malus di L. - 5 per Kg;      da 72 a 77 tuberi malus di L. - 10 per Kg.    Per  partire  con  oltre  77  tuberi e' previsto l'accordo tra le parti.    Il  prodotto  che  presenta  incrostazioni  terrose,  tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.    Il  metodo  da  seguire  per  la  valutazione delle partite sara' definito al momento della contrattazione.  |  
|   |                                                             Allegato 6              NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA    Fascia C.    Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:      1) della  stessa  varieta'  e provenienza, se consegnato sfuso; con  l'indicazione  della varieta' e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;      2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonche' di lesioni profonde;      3)  con  assenza  di  materiali  estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);      4)  con residuo secco minimo del 19% piu' o meno 0,5% accertato con  metodo idrometico. Per partire con valori inferiori si rimanda a possibili  eventuali  accordi  fra  acquirente  e  venditore, tenendo presente  che  un  punto  di  sostanza  secca  corrisponde mediamente all'8/10% di peso;      5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la  norma. I limiti di accettabilita' dei punti 1), 2), 3) sono cosi' stabiliti:        tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;        tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;        materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.    La  sommatoria  delle  tolleranze  di  cui  sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita.    La franchigia totale e' fissata al 3%.
                 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE             DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATA 2001
      Il  giorno  3 aprile  2001  presso  il  Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  le Unioni nazionali dei produttori di patate UNAPA  e  ITALPATATE,  le associazioni di categoria degli industriali (AIIPA)   e   ANICAV   con  la  partecipazione  delle  organizzazioni professionali  Coldiretti,  CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo   interprofessionale   per   le   patate   destinate   alla trasformazione  industriale  per  la  campagna  2001  nel quale viene fissato  un  obiettivo  di  trasformazione di 130.000 tonnellate, nei limiti  delle  quantita'  ripartite  dalle  Unioni  nazionali  tra le Associazioni produttori aderenti.    In  ordine  a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle  azioni  previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture,  alla  razionalizzazione  della  fase commerciale, al miglioramento  tra  fase produttiva ed industriale nonche' azioni per il    potenziamento   dell'associazionismo,   l'AGEA   corrispondera' direttamente:      1) alle associazioni dei produttori agricoli:        a) la  somma di lire 39/Kg per le associazioni dei produttori situate  nel  nord  Italia  e  di  lire 45/Kg per le associazioni dei produttori  situate  nel  centro-sud  Italia  al  fine  di  garantire l'applicazione  dell'accordo  per  i  quantitativi  sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un' assistenza diretta alla produzione.        b) la somma di lire 17/Kg come sostegno ai centri di raccolta e   sosta   temporanea   del   prodotto   in  attesa  della  consegna all'industria.    Per  ciascuno  degli  interventi  di  cui alle lettere a) e b) le associazioni  dei  produttori  riconosciute  presenteranno  all'esame dell'AGEA un programma operativo.      2) alle Unioni:        a) la  somma di lire 6/Kg per l'attivita' di contrattazione e di   coordinamento   dell'accordo  interprofessionale  relativo  alla cessione di patate alle industrie di trasformazione.        b) la somma di lire 4/Kg per l'attivita' di certificazione di conformita'  all'accordo  nazionale  dei  contratti  stipulati tra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.    Tale  attivita'  verra'  effettuata  dalle  Unioni nazionali alle quali le singole associazioni aderiscono        c) la  somma  di lire 3/Kg per la gestione delle attivita' di sperimentazione   e   moltiplicazione   di  varieta'  specifiche  per l'industria di trasformazione.    Per  gli  interventi  di  cui  al  punto  2), le Unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori presenteranno all'AGEA un  programma  operativo  congiunto,  di  intesa  con il MIPAF per le azioni di cui al punto 2, lettera c).      3) al Fondo comune delle due Unioni:        La   somma  di  lire  1  al  kg  per  finanziare  l'attivita' dell'osservatorio  economico  del  centro  di  documentazione  per la patata (CEPA) prevista all'art. 5 dell'accordo interprofessionale.  |  
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