Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI SALERNO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Salerno ha adottato il 13 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). (Omissis). 1. (Omissis) la deliberazione di giunta comunale n. 1642 del 6 dicembre e' modificata ed integrata nel senso che, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. sono fissate nelle misure percentuali cosi' come di seguito indicate: a) aliquota ridotta del 6,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze, ovvero alle unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche; b) aliquota ridotta del 6,5 per mille, per i fabbricati ricompresi nelle seguenti categorie catastali: A2 - abitazioni di tipo civile; A3 - abitazioni di tipo economico; A4 - abitazioni di tipo popolare; A5 - abitazioni di tipo ultra popolare; A6 - abitazioni di tipo rurale. Concessi in locazione con contratti stipulati in conformita' a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998; c) confermare l'aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b); 2. Stabilire che, limitatamente all'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione prevista viene fissata anche per l'anno 2001 in L. 200.000. 3. Stabilire che, relativamente all'aliquota ridotta del 6,5 per mille di cui al precedente punto 1), lettera b), i soggetti interessanti dovranno presentare al comune di Salerno - servizio I.C.I. - nei termini di scadenza previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione I.C.I., una specifica istanza/dichiarazione. Da tale istanza/dichiarazione dovranno potersi individuare tutti i dati necessari, ovvero quelli catastali e quelli identificativi del contratto di locazione stipulato, ivi compresi quelli relativi alla registrazione dello stesso. Tale aliquota sara' applicata, per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si e' protratta l'efficacia dei singoli contratti di locazione in questione. A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del contratto si e' protratta per almeno quindici giorni e' computato per intero. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 6 dicembre 2000 gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 72, prima colonna. |
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