| Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |  
| DECRETO 6 giugno 2001 |  
| Promozione delle societa' di trasformazione urbana. |  
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                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  Visto  l'art.  17,  comma  59,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita' amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e controllo, che dispone  che  le  citta'  metropolitane  e  i  comuni,  anche  con la partecipazione  della  provincia  e della regione, possono costituire societa'  per  azioni  per  progettare  e  realizzare  interventi  di trasformazione  urbana,  in  attuazione  degli  strumenti urbanistici vigenti;  Visto  l'art.  120  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, che riproduce il dettato dell'art. 17, comma 59, della legge n. 127/1997;  Vista  la circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 622/segr. dell'11 dicembre  2000,  esplicativa  dell'art.  120  suddetto che al punto 3.1 precisa che la procedura di istituzione della societa' deve essere  caratterizzata  da  una  approfondita  fase  preliminare  che comprenda, tra l'altro, la redazione di uno studio di prefattibilita' che  contenga  l'approfondimento  della  realizzazione  tecnica degli interventi     di     trasformazione    e    della    percorribilita' economico-finanziaria del programma;  Visto  il  comma  1 dell'art. 7 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che  dispone  che  il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  al  fine di promuovere  la costituzione da parte dei comuni delle societa' di cui all'art.  17,  comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al   finanziamento   degli  studi  di  fattibilita',  delle  indagini conoscitive   necessarie  all'approfondimento  della  realizzabilita' economica,  amministrativa,  finanziaria  e  tecnica delle ipotesi di trasformazione  deliberate dal consiglio comunale nonche' degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica;  Visto  il  comma  2  dell'art.  7 suddetto, secondo cui costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la   previsione,  all'interno  delle  trasformazioni  ipotizzate,  di interventi,  in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del  programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica;  Visto  il  comma  3  dello  stesso art. 7, che per il finanziamento delle  attivita'  di  cui al comma 1, autorizza la spesa di lire 13,2 miliardi  per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2  miliardi  per  l'anno  2002,  da  iscrivere nello stato di previsione  del Ministero dei lavori pubblici e che al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;  Visto  il  comma  4  dell'art.  7,  che dispone che con decreto del Ministro   dei   lavori  pubblici  sono  stabilite  le  modalita'  di presentazione  delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Al  fine  di  promuovere  la costituzione da parte dei comuni e delle   citta'  metropolitane,  anche  con  la  partecipazione  della provincia e della regione, delle societa' di trasformazione urbana di cui  all'art.  120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disponibilita'  finanziarie previste all'art. 7, comma 3, della legge 8 febbraio  2001,  n.  21, pari a lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, lire 15,2  miliardi  per  l'anno 2001 e lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, sono destinate - con priorita' per le ipotesi di trasformazione che  prevedano  al  loro  interno  interventi  destinati all'edilizia residenziale  pubblica,  in  misura  non inferiore al dieci per cento delle  risorse  finanziarie  pubbliche  e  private  necessarie per la completa   attuazione   del   programma   di   trasformazione   -  al finanziamento   degli   studi   di   fattibilita'  e  delle  indagini conoscitive   necessarie  all'approfondimento  della  realizzabilita' economico-finanziaria,  amministrativa  e  tecnica  delle  ipotesi di trasformazione  nonche'  agli  oneri  occorrenti  alla  progettazione urbanistica.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Entro  sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dei lavori   pubblici   nomina   la   commissione   per   la  valutazione dell'ammissibilita',   della   congruenza  e  della  validita'  delle proposte  di  costituzione  di  societa' di trasformazione urbana, al fine dell'attribuzione del finanziamento.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  E'  approvato  il bando di gara relativo al finanziamento degli studi  di fattibilita', delle indagini conoscitive e di progettazione urbanistica  di  cui  all'art. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Il  presente  decreto  e l'allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 6 giugno 2001                                                    Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 68  |  
|   |                                                         Bando allegato                               Art. 1.                              Finalita'    1.  Il  finanziamento degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive,   nonche'  degli  oneri  occorrenti  alla  progettazione urbanistica e' finalizzato a promuovere la costituzione, da parte dei comuni  e  delle  citta'  metropolitane,  anche con la partecipazione della  provincia  e  della  regione, delle societa' di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.                               Art. 2.                     Disponibilita' finanziarie    1.   Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1  le  disponibilita' finanziarie  previste  all'art.  7,  comma  3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinate in misura pari a:      lire 20,8 miliardi per la prima selezione di cui all'art. 4;      lire 20,8  miliardi,  oltre  eventuali  residui, per la seconda selezione di cui all'art. 4.                               Art. 3.                         Soggetti proponenti    1.  Possono  presentare  richiesta di finanziamento i comuni e le citta'   metropolitane  che  abbiano  manifestato  l'intenzione,  con delibera  dell'organo  competente, di procedere ad una trasformazione del  proprio  territorio  mediante la costituzione di una societa' di trasformazione  urbana  di  cui  all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed a tal fine abbiano deliberato l'attuazione di studi di fattibilita' o di indagini conoscitive o di progettazione urbanistica,    con    riferimento    ad    uno    specifico   ambito urbanistico-territoriale.                               Art. 4.        Modalita' di presentazione e selezione delle domande    1.  Al  fine  dell'accesso al finanziamento, vengono promosse due distinte selezioni a distanza di sei mesi l'una dall'altra.    2.  Per  la  prima  selezione  i  comuni  trasmettono,  entro  il 31 ottobre  2001,  le  richieste  di  finanziamento  al Ministero dei lavori   pubblici   -   Direzione   generale   delle  aree  urbane  e dell'edilizia  residenziale,  corredate  dalle delibere del consiglio comunale aventi ad oggetto l'attuazione di studi di fattibilita' o di indagini  conoscitive o di progettazione urbanistica, con riferimento ad  uno  specifico  ambito  di  intervento,  nonche' da una relazione indicante:      a) la  stima del costo dell'oggetto del finanziamento, che puo' essere  costituito  da studi di fattibilita', da indagini conoscitive necessarie       all'approfondimento       della      realizzabilita' economico-finanziaria,  amministrativa  e  tecnica  delle  ipotesi di trasformazione,  nonche'  dagli  oneri  occorrenti alla progettazione urbanistica;      b) l'eventuale  presenza  di  interventi destinati all'edilizia residenziale pubblica, comprensiva della quota di risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;      c) l'ambito di intervento;      d) gli eventuali partner pubblici;      e) le risorse comunali che si intendono impegnare;      f) il  cronoprogramma  corredato  da  una  scansione delle fasi amministrative e gestionali per la realizzazione dell'intervento;      g) i    costi    preventivati    dell'intera    operazione   di trasformazione urbana;      h) le   caratteristiche   e  la  rilevanza,  all'interno  della societa', degli eventuali partner privati.    3.  Per  la  seconda  selezione  i  comuni  trasmettono  entro il 30 aprile  2002 le richieste di finanziamento al Ministero dei lavori pubblici  -  Direzione  generale  delle  aree  urbane e dell'edilizia residenziale, con le stesse modalita' di cui al comma precedente.                               Art. 5.                              Procedure    1.  La  commissione,  di  cui  all'art.  2  del  decreto,  valuta l'ammissibilita'  e  la  congruenza  delle  richieste  presentate dai comuni e dalle citta' metropolitane. Le richieste sono ammissibili se presentate  nei  termini  e con le modalita' indicate dall'art. 4. La congruenza   delle  richieste  viene  valutata  anche  in  base  alla conformita' delle stesse ai criteri ed alle priorita' contenute nella circolare   del   Ministro   dei   lavori   pubblici   n.   622/segr. dell'11 dicembre 2000.    2.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  scadenza dei termini di presentazione  delle proposte, la commissione formula una graduatoria di  quelle  ritenute ammissibili e congruenti, attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:      a) rilevanza urbanistica delle aree interessate dall'intervento di trasformazione, fino ad un massimo di punti 30;      b) rilevanza  economica dell'operazione di trasformazione, fino ad un massimo di punti 25;      c) presenza di aree dismesse, fino ad un massimo di punti 15;      d) presenza  di  eventuali  partner  pubblici  e di istituti di credito, fino ad un massimo di punti 15;      e) entita'  degli  investimenti  privati  in relazione a quelli pubblici, fino ad un massimo di punti 15.    3.  Sono ammesse a finanziamento soltanto le richieste alle quali siano stati attribuiti almeno 40 punti.    4.  La  presenza, all'interno delle ipotesi di trasformazione, di interventi  destinati all'edilizia residenziale pubblica, per i quali le  risorse  finanziarie  risultino  non inferiori al dieci per cento delle  risorse  finanziarie  pubbliche  e  private  necessarie per la completa  attuazione  del  programma  di  trasformazione, costituisce elemento prioritario di ammissione al finanziamento.    5.  Con  decreto del Ministro dei lavori pubblici e' approvata la graduatoria delle richieste ammesse al finanziamento. Successivamente alla  registrazione  da  parte degli organi di controllo, il suddetto decreto  e'  affisso  in  copia  conforme per trenta giorni presso il Ministero dei lavori pubblici.    6.  Entro  trenta giorni dalla scadenza del termine di affissione del  decreto,  il  Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle  aree urbane e dell'edilizia residenziale, stipula con i comuni e  le  citta'  metropolitane  le  convenzioni  al  fine di regolare i rapporti  tra  le parti e, in particolare, le modalita' di erogazione dei finanziamenti, in base ai seguenti criteri:      venti per cento del contributo alla stipula della convenzione;      ottanta  per  cento  del  contributo  alla  trasmissione  della delibera di approvazione dello studio di fattibilita', delle indagini conoscitive o della progettazione compiuti.                               Art. 6.             Dimensionamento del contributo dello Stato    1.  Il contributo dello Stato e' pari al settantacinque per cento del  costo  degli  studi di fattibilita', delle indagini conoscitive, nonche'  degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica per il quale  si  e'  chiesto  il finanziamento e, comunque, non puo' essere superiore a settecentocinquanta milioni di lire.  |  
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