| Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 7 agosto 2001 |  
| Disposizioni  ai  fini  del  corretto  adempimento ai contenuti della delibera  n.  10/00/CIR da parte di Telecom Italia. (Deliberazione n. 18/01/CIR). |  
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           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi  delle  telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 ed 8, e l'art. 5;  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di fornitura di una rete aperta (ONP)";  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  europea  98/195/CE dell'8 gennaio  1998,  concernente  "L'interconnessione in un mercato delle  telecomunicazioni  liberalizzato  (parte  1  -  fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  europea  98/322/CE dell'8 aprile  1998,  concernente  "L'interconnessione  in un mercato delle   telecomunicazioni   liberalizzato   (parte  2  -  separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;  Vista   la  raccomandazione  della  Commissione  C(1999)  3863  del 24 novembre     1999,     concernente    "Fissazione    dei    prezzi d'interconnessione  per  le  linee  affittate  in  un  mercato  delle telecomunicazioni liberalizzato";  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,   recante "Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;  Vista  la  propria delibera n. 1/CIR/98, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di  Telecom  Italia  del  24 luglio  1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998;  Vista  la  propria  delibera  n.  1/CIR/99, concernente "Disciplina della  numerazione  nel  settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  193  del 18 agosto 1999, e successive modifiche;  Vista  la propria delibera n. 197/99, relativa alla "Determinazione degli   organismi  di  telecomunicazioni  aventi  notevole  forza  di mercato";  Vista  la  propria  delibera  n.  3/CIR/99,  recante "Regole per la fornitura  della  Carrier  Selection  Equal  Access  in  modalita' di preselezione   (Carrier  Preselection)",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;  Vista  la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service  Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;  Vista  la  propria  delibera  n.  1/00/CIR,  recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di  Telecom  Italia  del  luglio  1999",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;  Vista  la  propria  delibera  n.  3/00/CIR,  recante  "Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999  di  Telecom  Italia.  Servizi  di  interconnessione finalizzati all'offerta  delle  prestazioni  di Carrier Preselection e di Service Provider Portability";  Vista  la propria delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita'  relative  alla prestazione di Carrier Preselection (CPS) e sui  contenuti  degli  accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;  Vista  la  propria  delibera n. 5/00/CIR, recante "Monitoraggio del processo  di  implementazione  dei  servizi di accesso disaggregato a livello   di   rete   locale,   portabilita'  del  numero  e  Carrier Preselection";  Vista   la   propria   delibera  n.  6/00/CIR,  recante  "Piano  di numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina attuativa",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;  Vista  la propria delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita'  relative  alla prestazione di Service Provider Portability (SPP)  e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;  Vista  la  propria  delibera  n.  10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di  Telecom  Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;  Vista  l'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di Telecom Italia  per  l'anno  2000,  formulata  in data 23 novembre e 9 aprile 2001, in adempimento alla delibera n. 10/00/CIR;  Vista   la   nota  dell'Autorita'  del  29 maggio  2001,  prot.  n. 530/01/RM,  indirizzata a Telecom Italia, concernente gli esiti della valutazione   della  sopra  citata  offerta  di  interconnessione  di riferimento;  Sentita  la societa' Telecom Italia nell'ambito delle audizioni del 19 giugno   e  30 luglio  2001  e  tenuto  conto  delle  osservazioni formulate e dei documenti presentati dalla stessa Societa';  Visti gli atti del procedimento;  Considerato quanto segue: 1. Iter istruttorio.  In  data  23 novembre  2000,  a  seguito  e in adempimento a quanto disposto  dalla  delibera  n. 10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato una  nuova  versione  dell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2000.  L'Autorita'  ha  provveduto ad un'analisi della nuova offerta ed ha conseguentemente  indicato  a  Telecom Italia alcuni temi rispetto ai quali  il  nuovo  testo  dell'offerta  non  e'  risultato  pienamente allineato alle disposizioni della citata delibera.  L'approfondimento   relativo   alle   numerose   tematiche  aperte, effettuato dagli uffici istruttori, anche attraverso un confronto con Telecom   Italia,   ha  condotto  alla  individuazione  di  soluzioni applicative per alcune di tali tematiche.  In data 9 aprile 2001 Telecom Italia ha proposto una nuova versione dell'offerta  di  riferimento;  gli  uffici istruttori dell'Autorita' hanno, peraltro, continuato a registrare un non completo allineamento della nuova versione al quadro normativo vigente.  L'Autorita'   ha,   pertanto,   deciso  di  avviare  una  specifica istruttoria  finalizzata  a  determinare  i contenuti dell'offerta di riferimento  per  gli aspetti di seguito elencati, in quanto ritenuti non conformi alle disposizioni regolamentari:    a) condizioni  economiche  per  la fornitura delle prestazioni di fatturazione  e  rischio  d'insolvenza  per  l'accesso  da  parte  di abbonati  di  Telecom  Italia  a numerazioni non geografiche di altri operatori (art. 2, delibera n. 10/00/CIR);    b) condizioni  economiche  per l'offerta del servizio di circuiti parziali (art. 5, delibera n. 10/00/CIR);    c) contenuti  del  Service level agreement relativo ai servizi di Carrier  Preselection e Number Portability (delibere n. 4/00/CIR e n. 7/00/CIR). 2. Condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di   insolvenza  per  l'accesso  di  abbonati  di  Telecom  Italia  a numerazioni non geografiche di altri operatori.  L'art.   2   della  delibera  n.  10/00/CIR  dispone  l'inserimento all'interno  dell'offerta  di  interconnessione  di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso da   parte  di  abbonati  di  Telecom  Italia  alle  numerazioni  non geografiche  assegnate ad altro operatore, ivi comprese le condizioni economiche per le attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza.  Telecom  Italia  ha  omesso  di  includere, nelle due pubblicazioni dell'offerta  sopra  richiamate,  le condizioni economiche relative a tali  prestazioni,  provvedendo  a  definire  tali condizioni su base commerciale e a pubblicarle in un allegato a parte.  La  soluzione applicativa proposta da Telecom Italia non risulta in linea  con  le  vigenti  disposizioni:  in  primo luogo, l'inclusione nell'offerta  di  condizioni economiche per la fatturazione e rischio d'insolvenza  per  l'accesso  a  numerazioni non geografiche di altri operatori  e  la  conseguente  applicazione  del regime regolamentare connesso  (in  particolare,  degli  obblighi di non discriminazione e orientamento ai costi) sono specificamente previste dalla delibera n. 10/00/CIR.  Sotto   un  profilo  sostanziale,  la  mancata  applicazione  della richiamata disciplina si risolve, d'altro canto, nella definizione di valori  economici  tali  da non consentire lo sviluppo concorrenziale del  mercato  dei  servizi non geografici; l'analisi delle condizioni economiche   proposte   da   Telecom   Italia  per  le  attivita'  di fatturazione e rischio d'insolvenza, effettuata anche alla luce delle condizioni  che  Telecom  Italia  pratica  alla propria clientela per servizi  analoghi,  evidenzia  che  tali  condizioni costituiscono un ostacolo alla sostenibilita' di offerte concorrenziali da parte degli operatori  interconnessi;  in  particolare  si  rileva che tali costi raggiungono  anche  il  30%  del  prezzo  praticato dall'operatore al cliente   finale   (a   cui   vanno   aggiunti   i  costi  sopportati dall'operatore per la fornitura del proprio servizio).  L'Autorita'  ha  chiesto  in  piu'  occasioni  a  Telecom Italia di produrre  evidenza  dei  costi  sottesi  alle  condizioni  economiche proposte  per  l'offerta  di tali servizi. Telecom Italia non ha reso disponibili   i   dati  richiesti,  ritenendo  che  le  attivita'  di fatturazione   e   rischio  d'insolvenza  non  rientrino  nel  regime regolamentare definito per i servizi d'interconnessione.  Al  fine  di  pervenire  alla  definizione  di  un valore economico riferito a tali servizi, l'Autorita' ha ritenuto, pertanto, opportuno procedere   ad   un'analisi  comparata  delle  condizioni  economiche praticate  nei  principali  Paesi  europei  per  la  fornitura  delle prestazioni  in  parola. Tale analisi ha evidenziato che, pur tenendo in  considerazione le differenti articolazioni dei prezzi dei servizi finali,  nonche'  i  differenti  modelli  regolamentari  e di pricing applicati  nei  vari  Paesi  alla  fornitura  di tali prestazioni, la remunerazione  dei servizi di fatturazione e rischio di insolvenza e' quantificabile,  sulla  base di una valutazione della migliore prassi corrente   a   livello  europeo,  in  un  valore  medio  pari  al  7% complessivo,   ossia   remunerativo  di  entrambe  le  attivita',  da calcolare sul prezzo praticato dall'operatore al cliente finale; tale valore   risulta  significativamente  inferiore  rispetto  ai  valori richiesti da Telecom Italia.  E'  appena il caso di precisare che la definizione dei valori sulla base  della  migliore  prassi  corrente  registrata a livello europeo assume  un  carattere  transitorio;  infatti,  l'applicazione di tale criterio  consegue  all'esigenza  di  pervenire  per  l'anno 2000, in assenza  di  evidenze  contabili, alla definizione di valori coerenti con  le  esigenze  di  sviluppo  del mercato, ferma restando la piena applicabilita'  dei principi di non discriminazione e orientamento ai costi. 3.  Condizioni  economiche  per la fornitura del servizio di circuiti parziali.  L'art.  5  (commi  1  e  3)  della  delibera  n.  10/00/CIR prevede l'inserimento  all'interno  dell'offerta di riferimento di condizioni tecniche   ed  economiche  di  fornitura  di  circuiti  parziali  per l'interconnessione di linee dedicate, con capacita' pari a 64 Kbit/s, 2Mbit/s  e 34 Mbit/s e per distanze predeterminate (5 km per circuiti a  64  Kbit/s;  2  e  5  km per circuiti a 34 Mbit/s). Il comma 2 del medesimo  art. 5 (letto in combinato con i considerando alla delibera stessa)   provvede  a  definire  le  caratteristiche  tecniche  e  le condizioni  d'utilizzo dei circuiti parziali; essi sono da intendersi come  beni  intermedi  che  realizzano  un  collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo di  consentire  all'operatore  interconnesso  di  fornire un servizio finale  di linee affittate. Con specifico riferimento alle condizioni economiche,  il  comma 4 del citato art. 5 fa esplicito richiamo alle indicazioni   di   benchmark   fornite   dalla  Commissione  europea, nell'ambito   della  raccomandazione  C (1999)  3863.  L'offerta  del 23 novembre   2000,  nel  contemplare  la  fattispecie  dei  circuiti parziali, ne limita il profilo tecnico al caso in cui l'operatore sia co-locato  presso  le  centrali  di  Telecom  Italia.  L'Autorita' ha segnalato  a Telecom Italia che tale applicazione non e' in linea con la  delibera  n.  10/00/CIR.  Nella  successiva versione del 9 aprile 2001,  Telecom  Italia  ha  modificato  la configurazione tecnica del servizio,  allineandosi  alle  indicazioni fornite dall'Autorita', ma discostandosi  in maniera significativa dalla raccomandazione europea per quanto riguarda la formulazione delle condizioni economiche.  Al  fine  di  superare gli ostacoli alla diffusione del servizio di circuiti   parziali,  l'Autorita'  ha  ritenuto  di  intervenire  per determinare  le  condizioni  economiche  di  tali  servizi  contenute nell'offerta 2000.  In  tal  senso,  l'Autorita' ha ritenuto opportuno procedere ad una verifica   comparativa  delle  condizioni  economiche  praticate  nei principali Paesi europei; tale scelta appare tanto piu' opportuna, ai fini  di  una  migliore interpretazione dell'impatto dei valori della raccomandazione europea, se si considera che i valori riportati nella raccomandazione  stessa  sono  stati formulati nel 1999 (ovvero in un periodo  nel  quale  l'offerta  di  circuiti  parziali non era ancora diffusa  a  livello  internazionale),  prendendo  come  base i valori economici  dei  servizi  retail  in  relazione alla maggior parte dei Paesi  considerati.  Il  quadro  comparativo  internazionale ha fatto emergere  che  il  servizio  di  circuiti  parziali  e'  stato finora introdotto  in  un numero limitato di Paesi (quali, ad esempio, Regno Unito,  Belgio  e  Lussemburgo), mentre sta per essere introdotto nel corso  del 2001 in altri Paesi (quali, ad esempio, Spagna e Francia). Anche  nei  Paesi  in  cui il servizio e' in fase di introduzione, le Autorita'   di  regolamentazione  hanno  pubblicato  le  linee  guida sull'implementazione   di   tale   servizio,   sia   in   termini  di configurazione, sia in termini di valori economici.  Telecom  Italia,  nel corso delle attivita' istruttorie, ha chiesto una  applicazione progressiva dei valori della raccomandazione, su un arco  temporale  di due anni, con particolare riferimento ai circuiti parziali  a  64 Kbit/s.  L'Autorita'  ritiene  che,  in fase di prima ap-plicazione,  possa  essere consentito un meccanismo di gradualita' per  l'allineamento  ai  valori  della  raccomandazione  europea, con esclusivo riferimento ai circuiti parziali a 64 Kbit/s.  Particolarmente  importante e', inoltre, la previsione di opportuni meccanismi  contrattuali che assicurino agli operatori interessati la possibilita'   di   fruire   dei   servizi   di   circuiti   parziali tempestivamente  e  senza eventuali penali o condizioni limitative in caso di recesso da contratti pregressi per la fornitura di servizi di linee affittate.  Infine, appare opportuno sottolineare l'esigenza che Telecom Italia definisca  un sistema di programmazione per la fornitura dei circuiti parziali  adeguato  alla  natura  del  servizio. L'Autorita' ritiene, infatti, che la previsione di condizioni contrattuali particolarmente onerose  e  non  giustificate  per  la  programmazione  dei  circuiti parziali  rischia  di  costituire  un  forte  ostacolo  all'effettiva fruibilita' del servizio da parte degli operatori.  Cio' detto, per quanto concerne l'applicazione della disciplina dei circuiti parziali nell'ambito dell'offerta di interconnessione per il 2000,  e'  il  caso  di precisare che, anche alla luce dell'interesse manifestato   da   parte  degli  operatori,  tale  disciplina  appare destinata   a   produrre   effetti   di  notevole  rilievo  anche  in prospettiva.  In  tal senso, e' il caso di precisare che la raccomandazione della Commissione  europea  suggerisce,  a titolo di modello, un sistema di prezzi  massimi  per  circuiti  di  determinate distanze e capacita', finalizzato   a   semplificare   le   attivita'  degli  Stati  membri nell'applicazione  della  fattispecie,  senza  peraltro  limitare, in termini di distanze e/o capacita', tale fattispecie del servizio.  In tale ottica, non e' esclusa la possibilita' per gli operatori di richiedere,  nell'ambito  dei negoziati d'interconnessione (e secondo il  regime  generale  definito  per i servizi d'interconnessione, con particolare   riguardo   agli   obblighi   di   non  discriminazione, trasparenza ed orientamento ai costi), circuiti parziali per distanze superiori   ai  5  km  e  per  tutte  le  capacita'  che  sono  nella disponibilita'  tecnica di Telecom Italia. Si richiama al riguardo la stessa  raccomandazione,  secondo  cui  tutte  le  tipologie di linee affittate   che   sono   fornite   alla  clientela  finale  da  parte dell'operatore   notificato   devono   essere  rese  disponibili  per l'interconnessione   di  linee  dedicate  a  condizioni  trasparenti, orientate  ai  costi e non discriminatorie, soggette all'approvazione del regolatore.  Resta,  peraltro,  nella  competenza  dell'Autorita' di imporre che l'offerta  di  circuiti parziali anche a lunghezze superiori ai 5 km, nonche'  con  capacita' superiori a 34 Mbit/s ed in generale tutte le capacita'    disponibili,    costituisca    contenuto    obbligatorio dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia.  Sempre  sotto il profilo della configurazione tecnica del servizio, le   attivita'   istruttorie  suggeriscono,  inoltre,  l'esigenza  di puntualizzare   la   natura  del  circuito  parziale,  come  servizio intermedio di collegamento tra un punto terminale di rete ed un punto di  presenza  che  sia inequivocabilmente identificabile come un nodo dell'operatore  interconnesso;  presso  tale  nodo  si  concentrera', quindi,  tipicamente  la  raccolta  di  uno o piu' circuiti parziali, utilizzati  dall'operatore  per la fornitura di un servizio finale di linee  affittate.  In  tale ottica, ne consegue che in nessun caso un singolo circuito parziale potra' essere utilizzato dall'operatore per collegare due sedi di clienti finali.  Una  ulteriore  notazione  tecnica  riguarda  un passaggio puntuale dell'offerta  di  riferimento  dell'aprile  2001,  in cui si utilizza l'espressione  "co-locazione  nel  sito  della centrale di competenza della  sede di utente". Si tratta di una espressione che si presta ad interpretazioni   restrittive   e   potenzialmente  limitative  della discrezionalita'  dell'operatore  di  definire  il  proprio  punto di raccolta  del  circuito parziale; naturalmente, tale discrezionalita' trova   un   preciso   limite   nella   corretta  applicazione  della fattispecie, cosi' come sopra descritta.  In  termini  piu'  generali,  si ritiene utile, ai fini di una piu' chiara  rappresentazione  della natura del servizio in questione, che l'offerta  di  interconnessione  riporti  una dettagliata descrizione delle  diverse  configurazioni tecniche del servizio. Al riguardo, e' possibile prevedere almeno le seguenti differenti configurazioni:    a) il  punto di interconnessione e' situato presso la centrale di Telecom Italia: Telecom Italia fornisce, quindi, il circuito parziale dalla  sede  del  cliente  fino  alla  propria  centrale, nella quale l'operatore  e' co-locato. L'ulteriore prolungamento trasmissivo puo' essere  fornito  dall'operatore  stesso,  da  Telecom  Italia o da un operatore terzo;    b) il  punto  di  interconnessione  e'  situato  presso  il  sito dell'operatore:  Telecom  Italia  fornisce  l'intero collegamento (il circuito  parziale),  costituito  dalla sede del cliente alla propria centrale  e  dal  circuito  d'interconnessione di questa fino al sito dell'operatore.  Sulla  base  delle  configurazioni  sopra  descritte,  appare utile precisare   che   le  condizioni  economiche  definite  dal  presente provvedimento  (canoni  e  contributi  di attivazione) si riferiscono alla  fornitura  dei  circuiti parziali propriamente detti, ovvero ai collegamenti  tra  la  sede  d'utente  e il punto di interconnessione dell'operatore,  indipendentemente  dal  fatto  che  quest'ultimo sia co-locato  o  meno.  Nel  caso  di  cui alla lettera a) le condizioni economiche  di  circuito parziale si applicano al collegamento tra la sede  d'utente  e  la  centrale  di  Telecom  Italia.  In  tal  caso, l'eventuale   servizio   di   prolungamento   trasmissivo   richiesto dall'operatore  e'  da  considerarsi  non  compreso  nelle condizioni economiche  del  circuito  parziale,  e  dovra'  essere evidenziato a parte. 4.  Service  level  agreement  per  servizi di Carrier Preselection e Number Portability.  Telecom   Italia  ha  provveduto  a  pubblicare  un  Service  Level Agreement  (SLA) per i servizi di Carrier Preselection (CPS) e Number Portability   (NP)  in  data  9 aprile  2001;  i  contenuti  del  SLA risultano, in piu' punti, in contrasto con le vigenti disposizioni:    a) per la Carrier Preselection, la previsione di un tempo massimo di  quindici  giorni  e'  in  contrasto  con l'art. 2, comma 1, della delibera  n.  4/00/CIR  che  prevede un tempo massimo di dieci giorni lavorativi;    b) per  la  Number Portability, i tempi massimi previsti di 25/30 giorni  sono  in  contrasto  con l'art. 7, comma 2, della delibera n. 4/CIR/99 che prevede un tempo massimo di quindici giorni lavorativi;    c) il  SLA non viene applicato da Telecom Italia agli "ordinativi non  standard",  intesi  da  Telecom  Italia  come quelli per i quali l'operatore  non  riporti  informazioni  quali directory number, tipo linea,  caposerie  e quantita' di flussi/linee; tali informazioni non sono   ritenute   come  obbligatorie  ai  sensi  del  vigente  quadro regolamentare;    d) i tempi di assurance proposti sono inadeguati ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio;    e) il   sistema   di  penali  proposto  non  appare  adeguato  ad assicurare  uno  stimolo  all'efficace  e  tempestiva implementazione delle prestazioni di Carrier Preselection e Number Portability.  L'Autorita'  ritiene,  quindi, indispensabile una revisione del SLA per  servizi  di  Carrier  Preselection  e Number Portability secondo criteri  analoghi  a  quelli gia' adottati per la disciplina di altri servizi intermedi forniti agli operatori; si richiamano, al riguardo, le  disposizioni  definite  nell'ambito  della disciplina delle linee affittate  (delibera  n.  711/00/CONS)  e dell'accesso disaggregato a livello  di  rete  locale  (delibera  n.  13/00/CIR).  Con  specifico riferimento  ai servizi in oggetto, emerge, inoltre, la necessita' di definire   meccanismi   di   penali   per  garantire  una  tempestiva comunicazione  all'operatore  di eventuali rifiuti, nonche', nel caso della  Number  Portability,  per assicurare il rispetto della data di cut-over prevista dalla delibera n. 7/00/CIR. Il meccanismo di penali proposto  da  Telecom Italia fissa un tetto massimo della penale pari al  100%  del costo di attivazione a partire dal trentesimo giorno di ritardo. Tale proposta non e' coerente con il disposto della delibera n.  10/00/CIR  ed, in particolare, con l'art. 1, comma 2, lettera e), che   indica  chiaramente  che  le  penali  debbano  avere  carattere progressivo.  L'Autorita'  ritiene,  infatti,  che,  con  particolare riferimento  ai  servizi  in  questione  caratterizzati  da  un forte rilievo  concorrenziale,  la  natura  progressiva  delle  penali  sia indispensabile  al  fine  di disincentivare comportamenti dilatori da parte di Telecom Italia;  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';                              Delibera:                               Art. 1. Condizioni  economiche  per le attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza  per  l'accesso  da  parte di abbonati di Telecom Italia a           numerazioni non geografiche di altri operatori.  1.   Le   condizioni   economiche,   all'interno   dell'offerta  di interconnessione di riferimento, per la prestazione di fatturazione e rischio  di  insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, sono fissate in  una  misura  non superiore al 7% dei ricavi percepiti dall'utente chiamante.  |  
|   |                                 Art. 2. Condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali  1.  Le condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali per l'anno 2000 sono le seguenti:         ---->   Vedere tabella a pag. 29 della G.U.  <----  2. Le distanze di cui al precedente comma 1 sono misurate in "linea d'aria".  3.  Telecom  Italia assicura che il recesso dagli attuali contratti stipulati   per   linee   affittate,   finalizzato   alla  migrazione all'offerta  di  circuiti parziali, avvenga senza penali e aggravi di costi per gli operatori richiedenti.  |  
|   |                                 Art. 3. Service  level  agreement  per  i  servizi  di Carrier Preselection e                         Number Portability  1.  Con  riferimento  al  Service  Level Agreement per i servizi di Carrier  Preselection (CPS) e Number Portability (NP) si applicano le seguenti  definizioni,  indipendentemente dalla tipologia di linea di riferimento:    a) "ordinativo   standard":  ordinativo  in  cui  tutti  i  campi obbligatori e facoltativi sono stati compilati dall'operatore;    b) "ordinativo  non  standard":  ordinativo  in cui tutti i campi obbligatori   sono  stati  compilati  dall'operatore,  mentre  quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;    c) "ordinativo   complesso":   "ordinativo   non   standard"  con particolari criticita' di lavorazione da parte di Telecom Italia;    d) "tempo  di  attivazione": il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;    e) "tempo  di  ripristino": il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione  del  guasto  e  la  sua risoluzione da parte di Telecom Italia.  2.  I  tempi  massimi  di  attivazione  contenuti nel Service Level Agreement per i servizi di Carrier Preselection sono i seguenti:                                                            Tabella 1 Tempi massimi di attivazione per i servizi di Carrier preselection.
  =====================================================================                                         |      100 % dei casi ===================================================================== "ordinativi standard"....                | 7 gg. lavorativi "ordinativi non standard"....            |10 gg. lavorativi
    3.  In  caso  di  "ordinativo  complesso",  Telecom Italia comunica all'operatore,   entro  tre  giorni  dalla  ricezione,  il  tempo  di attivazione  stimato,  che  in  ogni  caso  non puo' superare i venti giorni  lavorativi.  Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni  dalla  ricezione,  l'ordinativo  si  intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".  4.  Eventuali  rifiuti  da parte di Telecom Italia degli ordinativi sono  comunicati all'operatore entro tre giorni dalla presa in carico dell'ordinativo.  In  caso  di mancato rispetto del termine indicato, Telecom  Italia e' tenuta a corrispondere all'operatore una penalita' pari al costo dell'attivazione.  5.  I  tempi  massimi  di  attivazione  contenuti nel Service Level Agreement per i servizi di Number Portability sono i seguenti:                                                            Tabella 2  Tempi massimi di attivazione per i servizi di Number Portability.
  =====================================================================                                         |      100 % dei casi ===================================================================== "ordinativi standard"....                |10 gg. lavorativi "ordinativi non standard"....            |15 gg. lavorativi
    6.  In  caso  di  "ordinativo  complesso",  Telecom Italia comunica all'operatore,   entro  tre  giorni  dalla  ricezione,  il  tempo  di attivazione  stimato,  che  in  ogni  caso non puo' superare i trenta giorni  lavorativi.  Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni  dalla  ricezione,  l'ordinativo  si  intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".  7.  Eventuali  rifiuti  da parte di Telecom Italia degli ordinativi inviati  dall'operatore sono comunicati all'operatore recipient entro tre  giorni dalla presa in carico dell'ordinativo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, nonche' il mancato rispetto della data di cut-over comunicata o concordata, tra Telecom Italia e l'operatore recipient, Telecom Italia e' tenuta a corrispondere all'operatore una penalita' pari al costo dell'attivazione.  8.  I  tempi  di  assurance per i servizi di Carrier Preselection e Number Portability sono i seguenti:                                                            Tabella 3 Tempi  di  assurance  per  i servizi di Carrier Preselection e Number                            Portability.                           100 % dei casi                                  -        Entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto  9.  In  caso di mancato rispetto dei termini massimi di attivazione per  i servizi di Carrier Preselection e Number Portability di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, si applicano le seguenti penali:                                                            Tabella 4 Penali   in   caso   di  mancato  rispetto  dei  termini  massimi  di                            attivazione.
  =====================================================================             Ritardo             |              Penale =====================================================================                                 |30% del costo di attivazione 1-2 giorni solari                |singola linea ---------------------------------------------------------------------                                 |100% del costo di attivazione 3-7 giorni solari                |singola linea ---------------------------------------------------------------------                                 |150% del costo di attivazione 8-15 giorni solari               |singola linea ---------------------------------------------------------------------                                 |al 200% del costo di attivazione                                 |singola linea si aggiunge il 100%                                 |del costo di attivazione singola Oltre il sedicesimo giorno solare|linea per ciascun giorno di ritardo
    10.  In  caso  di mancato rispetto dei termini massimi di assurance per  i servizi di Carrier Preselection e Number Portability di cui al comma 8 del presente articolo, si applicano le seguenti penali: Tabella 5 Penali in caso di mancato rispetto dei termini massimi di assurance.
  =====================================================================      Ritardo di ripristino       |              Penale =====================================================================                                  |30% del costo di attivazione 4 ore lavorative                  |singola linea ---------------------------------------------------------------------                                  |100% del costo di attivazione 5-8 ore lavorative                |singola linea ---------------------------------------------------------------------                                  |150% del costo di attivazione 8-10 ore lavorative               |singola linea ---------------------------------------------------------------------                                  |al 200% del costo di attivazione                                  |singola linea si aggiunge il 50% Ogni ora lavorativa oltre la      |del costo di attivazione singola decima                            |linea per ogni ora di ritardo  |  
|   |                                 Art. 4.                         Disposizioni finali  1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla    presente    delibera    e    pubblicate   nel-l'offerta   di interconnessione  di  riferimento  entro  trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa.  2.   Il   mancato   rispetto  da  parte  di  Telecom  Italia  delle disposizioni    contenute    nella    presente    delibera   comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.  Il presente provvedimento per la societa' Telecom Italia ha effetto dalla data della notifica.  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alla  societa' Telecom Italia   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.    Roma, 7 agosto 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
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