Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 7 agosto 2001
Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia. (Deliberazione n. 18/01/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 ed 8, e l'art. 5;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/98, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/99, concernente "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999, e successive modifiche;
Vista la propria delibera n. 197/99, relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 1/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;
Vista la propria delibera n. 3/00/CIR, recante "Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability";
Vista la propria delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Carrier Preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
Vista la propria delibera n. 5/00/CIR, recante "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e Carrier Preselection";
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;
Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2000, formulata in data 23 novembre e 9 aprile 2001, in adempimento alla delibera n. 10/00/CIR;
Vista la nota dell'Autorita' del 29 maggio 2001, prot. n. 530/01/RM, indirizzata a Telecom Italia, concernente gli esiti della valutazione della sopra citata offerta di interconnessione di riferimento;
Sentita la societa' Telecom Italia nell'ambito delle audizioni del 19 giugno e 30 luglio 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate e dei documenti presentati dalla stessa Societa';
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue: 1. Iter istruttorio.
In data 23 novembre 2000, a seguito e in adempimento a quanto disposto dalla delibera n. 10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato una nuova versione dell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2000.
L'Autorita' ha provveduto ad un'analisi della nuova offerta ed ha conseguentemente indicato a Telecom Italia alcuni temi rispetto ai quali il nuovo testo dell'offerta non e' risultato pienamente allineato alle disposizioni della citata delibera.
L'approfondimento relativo alle numerose tematiche aperte, effettuato dagli uffici istruttori, anche attraverso un confronto con Telecom Italia, ha condotto alla individuazione di soluzioni applicative per alcune di tali tematiche.
In data 9 aprile 2001 Telecom Italia ha proposto una nuova versione dell'offerta di riferimento; gli uffici istruttori dell'Autorita' hanno, peraltro, continuato a registrare un non completo allineamento della nuova versione al quadro normativo vigente.
L'Autorita' ha, pertanto, deciso di avviare una specifica istruttoria finalizzata a determinare i contenuti dell'offerta di riferimento per gli aspetti di seguito elencati, in quanto ritenuti non conformi alle disposizioni regolamentari:
a) condizioni economiche per la fornitura delle prestazioni di fatturazione e rischio d'insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori (art. 2, delibera n. 10/00/CIR);
b) condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali (art. 5, delibera n. 10/00/CIR);
c) contenuti del Service level agreement relativo ai servizi di Carrier Preselection e Number Portability (delibere n. 4/00/CIR e n. 7/00/CIR). 2. Condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.
L'art. 2 della delibera n. 10/00/CIR dispone l'inserimento all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate ad altro operatore, ivi comprese le condizioni economiche per le attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza.
Telecom Italia ha omesso di includere, nelle due pubblicazioni dell'offerta sopra richiamate, le condizioni economiche relative a tali prestazioni, provvedendo a definire tali condizioni su base commerciale e a pubblicarle in un allegato a parte.
La soluzione applicativa proposta da Telecom Italia non risulta in linea con le vigenti disposizioni: in primo luogo, l'inclusione nell'offerta di condizioni economiche per la fatturazione e rischio d'insolvenza per l'accesso a numerazioni non geografiche di altri operatori e la conseguente applicazione del regime regolamentare connesso (in particolare, degli obblighi di non discriminazione e orientamento ai costi) sono specificamente previste dalla delibera n. 10/00/CIR.
Sotto un profilo sostanziale, la mancata applicazione della richiamata disciplina si risolve, d'altro canto, nella definizione di valori economici tali da non consentire lo sviluppo concorrenziale del mercato dei servizi non geografici; l'analisi delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia per le attivita' di fatturazione e rischio d'insolvenza, effettuata anche alla luce delle condizioni che Telecom Italia pratica alla propria clientela per servizi analoghi, evidenzia che tali condizioni costituiscono un ostacolo alla sostenibilita' di offerte concorrenziali da parte degli operatori interconnessi; in particolare si rileva che tali costi raggiungono anche il 30% del prezzo praticato dall'operatore al cliente finale (a cui vanno aggiunti i costi sopportati dall'operatore per la fornitura del proprio servizio).
L'Autorita' ha chiesto in piu' occasioni a Telecom Italia di produrre evidenza dei costi sottesi alle condizioni economiche proposte per l'offerta di tali servizi. Telecom Italia non ha reso disponibili i dati richiesti, ritenendo che le attivita' di fatturazione e rischio d'insolvenza non rientrino nel regime regolamentare definito per i servizi d'interconnessione.
Al fine di pervenire alla definizione di un valore economico riferito a tali servizi, l'Autorita' ha ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad un'analisi comparata delle condizioni economiche praticate nei principali Paesi europei per la fornitura delle prestazioni in parola. Tale analisi ha evidenziato che, pur tenendo in considerazione le differenti articolazioni dei prezzi dei servizi finali, nonche' i differenti modelli regolamentari e di pricing applicati nei vari Paesi alla fornitura di tali prestazioni, la remunerazione dei servizi di fatturazione e rischio di insolvenza e' quantificabile, sulla base di una valutazione della migliore prassi corrente a livello europeo, in un valore medio pari al 7% complessivo, ossia remunerativo di entrambe le attivita', da calcolare sul prezzo praticato dall'operatore al cliente finale; tale valore risulta significativamente inferiore rispetto ai valori richiesti da Telecom Italia.
E' appena il caso di precisare che la definizione dei valori sulla base della migliore prassi corrente registrata a livello europeo assume un carattere transitorio; infatti, l'applicazione di tale criterio consegue all'esigenza di pervenire per l'anno 2000, in assenza di evidenze contabili, alla definizione di valori coerenti con le esigenze di sviluppo del mercato, ferma restando la piena applicabilita' dei principi di non discriminazione e orientamento ai costi. 3. Condizioni economiche per la fornitura del servizio di circuiti parziali.
L'art. 5 (commi 1 e 3) della delibera n. 10/00/CIR prevede l'inserimento all'interno dell'offerta di riferimento di condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali per l'interconnessione di linee dedicate, con capacita' pari a 64 Kbit/s, 2Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze predeterminate (5 km per circuiti a 64 Kbit/s; 2 e 5 km per circuiti a 34 Mbit/s). Il comma 2 del medesimo art. 5 (letto in combinato con i considerando alla delibera stessa) provvede a definire le caratteristiche tecniche e le condizioni d'utilizzo dei circuiti parziali; essi sono da intendersi come beni intermedi che realizzano un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo di consentire all'operatore interconnesso di fornire un servizio finale di linee affittate. Con specifico riferimento alle condizioni economiche, il comma 4 del citato art. 5 fa esplicito richiamo alle indicazioni di benchmark fornite dalla Commissione europea, nell'ambito della raccomandazione C (1999) 3863. L'offerta del 23 novembre 2000, nel contemplare la fattispecie dei circuiti parziali, ne limita il profilo tecnico al caso in cui l'operatore sia co-locato presso le centrali di Telecom Italia. L'Autorita' ha segnalato a Telecom Italia che tale applicazione non e' in linea con la delibera n. 10/00/CIR. Nella successiva versione del 9 aprile 2001, Telecom Italia ha modificato la configurazione tecnica del servizio, allineandosi alle indicazioni fornite dall'Autorita', ma discostandosi in maniera significativa dalla raccomandazione europea per quanto riguarda la formulazione delle condizioni economiche.
Al fine di superare gli ostacoli alla diffusione del servizio di circuiti parziali, l'Autorita' ha ritenuto di intervenire per determinare le condizioni economiche di tali servizi contenute nell'offerta 2000.
In tal senso, l'Autorita' ha ritenuto opportuno procedere ad una verifica comparativa delle condizioni economiche praticate nei principali Paesi europei; tale scelta appare tanto piu' opportuna, ai fini di una migliore interpretazione dell'impatto dei valori della raccomandazione europea, se si considera che i valori riportati nella raccomandazione stessa sono stati formulati nel 1999 (ovvero in un periodo nel quale l'offerta di circuiti parziali non era ancora diffusa a livello internazionale), prendendo come base i valori economici dei servizi retail in relazione alla maggior parte dei Paesi considerati. Il quadro comparativo internazionale ha fatto emergere che il servizio di circuiti parziali e' stato finora introdotto in un numero limitato di Paesi (quali, ad esempio, Regno Unito, Belgio e Lussemburgo), mentre sta per essere introdotto nel corso del 2001 in altri Paesi (quali, ad esempio, Spagna e Francia). Anche nei Paesi in cui il servizio e' in fase di introduzione, le Autorita' di regolamentazione hanno pubblicato le linee guida sull'implementazione di tale servizio, sia in termini di configurazione, sia in termini di valori economici.
Telecom Italia, nel corso delle attivita' istruttorie, ha chiesto una applicazione progressiva dei valori della raccomandazione, su un arco temporale di due anni, con particolare riferimento ai circuiti parziali a 64 Kbit/s. L'Autorita' ritiene che, in fase di prima ap-plicazione, possa essere consentito un meccanismo di gradualita' per l'allineamento ai valori della raccomandazione europea, con esclusivo riferimento ai circuiti parziali a 64 Kbit/s.
Particolarmente importante e', inoltre, la previsione di opportuni meccanismi contrattuali che assicurino agli operatori interessati la possibilita' di fruire dei servizi di circuiti parziali tempestivamente e senza eventuali penali o condizioni limitative in caso di recesso da contratti pregressi per la fornitura di servizi di linee affittate.
Infine, appare opportuno sottolineare l'esigenza che Telecom Italia definisca un sistema di programmazione per la fornitura dei circuiti parziali adeguato alla natura del servizio. L'Autorita' ritiene, infatti, che la previsione di condizioni contrattuali particolarmente onerose e non giustificate per la programmazione dei circuiti parziali rischia di costituire un forte ostacolo all'effettiva fruibilita' del servizio da parte degli operatori.
Cio' detto, per quanto concerne l'applicazione della disciplina dei circuiti parziali nell'ambito dell'offerta di interconnessione per il 2000, e' il caso di precisare che, anche alla luce dell'interesse manifestato da parte degli operatori, tale disciplina appare destinata a produrre effetti di notevole rilievo anche in prospettiva.
In tal senso, e' il caso di precisare che la raccomandazione della Commissione europea suggerisce, a titolo di modello, un sistema di prezzi massimi per circuiti di determinate distanze e capacita', finalizzato a semplificare le attivita' degli Stati membri nell'applicazione della fattispecie, senza peraltro limitare, in termini di distanze e/o capacita', tale fattispecie del servizio.
In tale ottica, non e' esclusa la possibilita' per gli operatori di richiedere, nell'ambito dei negoziati d'interconnessione (e secondo il regime generale definito per i servizi d'interconnessione, con particolare riguardo agli obblighi di non discriminazione, trasparenza ed orientamento ai costi), circuiti parziali per distanze superiori ai 5 km e per tutte le capacita' che sono nella disponibilita' tecnica di Telecom Italia. Si richiama al riguardo la stessa raccomandazione, secondo cui tutte le tipologie di linee affittate che sono fornite alla clientela finale da parte dell'operatore notificato devono essere rese disponibili per l'interconnessione di linee dedicate a condizioni trasparenti, orientate ai costi e non discriminatorie, soggette all'approvazione del regolatore.
Resta, peraltro, nella competenza dell'Autorita' di imporre che l'offerta di circuiti parziali anche a lunghezze superiori ai 5 km, nonche' con capacita' superiori a 34 Mbit/s ed in generale tutte le capacita' disponibili, costituisca contenuto obbligatorio dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia.
Sempre sotto il profilo della configurazione tecnica del servizio, le attivita' istruttorie suggeriscono, inoltre, l'esigenza di puntualizzare la natura del circuito parziale, come servizio intermedio di collegamento tra un punto terminale di rete ed un punto di presenza che sia inequivocabilmente identificabile come un nodo dell'operatore interconnesso; presso tale nodo si concentrera', quindi, tipicamente la raccolta di uno o piu' circuiti parziali, utilizzati dall'operatore per la fornitura di un servizio finale di linee affittate. In tale ottica, ne consegue che in nessun caso un singolo circuito parziale potra' essere utilizzato dall'operatore per collegare due sedi di clienti finali.
Una ulteriore notazione tecnica riguarda un passaggio puntuale dell'offerta di riferimento dell'aprile 2001, in cui si utilizza l'espressione "co-locazione nel sito della centrale di competenza della sede di utente". Si tratta di una espressione che si presta ad interpretazioni restrittive e potenzialmente limitative della discrezionalita' dell'operatore di definire il proprio punto di raccolta del circuito parziale; naturalmente, tale discrezionalita' trova un preciso limite nella corretta applicazione della fattispecie, cosi' come sopra descritta.
In termini piu' generali, si ritiene utile, ai fini di una piu' chiara rappresentazione della natura del servizio in questione, che l'offerta di interconnessione riporti una dettagliata descrizione delle diverse configurazioni tecniche del servizio. Al riguardo, e' possibile prevedere almeno le seguenti differenti configurazioni:
a) il punto di interconnessione e' situato presso la centrale di Telecom Italia: Telecom Italia fornisce, quindi, il circuito parziale dalla sede del cliente fino alla propria centrale, nella quale l'operatore e' co-locato. L'ulteriore prolungamento trasmissivo puo' essere fornito dall'operatore stesso, da Telecom Italia o da un operatore terzo;
b) il punto di interconnessione e' situato presso il sito dell'operatore: Telecom Italia fornisce l'intero collegamento (il circuito parziale), costituito dalla sede del cliente alla propria centrale e dal circuito d'interconnessione di questa fino al sito dell'operatore.
Sulla base delle configurazioni sopra descritte, appare utile precisare che le condizioni economiche definite dal presente provvedimento (canoni e contributi di attivazione) si riferiscono alla fornitura dei circuiti parziali propriamente detti, ovvero ai collegamenti tra la sede d'utente e il punto di interconnessione dell'operatore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia co-locato o meno. Nel caso di cui alla lettera a) le condizioni economiche di circuito parziale si applicano al collegamento tra la sede d'utente e la centrale di Telecom Italia. In tal caso, l'eventuale servizio di prolungamento trasmissivo richiesto dall'operatore e' da considerarsi non compreso nelle condizioni economiche del circuito parziale, e dovra' essere evidenziato a parte. 4. Service level agreement per servizi di Carrier Preselection e Number Portability.
Telecom Italia ha provveduto a pubblicare un Service Level Agreement (SLA) per i servizi di Carrier Preselection (CPS) e Number Portability (NP) in data 9 aprile 2001; i contenuti del SLA risultano, in piu' punti, in contrasto con le vigenti disposizioni:
a) per la Carrier Preselection, la previsione di un tempo massimo di quindici giorni e' in contrasto con l'art. 2, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR che prevede un tempo massimo di dieci giorni lavorativi;
b) per la Number Portability, i tempi massimi previsti di 25/30 giorni sono in contrasto con l'art. 7, comma 2, della delibera n. 4/CIR/99 che prevede un tempo massimo di quindici giorni lavorativi;
c) il SLA non viene applicato da Telecom Italia agli "ordinativi non standard", intesi da Telecom Italia come quelli per i quali l'operatore non riporti informazioni quali directory number, tipo linea, caposerie e quantita' di flussi/linee; tali informazioni non sono ritenute come obbligatorie ai sensi del vigente quadro regolamentare;
d) i tempi di assurance proposti sono inadeguati ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio;
e) il sistema di penali proposto non appare adeguato ad assicurare uno stimolo all'efficace e tempestiva implementazione delle prestazioni di Carrier Preselection e Number Portability.
L'Autorita' ritiene, quindi, indispensabile una revisione del SLA per servizi di Carrier Preselection e Number Portability secondo criteri analoghi a quelli gia' adottati per la disciplina di altri servizi intermedi forniti agli operatori; si richiamano, al riguardo, le disposizioni definite nell'ambito della disciplina delle linee affittate (delibera n. 711/00/CONS) e dell'accesso disaggregato a livello di rete locale (delibera n. 13/00/CIR). Con specifico riferimento ai servizi in oggetto, emerge, inoltre, la necessita' di definire meccanismi di penali per garantire una tempestiva comunicazione all'operatore di eventuali rifiuti, nonche', nel caso della Number Portability, per assicurare il rispetto della data di cut-over prevista dalla delibera n. 7/00/CIR. Il meccanismo di penali proposto da Telecom Italia fissa un tetto massimo della penale pari al 100% del costo di attivazione a partire dal trentesimo giorno di ritardo. Tale proposta non e' coerente con il disposto della delibera n. 10/00/CIR ed, in particolare, con l'art. 1, comma 2, lettera e), che indica chiaramente che le penali debbano avere carattere progressivo. L'Autorita' ritiene, infatti, che, con particolare riferimento ai servizi in questione caratterizzati da un forte rilievo concorrenziale, la natura progressiva delle penali sia indispensabile al fine di disincentivare comportamenti dilatori da parte di Telecom Italia;
Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1. Condizioni economiche per le attivita' di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a
numerazioni non geografiche di altri operatori.
1. Le condizioni economiche, all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento, per la prestazione di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, sono fissate in una misura non superiore al 7% dei ricavi percepiti dall'utente chiamante.
 
Art. 2. Condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali
1. Le condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali per l'anno 2000 sono le seguenti:
----> Vedere tabella a pag. 29 della G.U. <----
2. Le distanze di cui al precedente comma 1 sono misurate in "linea d'aria".
3. Telecom Italia assicura che il recesso dagli attuali contratti stipulati per linee affittate, finalizzato alla migrazione all'offerta di circuiti parziali, avvenga senza penali e aggravi di costi per gli operatori richiedenti.
 
Art. 3. Service level agreement per i servizi di Carrier Preselection e
Number Portability
1. Con riferimento al Service Level Agreement per i servizi di Carrier Preselection (CPS) e Number Portability (NP) si applicano le seguenti definizioni, indipendentemente dalla tipologia di linea di riferimento:
a) "ordinativo standard": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori e facoltativi sono stati compilati dall'operatore;
b) "ordinativo non standard": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori sono stati compilati dall'operatore, mentre quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;
c) "ordinativo complesso": "ordinativo non standard" con particolari criticita' di lavorazione da parte di Telecom Italia;
d) "tempo di attivazione": il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;
e) "tempo di ripristino": il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia.
2. I tempi massimi di attivazione contenuti nel Service Level Agreement per i servizi di Carrier Preselection sono i seguenti:
Tabella 1
Tempi massimi di attivazione per i servizi di Carrier preselection.

=====================================================================
| 100 % dei casi ===================================================================== "ordinativi standard".... | 7 gg. lavorativi "ordinativi non standard".... |10 gg. lavorativi

3. In caso di "ordinativo complesso", Telecom Italia comunica all'operatore, entro tre giorni dalla ricezione, il tempo di attivazione stimato, che in ogni caso non puo' superare i venti giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".
4. Eventuali rifiuti da parte di Telecom Italia degli ordinativi sono comunicati all'operatore entro tre giorni dalla presa in carico dell'ordinativo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, Telecom Italia e' tenuta a corrispondere all'operatore una penalita' pari al costo dell'attivazione.
5. I tempi massimi di attivazione contenuti nel Service Level Agreement per i servizi di Number Portability sono i seguenti:
Tabella 2
Tempi massimi di attivazione per i servizi di Number Portability.

=====================================================================
| 100 % dei casi ===================================================================== "ordinativi standard".... |10 gg. lavorativi "ordinativi non standard".... |15 gg. lavorativi

6. In caso di "ordinativo complesso", Telecom Italia comunica all'operatore, entro tre giorni dalla ricezione, il tempo di attivazione stimato, che in ogni caso non puo' superare i trenta giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".
7. Eventuali rifiuti da parte di Telecom Italia degli ordinativi inviati dall'operatore sono comunicati all'operatore recipient entro tre giorni dalla presa in carico dell'ordinativo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, nonche' il mancato rispetto della data di cut-over comunicata o concordata, tra Telecom Italia e l'operatore recipient, Telecom Italia e' tenuta a corrispondere all'operatore una penalita' pari al costo dell'attivazione.
8. I tempi di assurance per i servizi di Carrier Preselection e Number Portability sono i seguenti:
Tabella 3 Tempi di assurance per i servizi di Carrier Preselection e Number
Portability.
100 % dei casi
-
Entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto
9. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di attivazione per i servizi di Carrier Preselection e Number Portability di cui ai
commi 2 e 5 del presente articolo, si applicano le seguenti penali:
Tabella 4 Penali in caso di mancato rispetto dei termini massimi di
attivazione.

=====================================================================
Ritardo | Penale =====================================================================
|30% del costo di attivazione 1-2 giorni solari |singola linea ---------------------------------------------------------------------
|100% del costo di attivazione 3-7 giorni solari |singola linea ---------------------------------------------------------------------
|150% del costo di attivazione 8-15 giorni solari |singola linea ---------------------------------------------------------------------
|al 200% del costo di attivazione
|singola linea si aggiunge il 100%
|del costo di attivazione singola Oltre il sedicesimo giorno solare|linea per ciascun giorno di ritardo

10. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di assurance per i servizi di Carrier Preselection e Number Portability di cui al comma 8 del presente articolo, si applicano le seguenti penali: Tabella 5 Penali in caso di mancato rispetto dei termini massimi di assurance.

=====================================================================
Ritardo di ripristino | Penale =====================================================================
|30% del costo di attivazione 4 ore lavorative |singola linea ---------------------------------------------------------------------
|100% del costo di attivazione 5-8 ore lavorative |singola linea ---------------------------------------------------------------------
|150% del costo di attivazione 8-10 ore lavorative |singola linea ---------------------------------------------------------------------
|al 200% del costo di attivazione
|singola linea si aggiunge il 50% Ogni ora lavorativa oltre la |del costo di attivazione singola decima |linea per ogni ora di ritardo
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e pubblicate nel-l'offerta di interconnessione di riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa.
2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento per la societa' Telecom Italia ha effetto dalla data della notifica.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 7 agosto 2001
Il presidente: Cheli
 
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