Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 1 agosto 2001 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Prandin repaglinide". (Decreto UAC/C n. 157/2001). |
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IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA Regime di rimborsablita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "PRANDIN repaglinide" autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/00/102/001 0,5 mg 100 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/002 0,5 mg 500 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/003 0,5 mg 30 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/004 0,5 mg 90 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/005 0,5 mg 120 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/006 0,5 mg 360 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/007 1 mg 100 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/008 1 mg 500 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/009 1 mg 30 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/010 1 mg 90 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/011 1 mg 120 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/012 1 mg 360 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/013 2 mg 100 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/014 2 mg 500 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/015 2 mg 30 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/016 2 mg 90 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/017 2 mg 120 compresse in flacone uso orale; EU/1/00/102/018 2 mg 360 compresse in flacone uso orale; Titolare A.I.C.: Nvo Nordisk A/S. Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione europea del 29 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Prandin repaglinide"; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita'; Tenuto conto delle previsioni di spesa descritte nel dossier della specialita' medicinale "Novonorm" come riferita all'intera molecola; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 luglio 2001 dalla Commissione unica del farmaco; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Prandin repaglinide" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale PRANDIN REPAGLINIDE, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 0,5 mg 100 compresse in flacone uso orale, n. 035252016/E (in base 10) - 11MTTJ (in base 32); 0,5 mg 500 compresse in flacone uso orale, n. 035252028/E (in base 10) - 11MTTW (in base 32); 0,5 mg 30 compresse in flacone uso orale, n. 035252030/E (in base 10) - 11MTTY (in base 32); 0,5 mg 90 compresse in flacone uso orale, n. 035252042/E (in base 10) - 11MTUB (in base 32); 0,5 mg 120 compresse in flacone uso orale, n. 035252055/E (in base 10) - 11MTUR (in base 32); 0,5 mg 360 compresse in flacone uso orale, n. 035252067/E (in base 10) - 11MTV3 (in base 32); 1 mg 100 compresse in flacone uso orale, n. 035252079/E (in base 10) - 11MTTY (in base 32); 1 mg 500 compresse in flacone uso orale, n. 035252081/E (in base 10) - 11MTVK (in base 32); 1 mg 30 compresse in flacone uso orale, n. 035252093/E (in base 10) - 11MTVX (in base 32); 1 mg 90 compresse in flacone uso orale, n. 035252105/E (in base 10) - 11MTW9 (in base 32); 1 mg 120 compresse in flacone uso orale, n. 035252117/E (in base 10) - 11MTWP (in base 32); 1 mg 360 compresse in flacone uso orale, n. 035252129/E (in base 10) - 11MTX1 (in base 32); 2 mg 100 compresse in flacone uso orale, n. 035252131/E (in base 10) - 11MTX3 (in base 32); 2 mg 500 compresse in flacone uso orale, n. 035252143/E (in base 10) - 11MTXH (in base 32); 2 mg 30 compresse in flacone uso orale, n. 035252156/E (in base 10) - 11MTXW (in base 32); 2 mg 90 compresse in flacone uso orale, n. 035252168/E (in base 10) - 11MTY8 (in base 32); 2 mg 120 compresse in flacone uso orale, n. 035252170/E (in base 10) - 11MTYB (in base 32); 2 mg 360 compresse in flacone uso orale, n. 035252182/E (in base 10) - 11MTYQ (in base 32). Titolare A.I.C.: Nvo Nordisk A/S. |
| Art. 2. La specialita' medicinale "Prandin repaglinide" e' classificata come segue: 0,5 mg 30 compresse in flacone uso orale, n. 035252030/E (in base 10) - 11MTTY (in base 32); classe "A"; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 8.100 (ex factory, IVA esclusa); il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 13.400 (IVA inclusa); 0,5 mg 90 compresse in flacone uso orale, n. 035252042/E (in base 10) - 11MTUB (in base 32); classe "A"; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 24.300 (ex factory, IVA esclusa); il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 40.100 (IVA inclusa); 1 mg 30 compresse in flacone uso orale, n. 035252093/E (in base 10) - 11MTVX (in base 32); classe "A"; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 8.100 (ex factory, IVA esclusa); il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 13.400 (IVA inclusa); 1 mg 90 compresse in flacone uso orale, n. 035252105/E (in base 10) - 11MTW9 (in base 32); classe "A"; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 24.300 (ex factory, IVA esclusa); il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 40.100 (IVA inclusa); 2 mg 30 compresse in flacone uso orale, n. 035252156/E (in base 10) - 11MTXW (in base 32); classe "A"; il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 8.100 (ex factory, IVA esclusa); il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 13.400 (IVA inclusa); 2 mg 90 compresse in flacone uso orale, n. 035252168/E (in base 10) - 11MTY8 (in base 32); classe "A"; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 24.300 (ex factory, IVA esclusa); il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 40.100 (IVA inclusa). |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della sanita' - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza. |
| Art. 5. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 1o agosto 2001 Il dirigente generale: Martini |
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