Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2001 (vai al sommario)
LEGGE 29 agosto 2001, n. 339
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, e' con vertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dell'interno
Ruggiero, Ministro degli esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1387):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro della difesa (Martino), dal
Ministro dell'interno (Scajola) e dal Ministro degli affari
esteri (Ruggiero) il 19 luglio 2001.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri)
e IV (Difesa), in sede referente, il 23 luglio 2001 con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, V e XI.
Esaminato dalle comissioni riunite il 24, 25 e 26
luglio 2001.
Esaminato in aula il 30 luglio 2001 e approvato il 2
agosto 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 592):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle commissioni
1a, 3a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 3 agosto 2001.
Esaminato dalla 4a commissione il 3 agosto 2001.
Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 2001.



Avvertenza:
Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
166 del 19 luglio 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52.



 
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 LUGLIO 2001, N. 294.
All'articolo 1:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita".
All'articolo 2:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacita' delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attivita' della criminalita' organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana".
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Disposizioni di convalida). - 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2".
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e' inserito il seguente:
"3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera ".
 
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