Al Presidente della Regione siciliana L'art. 7 dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2001, ha stabilito che la regione Siciliana e' autorizzata a corrispondere primi contributi rapportati al danno subito a favore di soggetti privati proprietari di unita' abitative distrutte o gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attivita' produttive danneggiate a seguito degli eventi eruttivi che, a partire dal 13 luglio 2001, hanno interessato i comuni della provincia di Catania individuati con provvedimento del prefetto di Catania ai sensi dell'ordinanza n. 3145, nei limiti e secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come "legge"). Al fine di assicurare omogeneita' di interventi con altre zone del Paese colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' stata applicata la normativa alla quale ci si riferisce, la protezione civile e' chiamata ad emanare apposite direttive. Tali direttive, sempre ai sensi della medesima legge n. 365/2000, art. 7-ter, troveranno applicazione nelle regioni autonome compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. A tal fine si emana la seguente direttiva, specificatamente dedicata agli eventi conseguenti all'attivita' del vulcano Etna, iniziata il 13 luglio 2001. La legge prevede due categorie di benefici, relative, rispettivamente, ai soggetti privati ed alle attivita' produttive danneggiate. La presente direttiva si articola, pertanto, in due sezioni relative alle suindicate categorie. 1. Criteri e modalita' per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi eruttivi del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge a favore di privati proprietari di unita' immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiate, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi eruttivi del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001, la Regione siciliana si atterra' alle seguenti direttive attuative. compatibilmente con il proprio statuto e con le relative norme di attuazione, comunicando all'Agenzia di protezione civile (entro dieci giorni dalla data di emanazione della presente direttiva) le modifiche che apportera' alle indicazioni di seguito formulate in funzione della valutazione di compatibilita' di cui sopra. 1.1. Benefici finanziari. I benefici finanziari, secondo le modalita' e le entita' previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi per: unita' immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nel territorio della provincia di Catania distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi connessi con l'attivita' del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001 (danni provocati dall'attivita' sismica, dalle colate laviche, dalla ricaduta di sabbia e cenere); unita' immobiliari ad uso abitativo, ma non di abitazione principale, ubicate nel territorio della provincia di Catania distrutte o gravemente danneggiate dagli stessi eventi; beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati dagli stessi eventi (il contributo, in questo caso, e' concesso in relazione al nucleo familiare). I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una volta sola o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento. 1.2. Spese ammissibili. I contributi possono essere richiesti relativamente a: lavori di demolizione di unita' immobiliari distrutte o non ripristinabili; ricostruzione, nuova costruzione o acquisto, nello stesso comune o in un comune limitrofo, di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq e con valore a mq non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata; ripristino di unita' immobiliari che hanno subito danni; redazione della perizia asseverata sui danni subiti; spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati. Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare anche i relativi oneri fiscali. Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile. Al riguardo, a tali soggetti viene corrisposto, in aggiunta, un contributo pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento limitatamente ai beni distrutti o danneggiati, come stabilito dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformita' o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unita' immobiliare. 1.3. Entita' e tipologia dei benefici concedibili. La Regione siciliana provvede a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4-bis della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferisce le risorse finanziare relative) secondo le seguenti entita' e tipologie di finanziamento: unita' immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case): spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unita' abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non piu' ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. Per la determinazione della superficie utile abitabile si fa riferimento all'art. 6, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 o agli atti equivalenti adottati dalla regione nell'esercizio della propria autonomia; unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (seconde case): spetta un contributo fino al 75% della spesa di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unita' abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non piu' ripristinabile nei limiti e secondo le modalita' di cui al paragrafo precedente; unita' immobiliari ad uso di abitazione principale gravemente danneggiate, ma ripristinabili (prime case): spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unita' immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti; unita' immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate, ma ripristinabili (seconde case): spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unita' immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti; parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato, ma ripristinabile: nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unita' abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo puo' essere richiesto dall'amministratore del condominio o dal soggetto all'uopo delegato dai condomini; nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unita' abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti; beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati: al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare. Fermo restando il limite di cui sopra il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, e' cosi' determinato: in ragione di L. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato a seguito dell'evento eruttivo del vulcano Etna; in ragione di L. 100.000 a mq per locali adibiti a garage, box o cantina danneggiati a seguito degli eventi connessi con l'attivita' del vulcano Etna. Sugli importi forfetari non si applica la riduzione percentuale al 60%. Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il limite massimo del contributo per i beni mobili registrati e' stabilito in L. 30.000.000. 1.4. Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici. La Regione siciliana provvede a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3 attenendosi alle seguenti disposizioni: segnalazione del danno: entro sette giorni dall'avvenuta distruzione o danneggiamento del bene, il soggetto proprietario (o il titolare del diritto reale, in caso di beni immobili) deve presentare al comune nel cui territorio si e' verificato il danno la segnalazione del danno subito, secondo il modello allegato (allegato A). Il comune e' tenuto a verificare la veridicita' della segnalazione entro i successivi quindici giorni. La segnalazione di danno puo' essere presentata piu' volte, in caso di danni verificatisi successivamente per evoluzioni degli eventi eruttivi. In fase di prima applicazione, per danni occorsi precedentemente alla data di emanazione della presente direttiva, la segnalazione del danno deve avvenire entro sette giorni dalla medesima data di emanazione; presentazione delle domande: la domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice e secondo il modello allegato (allegato B), sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso di beni immobili), deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data della segnalazione del danno di cui al paragrafo precedente, presso il comune nel cui territorio si e' verificato il danno. La domanda in allegato B deve essere compilata integralmente. Tale domanda puo' riguardare anche piu' segnalazioni di danno, purche' rientranti nel termine temporale suindicato; documentazione: alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: copia della segnalazione del danno presentata al comune; fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validita) del sottoscrittore della domanda; perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni; in caso di richieste di contributo inferiori a lire 30 milioni, e' sufficiente l'autocertificazione del soggetto sottoscrittore della domanda; eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo gia' percepito e dichiarazione alla compagnia assicuratrice attestante l'importo dei premi pagati per i beni danneggiati nei precedenti cinque anni (decorrenza 13 luglio 1996); istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici: il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla Regione siciliana e all'interessato. La liquidazione del contributo puo' avvenire per erogazioni successive. E' consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo del contributo e' consentita a seguito di presentazione, al comune, da parte dell'interessato, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', presentata ai sensi delta legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (allegato C); qualora detta dichiarazione sia gia' allegata alla domanda, il contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione. 1.5. Controlli. La Regione siciliana disciplina, secondo il proprio ordinamento, le modalita' operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3145/2001 e della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo. Semestralmente, ed ogniqualvolta l'Agenzia di protezione civile lo richieda, la Regione siciliana trasmette una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati. 2. Criteri e modalita' per la concessione alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, societa' sportive danneggiate dagli eventi connessi con l'attivita' del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge a favore delle attivita' produttive che hanno subito gravi danni a beni immobili, mobili e scorte, ovvero la riduzione del volume d'affari in misura superiore al 30% dell'analogo periodo dell'anno precedente per interruzioni delle comunicazioni protrattesi per oltre quindici giorni in conseguenza degli eventi eruttivi del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001, la Regione siciliana si atterra' alle seguenti direttive attuative, compatibilmente con il proprio statuto e con le relative norme di attuazione, comunicando all'Agenzia di protezione civile (entro dieci giorni dalla data di emanazione della presente direttiva) le modifiche che apportera' alle indicazioni di seguito formulate in funzione della valutazione di compatibilita' di cui sopra. 2.1. Benefici finanziari. I benefici finanziari, secondo le modalita' e le entita' previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unita' produttive nei territori della provincia di Catania interessati dagli eventi connessi con l'attivita' del vulcano Etna o che hanno riportato danni alla loro attivita' per effetto dei medesimi eventi (danni provocati dall'attivita' sismica, dalle colate di lava, dalla ricaduta di sabbia e cenere): imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi; studi professionali; societa' sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all'attivita' di impresa ubicati nei territori danneggiati. 2.2. Entita' e tipologia dei benefici concedibili. La Regione siciliana, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e societa' a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferisce eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvede a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge ai soggetti indicati al precedente paragrafo 2.1, secondo le seguenti entita' e tipologie di finanziamento. Imprese con piu' di 20 dipendenti, studi professionali e societa' sportive. A questi soggetti spettano: un contributo a fondo perduto fino al 40% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto; un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all'1,5% della rata di ammortamento. Imprese artigiane e di altro genere fino a 20 dipendenti. A questi soggetti spetta, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente paragrafo, un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascun soggetto. Attivita' produttive con riduzione del volume di affari. A questi soggetti e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni: riduzione del volume d'affari (ricavabile dalle dichiarazioni IVA) di almeno il 30% rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente; impossibilita' di accesso per interruzione delle vie di comunicazione stradale, anche disposte per ragioni di sicurezza, protrattesi per oltre quindici giorni in conseguenza degli eventi eruttivi. Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti: i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita' alle imposte previste; per "dipendenti", ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time; i benefici di cui ai paragrafi precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo; eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall'importo della spesa ammissibile a contributo. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61. Persone fisiche proprietari di immobili destinati all'esercizio di impresa. A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 500.000.000. 2.3. Interventi ammissibili. Tenuto conto che la finalita' dell'intervento pubblico e' strettamente legata alla ripresa delle attivita' produttive dell'area colpita, i contributi di cui al paragrafo 2.2 devono essere impiegati per le seguenti finalita': lavori per rimozione di macerie, ceneri o materiale lavico; lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonche' degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere; ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi'; ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati); lavori in economia, spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei trenta giorni successivi all'evento calamitoso in aggiunta al normale lavoro straordinario; lavori di ripristino della coltivabilita' dei terreni agricoli, ove possibile; ripristino dei beni danneggiati di proprieta' di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione e o di altro titolo legittimo di possesso; perizia asseverata dei danni subiti. Le spese sostenute dai soggetti di cui ai primi tre paragrafi del precedente punto 2.2 si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al quarto paragrafo del precedente punto 2.2 sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali. Ai fini della concessione dei benefici suindicati, la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformita' o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unita' immobiliare sede dell'attivita' produttiva. 2.4. Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici. La Regione siciliana provvede a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o societa' a partecipazione regionale o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2, attenendosi alle seguenti modalita': segnalazione del danno: entro sette giorni dall'avvenuta distruzione o danneggiamento del bene, il soggetto titolare dell'attivita' produttiva o il proprietario dell'immobile destinato ad attivita' produttiva distrutto o danneggiato deve presentare alla Regione siciliana la segnalazione del danno subito, secondo il modello allegato (allegato D). In fase di prima applicazione, per danni occorsi precedentemente alla data di emanazione della presente direttiva, la segnalazione del danno deve avvenire entro sette giorni dalla medesima data di emanazione. La Regione siciliana e' tenuta a verificare la veridicita' della segnalazione entro i successivi quindici giorni. La segnalazione di danno puo' essere presentata piu' volte, in caso di danni verificatisi successivamente per evoluzioni degli eventi eruttivi; presentazione delle domande: la domanda di contributo (unica per tutte tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato E), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dello studio professionale o della societa' sportiva o dell'organizzazione di volontariato, deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di segnalazione del danno di cui al paragrafo precedente presso gli uffici all'uopo individuati dalla Regione siciliana. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte; documentazione allegata alla domanda: alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: copia della segnalazione del danno presentata alla Regione siciliana; fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validita) del sottoscrittore della stessa; perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni; in caso di richieste di contributo inferiori a lire 30 milioni, e' sufficiente l'autocertificazione del soggetto sottoscrittore della domanda; eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo gia' percepito e dichiarazione della compagnia assicuratrice attestante l'importo dei premi pagati per i beni danneggiati nei precedenti cinque anni (decorrenza 13 luglio 1996); solo per la concessione del beneficio spettante per la riduzione del volume d'affari, copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume d'affari e attestazione del sindaco dalla quale emerga l'interruzione delle comunicazioni stradali per piu' di quindici giorni; solo per i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprieta' di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identita' del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprieta' di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprieta' del bene); istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici: la Regione siciliana disciplina i criteri e le modalita' organizzative per accertare la completezza delle domande ricevute e provvedere alla definizione ed alla concessione dei benefici spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive: l'erogazione del contributo a fondo perduto e la concessione del finanziamento in conto interessi avvengono, di norma, nei limiti previsti, in un'unica soluzione; la durata del finanziamento in conto interessi non puo' superare i dieci anni; l'onere a carico del soggetto richiedente non puo' essere inferiore all'1,5% della rata di ammortamento; ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, la Regione siciliana o gli enti esterni eventualmente incaricati, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate le modalita' relative alla gestione dei contratti di finanziamento; entro dodici mesi dalla concessione dei benefici i soggetti richiedenti devono presentare alla regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta secondo il modello allegato (allegato F), oltre a relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati ai sensi del precedente paragrafo 2.3; la regione o gli enti locali possono concedere a valere sui propri bilanci immediate anticipazioni fino a 5 milioni di lire ai soggetti danneggiati dall'interruzione delle comunicazioni stradali; la regione provvedera' al reintegro delle somme anticipate. 2.5. Controlli. La Regione siciliana disciplina secondo il proprio ordinamento le modalita' operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3145/2001 e della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo. Semestralmente, ed ogniqualvolta l'Agenzia di protezione civile lo richieda, la Regione siciliana trasmette una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore delle attivita' produttive danneggiate. 2.6. Garanzie. Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi la Regione siciliana, anche per il tramite di societa' finanziarie a partecipazione regionale, puo' erogare appositi contributi, anche destinando parte delle risorse ad essa assegnate, alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo la Regione siciliana, anche al fine di garantire omogeneita' di interventi tra i diversi settori produttivi, puo' utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l'ambito operativo assegnato, limitatamente a quest'ultimo. 2.7. Interventi specifici nel settore agricolo. Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n. 185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge n. 365/2000 e precisamente: i danni alle colture in campo (art. 3, comma 2, lettere b/c/d/f)*; i danni alle infrastrutture interaziendali (art. 3, comma 3, lettera a)*; i danni ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3, lettera b)*; * Gli articoli citati si riferiscono alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. Per le sopra nominate tipologie si operera' ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo i tempi, le modalita' e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilita', nella domanda allegata E, di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n. 185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n. 365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2. I lavori di ripristino della coltivabilita' dei terreni e per il reimpianto delle piantagioni arboree distrutte o non piu' commercializzabili, comprensivi delle opere e dei manufatti di sistemazione fondiaria resi necessari a seguito dei danni conseguenti all'evento eruttivo (terrazzamenti, muretti a secco, etc.), sono ammissibili al calcolo del volume di danno come risultanti dalla perizia asseverata ovvero, per i casi in cui la perizia non risulti necessaria (contributo richiesto inferiore a 30 milioni di lire), come risultanti dalla spesa fatturata necessaria per il ripristino dei terreni agricoli e il reimpianto delle piantagioni arboree, e sono validi per terreni di qualunque genere, purche' risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare concessione. Qualora tali lavori siano stati eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo, l'importo ammissibile per il calcolo del volume di danno viene determinato secondo parametri che dovranno essere stabiliti dalla Regione siciliana. I proprietari di terreni agricoli nei quali non puo' essere ripristinato lo strato coltivabile perche' sommersi dalla lava, nel calcolo del volume di danno possono indicare un importo pari al valore tabellare, cosi come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in vigore al 13 luglio 2001, sulla base del tipo di coltura catastalmente censita o denunciata. Tale danno puo' essere indicato, in alternativa, dal titolare dell'impresa agricola operante sul terreno in questione, qualora risulti diverso dal proprietario del terreno, purche' quest'ultimo faccia parte del nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso di coltivatore pensionato) attivita' agricola nella medesima impresa, cosi' come intesa dall'art. 230-bis del codice civile. Ove l'evento eruttivo abbia irrimediabilmente danneggiato o asportato prodotti agricoli che erano stati raccolti, facendo mancare all'azienda la fonte di reddito per l'annata successiva, i prodotti in magazzino danneggiati o asportati sono ammessi al calcolo del volume di danno come scorte. Il valore di riferimento dovra' essere determinato con perizia asseverata o, per i casi in cui la perizia non e' necessaria, con autocertificazione riferita ai valori medi di mercato riportati nei "mercuriali" delle camere di commercio. 2.8. Norma di rinvio. La Regione siciliana, con propri provvedimenti amministrativi, stabilisce, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalita' per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi connessi con l'attivita' del vulcano Etna iniziati il 13 luglio scorso. Roma, 15 agosto 2001 Il Ministro: Scajola |