| Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2001 (vai al sommario) |  
| COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI |  
| COMUNICATO  |  
| Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |  
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    Il   comune   di  Guardia  Sanframondi  (Benevento)  ha  adottato l'8 novembre   2000   la   seguente   deliberazione   in  materia  di determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:    (Omissis).    Oltre  a  quelle  previste  dalle  leggi  si considerano altresi' abitazioni principali:      a)   le  pertinenze  dell'abitazione  principale  (box, garage, cantina,  soffitta,  ecc.)  purche'  ubicate  nello stesso edificio o complesso  immobiliare  nel  quale  e'  sita l'abitazione principale, ancorche'  distintamente  iscritte in catasto. L'agevolazione opera a condizione  che  il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale di godimento   dell'abitazione  nella  quale  abitualmente  dimora,  sia proprietario  o  titolare  del diritto reale di godimento anche della pertinenza  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla  predetta  abitazione.  Per  questo aspetto l'agevolazione della detrazione  si  concretizza  nella  facolta' di detrarre dall'imposta dovuta  per  la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non  hanno  trovato  capienza  in  sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuato secondo i criteri generali;      b) quelle  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (primo gado genitori e figli, secondo grado nonni e  nipoti,  terzo  grado bisnonni e pronipoti) e da questi utilizzati come   abitazioni  principali  e  purche'  vi  abbiano  la  residenza anagrafica.  La  concessione dell'uso gratuito deve risultare da atto notorio  che  va  consegnato all'ufficio comunale competente entro il termine  di presentazione della comunicazione di variazione di cui al successivo  art. 8. L'agevolazione opera sia sulla eventuale aliquota ridotta  che  sulla  detrazione  per le abitazioni principali e viene effettuata  dal  soggetto  passivo  dell'imposta come individuato dal comma 1  dell'art.  3 del decreto legislativo n. 504/1992. Per l'anno 2000 restano validi gli atti ed i provvedimenti gestionali adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti prodottisi in vigenza del precedente testo del presente articolo;      c) l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' a di usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.    (Omissis).    Avvertenza:   la   presente  deliberazione  integra  quella  gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 42, prima e seconda colonna.  |  
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