Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2001 (vai al sommario) |
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 |
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Il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) ha adottato l'8 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Oltre a quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto. L'agevolazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuato secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (primo gado genitori e figli, secondo grado nonni e nipoti, terzo grado bisnonni e pronipoti) e da questi utilizzati come abitazioni principali e purche' vi abbiano la residenza anagrafica. La concessione dell'uso gratuito deve risultare da atto notorio che va consegnato all'ufficio comunale competente entro il termine di presentazione della comunicazione di variazione di cui al successivo art. 8. L'agevolazione opera sia sulla eventuale aliquota ridotta che sulla detrazione per le abitazioni principali e viene effettuata dal soggetto passivo dell'imposta come individuato dal comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992. Per l'anno 2000 restano validi gli atti ed i provvedimenti gestionali adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi in vigenza del precedente testo del presente articolo; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' a di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 42, prima e seconda colonna. |
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