IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure relative ai beni della Repubblica dell'Iraq ed in particolare il disposto dell'art. 4, che consente di disporre delle deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 1 del predetto decreto-legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1999, che autorizza il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca Centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990; Visto l'accordo di sede tra la F.A.O. ed il Governo italiano del 31 ottobre 1950 convertito nella legge del 9 gennaio 1951, n. 11, che definisce lo stato dei rappresentanti permanenti presso l'Organizzazione internazionale; Ritenuta, per ragioni di trasparenza, l'esigenza di estendere tale deroga alla rappresentanza permanente della Repubblica dell'Iraq presso la F.A.O. nonche' alla sezione di interessi irachena presso il Governo italiano, al fine di consentire il loro funzionamento senza peraltro favorire in alcun modo l'economia dell'Iraq; Sulla proposta del Ministero degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e' consentito il pagamento di tutto le spese istituzionali della rappresentanza permanente irachena presso la F.A.O. e della sezione di interessi iracheni presso l'ambasciata della Repubblica del Sudan a Roma, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca Centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della fornitura alle dette rappresentanze diplomatiche dei beni e servizi corrispondenti. Il ritiro delle somme all'uopo necessarie deve avvenire presso un unico istituto bancario italiano, prescelto dalle autorita' irachene, e di gradimento esplicito del Governo italiano ed e' subordinato all'autorizzazione preventiva da parte del Ministero degli affari esteri, che controlla le finalita' istituzionali delle spese ordinarie previste e di quelle straordinarie. Tali somme non possono in ogni caso superare il limite annuale di 1.000 milioni di lire italiane, per la rappresentanza permanente presso la F.A.O. e di 2.500 milioni di lire italiane per la sezione di interessi iracheni presso l'ambasciata del Sudan. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 1o giugno 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro degli affari esteri Dini |