Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2001 (vai al sommario) |
|
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 luglio 2001, n. 294 |
Testo del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2001), coordinato con la legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania". |
|
|
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace
1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44. 2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e' corrisposta dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. (( Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. )) 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania; b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron; c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1; d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228; e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea. 4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attivita' aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.
Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001; si riporta il testo degli degli articoli 1, comma 1 e 4, comma 1: "Art. 1 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace). - 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato fino al 30 giugno 2001. Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1 luglio 2000". "Art. 4 (Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea). - 1. Per le finalita' previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, e' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea". - Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 2: "2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000, la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999". - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926. - Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, recante "Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si riporta il testo dell'art. 1, comma 3: "3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301: allo stesso personale, si applicano, altresi', le disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77". - Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante "Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies: "Art. 3-bis. - (Omissis) 3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. 4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.". "Art. 3-quater. - (Omissis) 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42. 3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1, e' autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.". "Art. 3-quinquies. - (Omissis) 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.". "Art. 3-sexies. - (Omissis) 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.". "Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482. 2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, com-ma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.". - Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 2-bis: "2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301. 2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.". - Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, concernente "Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2000; si riporta il testo degli articoli 2 e 3: "Art. 2 (Forze di completamento). 1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione della difesa puo' richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 3. I predetti soggetti cessano anticipatamene dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalita': a) in accoglimento di motivata domanda; b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.". "Art. 3 (Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio). - 1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, e' consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.". - Si riporta il testo dell'art. 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (v. supra): "Art. 6. - Ai funzionari che godono di assegni o di indennita', nella qualita' di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennita' giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla meta'. Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennita' anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto. Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito. Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennita' sono ridotte di un quarto.". |
| Art. 2. Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 e' autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. (( I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacita' delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attivita' della criminalita' organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana. )) 2. Per le finalita' di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.
Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000; si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi). - 1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal 1 luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 dicembre 1999-1 maggio 2000. 2-bis. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonche' del presente decreto.". - La legge 3 agosto 1998, n. 300, recante "Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1998; si riporta il testo degli articoli 3 e 4: "Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilita', sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita' governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.". "Art. 4. - 1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.". |
| Art. 2-bis. Disposizioni di convalida
(( 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2. )) |
| Art. 3. Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea
1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 e' autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea. |
| Art. 3-bis. Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
(( 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e' inserito il seguente: )) (( "3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato: "Art. 4-ter (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermita' in servizio). - 1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, e' computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio. 3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', a meno che queste comportino inidoneita' permanente al servizio. 3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. 4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.". |
| Art. 4. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995; si riporta il testo dell'art. 1, comma 63: "63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro". |
| Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
|
|