| Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2001 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 luglio 2001, n. 294 |  
| Testo del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  166 del 19 luglio 2001), coordinato con la legge  di  conversione  29 agosto  2001,  n.  339  (in  questa stessa Gazzetta   Ufficiale   -   alla  pag.  6),  recante:  "Proroga  della partecipazione  militare  italiana a missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania". |  
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Avvertenza:
      Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
     Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
      A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.                               Art. 1.                Proroga della partecipazione italiana                  a missioni internazionali di pace
    1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge    29 dicembre    2000,   n.   393,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001, n. 27, relativo alla partecipazione  di  personale  militare  e  civile alle operazioni in Macedonia,  in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a  Hebron,  in  Etiopia  ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001.  Fino  alla  stessa  data  e'  prorogata  la partecipazione del personale  della  Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.  2.  Limitatamente  ai  giorni  di  permanenza nel territorio ovvero nelle  acque  territoriali  dei  Paesi  teatro  delle  operazioni, al personale  di  cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per  cento  per  tutta  la  durata  del  periodo. Detta indennita' e' corrisposta  dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi   registrati   nel  periodo  1 gennaio-31 maggio  2001.  ((  Al personale  di  cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti  dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori  dal  teatro  di  operazioni  e  in  costanza  di  missione, e' corrisposta  un'indennita'  giornaliera  pari alla diaria di missione estera percepita. ))  3.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:    a) l'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;    b) gli  articoli 3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater,  commi 2 e 3, 3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;    c) l'articolo 2,  commi  2  e  2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo  ed  in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;    d) gli  articoli  2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;    e) le  disposizioni  di  cui  alle  lettere  c) e d), fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941,  in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi e  sovvenzioni  da  parte  di  organismi internazionali, al personale militare  che  partecipa  alla  missione  internazionale  di  pace in Etiopia ed Eritrea.  4.  Per  le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo  stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di  esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione  di apparati di comunicazione per le attivita' aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.
            Riferimenti normativi:              - Il   decreto-legge   29   dicembre   2000,   n.  393,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio          2001,  n.  27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della          Repubblica  italiana  - serie generale - n. 66 del 20 marzo          2001; si riporta il testo degli degli articoli 1, comma 1 e          4, comma 1:              "Art.   1  (Proroga  della  partecipazione  italiana  a          missioni  internazionali di pace). - 1. Il termine previsto          dall'art.  1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n.          163,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 agosto          2000,  n.  228,  relativo  alla partecipazione di personale          militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania,          nei  territori  della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron,          e'  prorogato fino al 30 giugno 2001. Fino alla stessa data          e'  prorogata la partecipazione del personale della Polizia          di  Stato  alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui          all'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n.          1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,          n. 44, ivi impegnato dal 1 luglio 2000".              "Art.  4  (Partecipazione italiana alla missione ONU in          Etiopia  ed  Eritrea). - 1. Per le finalita' previste dalla          risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del          15 settembre   2000,   e'   autorizzata,  a  decorrere  dal          1 gennaio  2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione          di  personale militare alla missione internazionale di pace          in Etiopia ed Eritrea".              -  Il  decreto-legge  7 gennaio 2000, n. 1, convertito,          con   modificazioni,  dalla  legge  7 marzo  2000,  n.  44,          recante:    "Disposizioni    urgenti   per   prorogare   la          partecipazione  militare italiana a missioni internazionali          di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della          Repubblica  italiana  - serie generale - n. 66 del 20 marzo          2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 2:              "2.  E'  altresi' autorizzata fino alla stessa data del          30 giugno  2000,  la partecipazione del personale dei ruoli          del  Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed          in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999".              - Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, recante          "Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato          incaricato  di  missione  all'estero",  e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.              - Il  decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  18 giugno  1999, n. 186,          recante   "Autorizzazione   all'invio   in  Albania  ed  in          Macedonia   di   contingenti   italiani  nell'ambito  della          missione   NATO  per  compiti  umanitari  e  di  protezione          militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di          aiuti   all'Albania   e  di  assistenza  ai  profughi",  e'          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana  -  serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si          riporta il testo dell'art. 1, comma 3:              "3.  Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito,          in  aggiunta  allo  stipendio,  ovvero alla paga e ad altri          assegni  a  carattere  fisso e continuativo, con decorrenza          dalla   data   di  entrata  nei  territori  o  nelle  acque          territoriali dell'Albania e della ex Jugoslavia e fino alla          data  di  uscita  dagli  stessi, e comunque non oltre il 31          dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui          al  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941,  e successive          modificazioni,   con   corresponsione   dell'indennita'  di          missione  ridotta  all'80% per tutta la durata del periodo.          Si  applicano  in  materia  di  trattamento assicurativo le          disposizioni  previste  dalla legge 18 maggio 1982, n. 301:          allo   stesso   personale,   si   applicano,  altresi',  le          disposizioni  recate  dall'art.  2,  commi 2, 3, 4 e 6, del          decreto-legge  28 gennaio  1999,  n.  12,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".              - Il  decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo  1999,  n.  77,          recante   "Disposizioni   urgenti   relative   a   missioni          internazionali  di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.          87  del  15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli          3-bis,  commi  3  e  4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,          comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies:              "Art.  3-bis.  - (Omissis) 3. Al personale appartenente          ai  contingenti  di  cui  ai  commi  1  e 2 si applicano le          disposizioni   sul   trattamento   economico  previste  dal          decreto-legge   1 luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.              4.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali stabiliti          dal  comma  1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in          caso  di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni          della   legge  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  a          ricorrere  ad  acquisti  e  lavori da eseguire in economia,          senza  limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire          2.000 milioni.".              "Art.    3-quater.    -   (Omissis) 2.   Al   personale          appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano          le   disposizioni   sul   trattamento   economico  previste          dall'art.  3  del  decreto-legge  13 gennaio  1998,  n.  1,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998,          n. 42.              3.  Nel  quadro  delle  attivita' di cui al comma 1, e'          autorizzata   la   partecipazione  alla  missione  MAPE  di          personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e della          Polizia  di  Stato.  In materia di trattamento economico si          applicano   le   disposizioni   previste  dall'art.  3  del          decreto-legge   13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.".              "Art.   3-quinquies.   -   (Omissis) 2.   Al  personale          appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano          le  disposizioni  sul  trattamento  economico  previste dal          decreto-legge   1 luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.".              "Art.    3-sexies.    -   (Omissis) 2.   Al   personale          appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano          le   disposizioni   sul   trattamento   economico  previste          dall'art.  3  del  decreto-legge  13 gennaio  1998,  n.  1,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998,          n. 42.".              "Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi          all'impiego  del  personale  di  cui  agli  articoli 3-bis,          3-ter,  3-quater,  3-quinquies  e 3-sexies, si applicano le          disposizioni    sul   trattamento   assicurativo   previste          dall'art.  3,  commi  2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno          1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.              2.  Al  personale  di  cui  agli articoli 3-bis, 3-ter,          3-quater,   3-quinquies   e   3-sexies   si   applicano  le          disposizioni   previste   dall'art.   2,   com-ma   4,  del          decreto-legge  24 aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.".              - Il  decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  2 agosto  1999,  n. 269,          recante  "Disposizioni  urgenti in materia di proroga della          partecipazione   italiana  a  missioni  internazionali  nei          territori  della  ex  Jugoslavia,  in  Albania  e a Hebron,          nonche'    autorizzazione   all'invio   di   un   ulteriore          contingente  di  militari  dislocati  in  Macedonia  per le          operazioni di pace nel Kosovo, e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.          185  del  9 agosto  1999;  si riporta il testo dell'art. 2,          commi 2 e 2-bis:              "2.  Al  personale  di cui al comma 1 e' attribuito, in          aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni          a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data          di  entrata  nei territori o nelle acque territoriali della          ex  Jugoslavia  e  fino alla data di uscita dagli stessi, e          comunque  non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di          missione  all'estero  previsto  dal  regio decreto 3 giugno          1926,    n.    941,   e   successive   modificazioni,   con          corresponsione  dell'indennita' di missione ridotta all'80%          per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di          trattamento  assicurativo  le  disposizioni  previste dalla          legge 18 maggio 1982, n. 301.              2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora          impossibilitato  a  prestare  servizio  perche' in stato di          prigionia  o  disperso,  continuano ad essere attribuiti il          trattamento  economico  ed  assicurativo di cui al comma 2,          nonche'  lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso          e  continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o          quale   disperso  e'  computato  per  intero  ai  fini  del          trattamento  di  pensione  e  non  determina  detrazioni di          anzianita'.  In  caso  di  decesso  per  causa di servizio,          connesso  all'espletamento  della  missione in Kosovo ed in          Macedonia,  si  applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981,          n.  308.  In  caso  di invalidita' per la medesima causa si          applicano  le  norme  in  materia  di pensione privilegiata          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,          approvato  con  decreto  del  presidente  della  Repubblica          29 dicembre  1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i          casi  di  decesso  e  di invalidita' si cumulano con quello          assicurativo  di  cui  al  comma  2  del presente articolo,          nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo          privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla          legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge          15 giugno  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto          1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti          stabiliti  dall'ordinamento  vigente. Al personale militare          di  cui  al  comma  1  del  presente articolo si applica il          codice  penale  militare  di  pace.  Foro  competente e' il          tribunale  militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini          del  rilascio  del passaporto di servizio, non si applicano          le  norme  di  cui  all'art.  3,  lettera  b),  della legge          21 novembre 1967, n. 1185.".              - Il  decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  10 agosto  2000, n. 228,          concernente  "Disposizioni  urgenti  in  materia di proroga          della   partecipazione   militare   italiana   a   missioni          internazionali  di  pace",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.          193  del 19 agosto 2000; si riporta il testo degli articoli          2 e 3:              "Art.  2  (Forze  di completamento). 1. Per le esigenze          correlate con le missioni internazionali di cui al presente          decreto,   al   fine   di   garantire  la  funzionalita'  e          l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti  e delle unita',          l'Amministrazione  della  difesa  puo'  richiamare, su base          volontaria  e  a  tempo  determinato,  gli  ufficiali  e  i          sottufficiali   di   complemento  in  congedo,  nonche'  il          personale  gia' appartenente alle categorie dei militari di          truppa  in servizio di leva e dei volontari in ferma breve.          Tale  personale,  inserito nelle forze di completamento, e'          impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche          sia sul territorio nazionale sia all'estero.              2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 e' attribuito il          trattamento  economico  dei  pari  grado  in  servizio.  Ai          militari  di  truppa  richiamati  a  tempo  determinato  in          servizio,  provenienti  dal  servizio  di  leva  ovvero dai          volontari   in   ferma  annuale,  e'  attribuito  lo  stato          giuridico  ed  il  trattamento  economico  dei  pari  grado          appartenenti  ai  volontari in ferma breve. I provvedimenti          di  richiamo  di cui al presente articolo sono regolati con          decreto  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica,  nei  limiti  dei  contingenti  annuali,  e  dei          relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per          gli   ufficiali   di   complemento,   i   sottufficiali  di          complemento  ed  i volontari in ferma breve, fermo restando          quanto   previsto   dall'art.   2,  comma  3,  del  decreto          legislativo 12 maggio 1995, n. 196.              3.  I  predetti  soggetti  cessano  anticipatamene  dal          vincolo  temporaneo  di  servizio  assunto  per  la fase di          richiamo, con le seguenti modalita':                a) in accoglimento di motivata domanda;                b) ai  sensi  dell'art.  8, comma 2, lettere b) e c),          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre          1997, n. 332, in quanto applicabile.".              "Art.  3 (Accesso del personale alle utenze telefoniche          di   servizio).  -  1.  Al  personale  militare  e  civile,          impiegato  in  operazioni fuori area, qualora non risultino          disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso          privato, e' consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle          utenze  telefoniche  di  servizio, fatte salve le priorita'          correlate alle esigenze operative.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 6 del regio decreto          3 giugno 1926, n. 941 (v. supra):              "Art.  6.  -  Ai  funzionari che godono di assegni o di          indennita',  nella  qualita'  di  addetti ad enti od uffici          all'estero   o   incaricati   di   servizi  all'estero,  le          indennita' giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del          presente decreto, sono ridotte alla meta'.              Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha          sede  l'ufficio  o  si  svolga  il  servizio, le indennita'          anzidette,  ove  consentite  da  disposizioni ministeriali,          sono ridotte ad un quarto.              Sono  pure  ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno          in  territorio estero previste nel presente decreto, quando          il  personale  sia  ospite  di Governi esteri, o quando sia          destinato   al  seguito  di  Sovrani,  di  Principi  Reali,          o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.              Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito          le indennita' sono ridotte di un quarto.".  |  
|   |                                 Art. 2.                     Prosecuzione dei programmi             delle Forze di polizia italiane in Albania
    1. Per  lo  sviluppo  ed  il completamento dei programmi italiani a sostegno  delle  Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge  28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27 ottobre  2000,  n.  305, fino al 31 dicembre 2001 e' autorizzata  la spesa di lire 14.915 milioni. (( I predetti programmi saranno  prioritariamente indirizzati a potenziare le capacita' delle Forze  di  polizia  albanesi  nel  campo del contrasto alle attivita' della  criminalita'  organizzata  operante in Albania e nel controllo dei  flussi  migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana. ))  2.  Per le finalita' di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento  economico  aggiuntivo  di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto  1998,  n. 300, e' corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre  2001,  sulla  base  dei  cambi  registrati  nel  periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo  1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di  presentazione  al  Parlamento  di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.
            Riferimenti normativi:              - Il  decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito,          con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, e'          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica          italiana  - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000; si          riporta il testo dell'art. 1:              "Art.  1  (Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il          completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze          di   polizia   albanesi).   -   1. Per  lo  sviluppo  e  il          completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze          di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e' autorizzata          la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.              2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, continuano ad          applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge          3 agosto  1998,  n.  300,  ed il coordinamento dei relativi          interventi  e'  assicurato  dal  Ministero dell'interno. Il          trattamento  economico  aggiuntivo, di cui all'art. 4 della          legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal 1 luglio al          31 dicembre  2000  in lire, sulla base dei cambi registrati          nel periodo 1 dicembre 1999-1 maggio 2000.              2-bis. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno          il  Governo  presenta  al  Parlamento  una  relazione sulla          realizzazione   degli   obiettivi  fissati,  sui  risultati          raggiunti  e  sull'efficacia degli interventi effettuati ai          sensi   del   decreto-legge   27 ottobre   1997,   n.  362,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre          1997,  n.  437,  della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonche'          del presente decreto.".              - La    legge    3 agosto   1998,   n.   300,   recante          "Finanziamento  dei  progetti  di intervento coordinati dal          commissario  straordinario  del Governo per la prosecuzione          del  processo di ricostruzione dell'Albania", e' pubblicata          nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie          generale  -  n. 194 del 21 agosto 1998; si riporta il testo          degli articoli 3 e 4:              "Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo          di  ricostruzione  sociale  ed  economica  dell'Albania, le          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, in relazione          alle  effettive  disponibilita',  sono autorizzate, sino al          31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita'          governative  albanesi,  sulla  base  delle  richieste dalle          stesse  formulate,  previo  coordinamento  del  commissario          straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro,          del  bilancio  e  della  programmazione  economica, i mezzi          dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di          consumo  connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo          supporto logistico.".              "Art.   4.   -   1.  Al  personale  utilizzato  per  la          consulenza,  l'assistenza  e l'addestramento delle Forze di          polizia  albanesi,  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge          27 ottobre  1997,  n.  362,  convertito, con modificazioni,          dalla  legge  19 dicembre  1997,  n.  437,  si applicano, a          decorrere  dal  17 aprile  1998,  il  trattamento economico          previsto  dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'          speciale  di  cui  all'art.  3  della medesima legge, nella          misura  del  140  per  cento dell'assegno di lungo servizio          all'estero.".  |  
|   |                               Art. 2-bis.                      Disposizioni di convalida
  ((  1.  Sono  convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni  effettuate  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2. ))  |  
|   |                                 Art. 3.         Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea
    1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n.  1320  del  15 settembre  2000 e' autorizzata la cessione a titolo gratuito  di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in  vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.  |  
|   |                               Art. 3-bis. Modifica   all'articolo 4-ter  del  decreto-legge  29 dicembre  2000, n. 393,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,                               n. 27.
  ((  1.   Dopo  il  comma  3  dell'articolo  4-ter  del  decreto-legge 29 dicembre  2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e' inserito il seguente: )) ((  "3-bis.  Fino  alla  definizione  dei  procedimenti medico-legali riguardanti  il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al  personale  di  cui  ai  commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera". ))
            Riferimenti normativi:              - Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge          29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  28 febbraio  2001, n. 27, come modificato dal          decreto-legge qui pubblicato:              "Art.  4-ter  (Disposizioni per il personale militare e          della  Polizia  di  Stato che abbia contratto infermita' in          servizio).  -  1. Il personale militare in ferma volontaria          che  abbia  prestato servizio in missioni internazionali di          pace  e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un          momento  successivo,  causa  di inabilita' puo', a domanda,          essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,          da  trascorrere  interamente  in  licenza  straordinaria di          convalescenza  o  in  ricovero  in luogo di cura, anche per          periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo          30 dicembre  1997,  n.  505,  fino  alla  definizione della          pratica  medico-legale  riguardante il riconoscimento della          dipendenza da causa di servizio.              2.  Il  personale trattenuto alle armi, di cui al comma          1,  e'  computato  nei  contingenti  di  personale in ferma          volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.              3.  Al  personale  militare e della Polizia di Stato in          servizio  permanente,  che presti o abbia prestato servizio          in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le          infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'          computato  nel periodo massimo di aspettativa il periodo di          ricovero  in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a          completa  guarigione  delle  stesse  infermita', a meno che          queste comportino inidoneita' permanente al servizio.              3-bis.   Fino   alla   definizione   dei   procedimenti          medico-legali    riguardanti    il   riconoscimento   della          dipendenza  da  causa  di  servizio, al personale di cui ai          commi  1  e  3  e'  corrisposto  il  trattamento  economico          continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.              4.  Nei  confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,          deceduto  o  divenuto  permanentemente  inabile al servizio          militare   incondizionato  ovvero  giudicato  assolutamente          inidoneo  ai  servizi di istituto per lesioni traumatiche o          per   le   infermita'  di  cui  al  comma  1,  riconosciute          dipendenti  da  causa di servizio, sono estesi al coniuge e          ai  figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi          ed  a  carico,  qualora unici superstiti, i benefici di cui          all'art.  1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,          come  modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.          288.".  |  
|   |                                 Art. 4.                        Copertura finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente decreto, valutati  complessivamente  in  lire  554.307  milioni,  si  provvede mediante  l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno  2001,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  63,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549.  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,   con   propri  decreti  e  con  procedure  d'urgenza,  le occorrenti variazioni di bilancio.
            Riferimenti normativi:              - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di          razionalizzazione  della  finanza  pubblica", e' pubblicata          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della          Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995; si riporta          il testo dell'art. 1, comma 63:              "63.  Per  le  spese  connesse  con interventi militari          all'estero,  anche di carattere umanitario, autorizzati dal          Parlamento,   correlati  ad  accordi  internazionali,  puo'          essere  adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge          5 agosto  1978,  n. 468, previa deliberazione del Consiglio          dei  Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna          indennita'   e'  dovuta  agli  obiettori  di  coscienza  in          servizio    civile   impiegati   in   missioni   umanitarie          all'estero.    Al   personale   militare   interessato   e'          corrisposto,  in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli          altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente          trattamento economico accessorio:                a) trattamento  di missione all'estero previsto dalle          norme vigenti, se in servizio isolato;                b) trattamento  di missione all'estero previsto dalle          norme   vigenti   per   il   Paese   di   destinazione  con          possibilita',  se  facente  parte  di  un  contingente,  di          riduzione  dell'indennita'  di missione fino al massimo del          50  per  cento  da effettuare, in funzione delle condizioni          ambientali  ed  operative,  con  decreto del Ministro della          difesa di concerto con il Ministro del tesoro".  |  
|   |                                 Art. 5.                          Entrata in vigore
    1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  |  
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