Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 luglio 2001, n. 294
Testo del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2001), coordinato con la legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali di pace

1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennita' e' corrisposta dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. (( Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. ))
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;
d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attivita' aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo
2001; si riporta il testo degli degli articoli 1, comma 1 e
4, comma 1:
"Art. 1 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali di pace). - 1. Il termine previsto
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n.
163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania,
nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron,
e' prorogato fino al 30 giugno 2001. Fino alla stessa data
e' prorogata la partecipazione del personale della Polizia
di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,
n. 44, ivi impegnato dal 1 luglio 2000".
"Art. 4 (Partecipazione italiana alla missione ONU in
Etiopia ed Eritrea). - 1. Per le finalita' previste dalla
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del
15 settembre 2000, e' autorizzata, a decorrere dal
1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione
di personale militare alla missione internazionale di pace
in Etiopia ed Eritrea".
- Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44,
recante: "Disposizioni urgenti per prorogare la
partecipazione militare italiana a missioni internazionali
di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo
2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 2:
"2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del
30 giugno 2000, la partecipazione del personale dei ruoli
del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed
in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999".
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
"Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
recante "Autorizzazione all'invio in Albania ed in
Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della
missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di
aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si
riporta il testo dell'art. 1, comma 3:
"3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito,
in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri
assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza
dalla data di entrata nei territori o nelle acque
territoriali dell'Albania e della ex Jugoslavia e fino alla
data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31
dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui
al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di
missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo.
Si applicano in materia di trattamento assicurativo le
disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301:
allo stesso personale, si applicano, altresi', le
disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del
decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".
- Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77,
recante "Disposizioni urgenti relative a missioni
internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli
3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,
comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies:
"Art. 3-bis. - (Omissis) 3. Al personale appartenente
ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni sul trattamento economico previste dal
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti
dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
della legge di contabilita' generale dello Stato, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire
2.000 milioni.".
"Art. 3-quater. - (Omissis) 2. Al personale
appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni sul trattamento economico previste
dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998,
n. 42.
3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1, e'
autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di
personale del Corpo della guardia di finanza e della
Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si
applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del
decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.".
"Art. 3-quinquies. - (Omissis) 2. Al personale
appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni sul trattamento economico previste dal
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.".
"Art. 3-sexies. - (Omissis) 2. Al personale
appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni sul trattamento economico previste
dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998,
n. 42.".
"Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi
all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, si applicano le
disposizioni sul trattamento assicurativo previste
dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno
1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter,
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le
disposizioni previste dall'art. 2, com-ma 4, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.".
- Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269,
recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali nei
territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron,
nonche' autorizzazione all'invio di un ulteriore
contingente di militari dislocati in Macedonia per le
operazioni di pace nel Kosovo, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo dell'art. 2,
commi 2 e 2-bis:
"2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
di entrata nei territori o nelle acque territoriali della
ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e
comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, e successive modificazioni, con
corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80%
per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di
trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla
legge 18 maggio 1982, n. 301.
2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora
impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di
prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il
trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2,
nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
quale disperso e' computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di
anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio,
connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in
Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981,
n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si
applicano le norme in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i
casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello
assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare
di cui al comma 1 del presente articolo si applica il
codice penale militare di pace. Foro competente e' il
tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini
del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano
le norme di cui all'art. 3, lettera b), della legge
21 novembre 1967, n. 1185.".
- Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228,
concernente "Disposizioni urgenti in materia di proroga
della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
193 del 19 agosto 2000; si riporta il testo degli articoli
2 e 3:
"Art. 2 (Forze di completamento). 1. Per le esigenze
correlate con le missioni internazionali di cui al presente
decreto, al fine di garantire la funzionalita' e
l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita',
l'Amministrazione della difesa puo' richiamare, su base
volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i
sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il
personale gia' appartenente alle categorie dei militari di
truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve.
Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e'
impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il
trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai
militari di truppa richiamati a tempo determinato in
servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai
volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato
giuridico ed il trattamento economico dei pari grado
appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti
di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei
relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per
gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di
complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando
quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
3. I predetti soggetti cessano anticipatamene dal
vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di
richiamo, con le seguenti modalita':
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, in quanto applicabile.".
"Art. 3 (Accesso del personale alle utenze telefoniche
di servizio). - 1. Al personale militare e civile,
impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, e' consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle
utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorita'
correlate alle esigenze operative.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del regio decreto
3 giugno 1926, n. 941 (v. supra):
"Art. 6. - Ai funzionari che godono di assegni o di
indennita', nella qualita' di addetti ad enti od uffici
all'estero o incaricati di servizi all'estero, le
indennita' giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del
presente decreto, sono ridotte alla meta'.
Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha
sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennita'
anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali,
sono ridotte ad un quarto.
Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno
in territorio estero previste nel presente decreto, quando
il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia
destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali,
o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.
Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito
le indennita' sono ridotte di un quarto.".
 
Art. 2.
Prosecuzione dei programmi
delle Forze di polizia italiane in Albania

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 e' autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. (( I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacita' delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attivita' della criminalita' organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana. ))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto in lire, dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000; si
riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze
di polizia albanesi). - 1. Per lo sviluppo e il
completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze
di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e' autorizzata
la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge
3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi
interventi e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il
trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della
legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal 1 luglio al
31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati
nel periodo 1 dicembre 1999-1 maggio 2000.
2-bis. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla
realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati
raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai
sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonche'
del presente decreto.".
- La legge 3 agosto 1998, n. 300, recante
"Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal
commissario straordinario del Governo per la prosecuzione
del processo di ricostruzione dell'Albania", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 194 del 21 agosto 1998; si riporta il testo
degli articoli 3 e 4:
"Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo
di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione
alle effettive disponibilita', sono autorizzate, sino al
31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita'
governative albanesi, sulla base delle richieste dalle
stesse formulate, previo coordinamento del commissario
straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, i mezzi
dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di
consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo
supporto logistico.".
"Art. 4. - 1. Al personale utilizzato per la
consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di
polizia albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge
27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a
decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico
previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella
misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero.".
 
Art. 2-bis.
Disposizioni di convalida

(( 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2. ))
 
Art. 3.
Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea

1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 e' autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
 
Art. 3-bis. Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 27.

(( 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e' inserito il seguente: )) (( "3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dal
decreto-legge qui pubblicato:
"Art. 4-ter (Disposizioni per il personale militare e
della Polizia di Stato che abbia contratto infermita' in
servizio). - 1. Il personale militare in ferma volontaria
che abbia prestato servizio in missioni internazionali di
pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un
momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda,
essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,
da trascorrere interamente in licenza straordinaria di
convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per
periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della
pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma
1, e' computato nei contingenti di personale in ferma
volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in
servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio
in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le
infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'
computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
completa guarigione delle stesse infermita', a meno che
queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti
medico-legali riguardanti il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai
commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico
continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente
inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o
per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.
288.".
 
Art. 4.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995; si riporta
il testo dell'art. 1, comma 63:
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missioni umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro".
 
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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